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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 32922/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso 35698-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ABBONDANZA, nella qualità di socio della Enco.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CANDELA e Federico [OSCURATO:PERSONA]; z - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ALFIERI, e Michele FRANCO; Q02z - controricorrenti - .,t9oW nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1607/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

I -, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1607/19, del 12 luglio 2019, del Tribunale di Noia, che ha rigettato l'opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., dalla stessa proposta avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2017, per la somma dì C 23.652,80, in virtù di sentenza emessa nel 2004 dal medesimo Tribunale nolano, con la quale la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata a pagare alla Ciccone la somma di cui al precetto; - che con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e dell'art. 1722, comma 1, n. 4), cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, i comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; - che Carmine, Assunta, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito, con unico controricorso, all'avversaria impugnazione, deducendone l'inammissibilità e comunque la non fondatezza;- che è rimasto, invece, solo intimato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli erede della Ciccone; - considerato che - con atto depositato il 15 giugno 2022 - la Meo ha rinunciato al presente ricorso, rinuncia accettata dai controricorrenti; - che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, avendo la rinuncia i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; - che va disposta la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, come da concorde richiesta delle parti.

PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 35698-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ABBONDANZA, nella qualità di socio della Enco.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CANDELA e Federico [OSCURATO:PERSONA]; z - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ALFIERI, e Michele FRANCO; Q02z - controricorrenti - .,t9oW nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1607/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. I -, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1607/19, del 12 luglio 2019, del Tribunale di Noia, che ha rigettato l'opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., dalla stessa proposta avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2017, per la somma dì C 23.652,80, in virtù di sentenza emessa nel 2004 dal medesimo Tribunale nolano, con la quale la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata a pagare alla Ciccone la somma di cui al precetto; - che con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e dell'art. 1722, comma 1, n. 4), cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, i comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; - che Carmine, Assunta, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito, con unico controricorso, all'avversaria impugnazione, deducendone l'inammissibilità e comunque la non fondatezza;- che è rimasto, invece, solo intimato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli erede della Ciccone; - considerato che - con atto depositato il 15 giugno 2022 - la Meo ha rinunciato al presente ricorso, rinuncia accettata dai controricorrenti; - che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, avendo la rinuncia i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; - che va disposta la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, come da concorde richiesta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,
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