CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17493/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudizialepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaFrancesco Belloni, 16 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suostudio, sito in Roma, via Liberiana, 17 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n . 2327 /2018, depositatail 12 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 20 23 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: contratti bancari -esecuzione del concordato preventivo - restituzioni - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositatail 12 dicembre 2018, di reiezione del suo appello incidentale per la riforma della sentenza d el Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allarestituzione delle somme da quest’ultima incassate per suo conto e trattenute in compensazione con sueposte creditrici e accolto solo la domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitatesul conto corrente, condannando la banca al pagamento di euro 372.129,67,oltre interessi al tasso legale o al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi dalla domanda al saldo; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda restitutoria avente a oggetto le somme trattenute dalla banca in compensazione era fondata sul fatto che le poste creditorie opposte dalla banca, derivanti dall’esecuzione di un mandato all’incasso di ricevute bancarie emesse su fatture inviate a clienti, erano sorte successivamente all’ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, mentre quellaavente a oggetto le somme addebitate sul conto corrente era fondata sull’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo, della commissione di massimo scoperto e di una disciplina delle valute non assistita da relativa pattuizione; -la Corte di appello, oltre a disattendere appello principale della banca, ritenendo corretta la quantificazione dell’importo restitutorio operata dal Tribunale in conformità con le risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio, ha, del pari,respinto l’appello incidentale della società evidenziando che la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla mancata dimostrazione che la banca aveva incassato gli importi indicati nelle ricevute bancarie non era stata aggredita con i motivi di appello; -il ricorso è affidato a tre motiv i ;-resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi; -avverso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivonon spiega alcuna attività difensiva; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente principale de nuncia l ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 112e 167, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso dirilevare che l’eccezione di compensazione sollevata dalla banca era inammissibile, in quanto quest’ultima si era costituita tardivamente nel corso del giudizio di primo grado; - con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per non aver la Corte di appello rileva to che l e ricevute bancarie affidate all ’istituto di credito erano andate a buon fine e, dunque, che quest’ultima aveva incassato i relativi importi; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -come accennato in precedenza, la Corte di appello ha, sul punto, dato atto, riproducendonetestualmente il relativo passaggio, che il gi udice di primo grado aveva affermato che «non è stata riscontrata alcuna posta contabile rappresentante l’accredito delle riba e non risulta pertanto effettuato [sic] la compensazione di partite creditorie di cui l’attrice si duole o, meglio, se effettivamente operata dalla banca (ma non ve n’è prova agli attidi causa così come non v’è prova del supposto buon fine delle riba) non risulta comunque effettuata mediante accredito degli incassi sul conto corrente, a diminuzione del saldo attivo (per la banca) del conto corrente medesimo»; - ha, quindi, evidenziato che tale ratio decidendi non era stata specificamente aggredita dalla e si presentava idonea, da sola, a sorreggere la decisione sul punto, negando che la società avesse offerto prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria vantata, ossia dell’incasso da parte dell’istituto di credito di somme versate in relazione alle ricevute bancariea quest’ultimo affidate; -ciò posto, con le doglianze in esame la società critica l’accertamento del giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente dato ingresso all’eccezione di compensazione della banca e omesso di fare corretta applicazione delle regole che presiedono alla prova presuntiva, ma non si confronta con la motivazione posta afondamento della sua decisione dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che la questione relativa all’accertamento dell’allegato incasso da parte della banca degli importi indicati nelle indicate ricevute bancarie fosse preclusa dalla mancata impugnazione della statuizione resa dal Tribunale e, quindi, dalla formazione di un giudicato interno ostativo, in quanto tale, a l riesame del relativo capo di sentenza; -con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 323 e 342 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che con l’atto di appello non fosse stata specificamente aggredita la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla mancata dimostrazione dell’incasso delle ricevute bancarie in oggetto da parte della banca; -il motivo è inammissibile; - ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Corte di cassazionenon è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, dovendovalutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa; - a tal fine, tuttavia, il ricorrente è onerato non solo di dedurre l’avvenuta rituale impugnazione della statuizione, ma –per il principio di autosufficienza – di indic are elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio(così, Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 21 luglio 2003, n. 11322); - il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale , infatti, anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito, per cuiove il ricorrente deduca la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all'interno dell'atto digravame (cfr. Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); -la ricorrente principale non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura non può essere esaminata; -con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., per aver la sentenza impugnata liquidato l’importo restitutor io conseguente alla rettifica delle erronee annotazioni passive sul conto corrente mediante il riconoscimento, oltre che dell’importo erroneamente addebitato, anche dei relativi interessi creditori, benché non richiesti dalla correntista; - con il medesimo motivo lamenta l a « svista » che il giudice di merito avrebbe compiuto nel ritenereche, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la banca non aveva dato comunicazione al correntista dell’adeguamento dell e condizioni del contratto di conto corrente alla capitalizzazione periodica degli interessi, evidenziando di aver depositato in giudizio l’estratto conto al 30 giugno 2000 con cui si portava a conoscenza siffatto adeguamento; -critica, inoltre, la sentenza di appello per aver motivato il rigetto del motivo di gravame vertente sulla liquidazione dell’importo restitutorio con argomentazioni non prospettata dall’attrice nel corso del giudizio di primo grado; -il motivo, quanto ai primi due aspetti, è infondato; -in ordine al primo, premessa la sindacabilità dell’interpretazione della domanda giudiziale effettuata dal giudice di merito laddove sia fatto valere il vizio, riconducibile nell'ambito dell' error in procedendo , di omessa pronuncia su tale domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077), si rileva che dall’esame delle conclusioni formulate dall’attore con l’atto di citazione può ritenersi che la richiesta restitutoria conseguente ad addebiti privi di valido titolo includa anche il riconoscimento degli interessi, atteso il riferimento al « maggior danno ex art. 1224 u.c. c.c. od in subordine [agli] interessi …»; - non concludente è la censura relativa all a « svista » del giudice di appello nella parte in cui non aveva rilevato la comunicazio ne che la banca avrebbe inviatoalla correntista, in quanto tale comunicazione è, nel caso in esame, inidonea a giustificare l’applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi per il periodo successivo al 30 giugno 2000; - infatti , i n ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, le cl ausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal secondo comma dell'art. 7 di tale delibera teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera(così, Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; successivamente, in tal senso, Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420); -inammissibile è, invece, la doglianza quanto all’ultimo aspetto, poiché il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. p roc . c iv ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (cfr. Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass. 11 gennaio 2019, n. 613), per cui non ricorre allorché, come nel caso in esame, si lamenti che il giudice abbia liquidato l’importo restitutorio all’esito di un ragionamento logico diverso da quello prospettato dalle parti; -con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2033 cod. civ. e della «normativa sul concordato preventivo», per aver la Corte di appelloha fatto discendere dall’ammissione della società alla procedura del concordato preventivo l’effetto esdebitatorio del saldo passivo risultante alla chiusura del conto corrente senza accertare l’effettivo pagamento della percentuale concordataria e, inoltre, ha condannato la banca alla restituzione della differenza tra il saldo passivo risultante dall’ultimo estratto conto e il saldo passivo così come rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio, sull’assunto che l’iniziale saldo passivo fosse stato integralmente pagato dalla società nell’ambito della procedura concorsuale; -il motivo è, nei limiti che seguono, fondato; -la Corte di appello ha rilevato che il saldo del conto corrente riportato nell’estratto alla data della chiusura del conto era pari a euro 351.982,78 e ritenuto che la società aveva pagato tale somma, sia pure con moneta fallimentare, nell’ambito della procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa; - ha, quindi, osservato che poiché l’effettivo saldo del conto corrente doveva rideterminarsi in euro 20.146,89, in favore della correntista, a seguito della rettifica delle annotazioni indebitamente effettuate, in quanto esecutive di clausole contrattuali nulle o erroneamente applicate, la banca era tenuta alla restituzione della relativa somma, pari a euro 372.129,67, oltre accessori;- ciò posto, quanto alla dedotta mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nella misura concordataria, la doglianza non si confronta scontra con l’accertamento operato sul punto dalla Corte di appello (pag. 7, par. 1.4), muovendo, dunque, da un presupposto fattuale smentito dal giudice di appello; - in ordine agli effetti di tale pagamento, la ricorrente deduce che la sua natura indebita condurrebbe a un debito restitutorio di importo pari all’importo incassato – corrispondente al 40% del credito vantato, coerentemente con la proposta concordataria – e non, come ritenuto dalla Corte di appello, pari all’intero credito azionato in tale sede; - la doglianza, sul punto, coglie nel segno, perché se è vero che i l concordato preventivo è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio-liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori – nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti –, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo(cfr. Cass. 18 marzo 2003, n. 3957; Cass. 13 maggio 1998, n. 4801), ciò non toglie che il pagamento operato dalla società concordataria deve ritenersi – sia in fatto, sia in diritto – di importo corrispondente alla somma effettivamente versata; - infatti, l’omologazione del concordato preventivo costituisce una causa estintiva dell’obbligazione della società concordataria (ma non anche, ai sensi dell’art. 184 legge fall., di quella dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso) diversa dal pagamento, con la conseguenza che laddove si accerti la natura indebita del versamento effettuato in esecuzione della proposta concordataria omologata l’importo del debito restitutorio deve ritenersi limitato a quanto effettivamente corrisposto; -d’altra parte, una diversa conclusione, nel senso espresso dalla Corte di appello, condurrebbe all’irragionevole risultato di riconoscere alla società concordataria un’ingiustificata locupletazione, in relazione al conseguimento dell’effetto liberatorio derivante dall’omologazione del concordato preventivo con il pagamento del debito in misura falcidiata e, laddove la pretesa creditoria riconosciuta in ambito concordatario si rivelasse inesistente, alla facoltà di chiedere, con azione di ripetizione di indebito, la restituzione dell’intero importo del credito falcidiato; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo del ricorso incidentale accolto ela causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta i l primo ; cassa la sentenza impugnata con riferimento a l motivo accolt o e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorr