CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L-- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è nel suo complesso volto a reiterare deduzioni difensive già proposte in sede di appello ed esaminate dalla Corte, che con analisi immune da vizi ha rilevato come il ricorrente, con la sua attività demolitoria, avesse pregiudicato l'altrui situazione possessoria, non risultando coerenti le astratte doglianze con la concreta dinamica della vicenda, in cui vasca, conduttura e scarico garantivano la fruizione da parte della persona offesa, a prescindere dal titolo invocabile dal ricorrente, che non avrebbe potuto farsi giustizia da sé, sia pur nella prospettiva di scongiurare infiltrazioni di umidità; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque non consentito, in quanto destinato a propiziare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, a fronte di un'attenta motivazione, nella quale è stato dato conto dell'attendibilità dei testi a carico, a cominciare da Riggio, non potendosi ravvisare alcun profilo di contraddittorietà di tale valutazione nella mancata conferma del fatto, non avente rilievo decisivo, che l'attività demolitoria fosse continuata dopo l'arrivo dei Carabinieri; Ritenuto che il terzo motivo inerisce ancora una volta ad un profilo di merito, a fronte di una non arbitraria motivazione, con cui si è dato conto dell'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato per contro non può procedersi alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, che pur depositando una memoria, non ha offerto un contributo rilevante ai fini del giudizio rispetto alla preliminare delibazione di inammissibilità (sul punto Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore I