CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16586/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SUTICH,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E2026 [OSCURATO:PERSONA] LIBERI2308 PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 963/2019 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 888/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15990/2020Numero di raccolta generale 16586/20261.- [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la cancellazione dell’Arch. MauroData pubblicazione 27/05/2026Severi a decorrere dal 1° gennaio 1996 in ragione della suacontestuale iscrizione alla Gestione separata INPS per losvolgimento di attività di consigliere di amministrazione di variesocietà, rigettandone la domanda di pensione di vecchiaia, nonavendo maturato i necessari requisiti contributivi.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito dall’Arch. Severi avversoil provvedimento di cancellazione, dichiarava l’illegittimità delprovvedimento e che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad accogliere ladomanda di pensione di vecchiaia.3.- La Corte di appello di Bologna ha accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo legittima l’iscrizione dell’Arch.Severi alla Gestione separata in ragione dello svolgimento diin ambiti del tutto diversi rispetto a quelli connessi all’eserciziodella professione di architetto.Di conseguenza, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.2 della legge n. 1046 del 1971 che esclude dall’iscrizione aINARCASSA gli ingegneri e architetti che siano iscritti, in ragionedi altra attività, ad altre forme di previdenza obbligatorie,dovendosi interpretare la norma come foriera del divieto di unaduplice posizione previdenziale nello stesso lasso temporale.La Corte di appello, infine, ha disatteso la domandasubordinata proposta dal professionista volta a limitare alquinquennio precedente gli effetti della cancellazione, ritenendonon applicabile alla fattispecie l’art. 21 della legge n. 6 del 1981.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro censure.5.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 15990/2020Numero sezionale 2308/20266.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Nucmaemro dei raacc odltai generale 16586/2026Data pubblicazione 27/05/2026consiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione agli artt. 434,secondo e terzo comma, 437 c.p.c. e 1362 c.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), non avendo la Corte di appello tenuto conto delgiudicato formatosi sull’accertamento di fatto compiuto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo svolgimento in viacontinuativa dell’attività di architetto anche successivamente al 1°gennaio 1996.2.- Con il secondo e il terzo motivo, proposti in relazione ai vizidi cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., si deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 1362c.c., nella parte in cui la Corte di appello non ha considerato losvolgimento di attività di architetto.3.- Le tre censure possono essere esaminate congiuntamenteriguardando, in sostanza, la valutazione in ordine al contenutodell’attività professionale svolta dal ricorrente.Le censure sono incentrate sulla circostanza che la Corte diappello non avrebbe tenuto conto, come era vincolata stante ilformarsi sul punto del giudicato, dello svolgimento di attivitàprofessionale di architetto, svolta con continuità da parte delricorrente anche successivamente al 1° gennaio 1996.4.- I motivi, tuttavia, sono inammissibili in quanto nonrisultano coerenti con lo sviluppo motivazionale della sentenzaimpugnata, ove in nessuna parte si nega lo svolgimento da partedel ricorrente di attività professionale di architetto, circostanzaNumero registro generale 15990/2020che, al contrario, può essere data per pacifica, avendo anNucmheero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026INARCASSA dato atto che il professionista, anche successivamenteData pubblicazione 27/05/2026al 1° gennaio 1996, ha versato oltre al contributo integrativo icontributi soggettivi.5.- Le affermazioni della Corte territoriale sono incentrate suuna circostanza differente, che in fatto può ritenersi pacifica, inquanto ammessa dallo stesso professionista, consistente nellosvolgimento di attività di amministratore anche in favore di societàche svolgevano attività in ambiti non riconducibili alla professionedi architetto.Proprio in riferimento a tale attività, che “non si appalesariconducibile all’esercizio della professione di architetto anchelatamente intesa”, la Corte di appello ha ritenuto la legittimitàdell’iscrizione alla Gestione separata.6.- A tali argomentazioni si aggiunga che, come affermato daquesta Corte, la formazione del “giudicato postula una unitàminima di decisione che a un fatto, qualificato da una norma,riconnette un determinato effetto giuridico e non si può predicareriguardo a ogni affermazione irrelata, priva di portata autonoma econcernente un singolo elemento della fattispecie dedotta in causa(fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683)” (così,Cass. n. 7730/2026).7.- Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazionedel quinto comma dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981 nelcombinato disposto con il comma ventiseiesimo dell’art. 2 dellalegge n. 335 del 1995, come autenticamente interpretato daldodicesimo comma dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, convertitoin legge n. 111 del 2011 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): secondola prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale ha violato ilquinto comma dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981, non avendoconsiderato che ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335Numero registro generale 15990/2020del 1995 l’iscrizione alla Gestione separata non è obbligatoriaN upmeerro sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026i professionisti che siano iscritti a casse professionali.Data pubblicazione 27/05/20268.- Il motivo è incentrato sul fatto che la sentenza impugnatanon avrebbe tenuto in debito conto la circostanza secondo cui ilricorrente, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del1995, come interpretato dall’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011,convertito in legge n. 111 del 2011, non era tenuto a iscriversi allaGestione separata in quanto professionista effettivamente iscrittoalla cassa di categoria cui ha versato i contributi soggettivi.9.- Nel presente giudizio, tuttavia, non viene in considerazionel’iscrizione alla Gestione separata, sulla cui legittimità lo stessoricorrente non solleva rilievi, quanto piuttosto la contemporaneaiscrizione alla gestione previdenziale propria della categoriaprofessionale di appartenenza: pertanto, appare in questa sededel tutto irrilevante verificare se il ricorrente fosse o menoobbligato a iscriversi alla Gestione separata, obbligo la cuiesistenza andrebbe in ogni caso esaminato nel contraddittorio conl’ente previdenziale competente, costituendo l’iscrizione allaGestione separata un presupposto di fatto pacifico, da cui,nell’ambito del presente giudizio, non è possibile prescindere.10.- È, infatti, indiscutibile che il ricorrente, in ragione dellasua attività di amministratore di talune società, fossecontemporaneamente iscritto alla Gestione separata, per cui inquesta sede tale profilo non può essere messo in discussione.Risulta, allora, pienamente condivisibile l’affermazione dellaCorte territoriale secondo la quale l’iscrizione alla Gestioneseparata risulta legittima proprio per lo svolgimento di attività diamministratore di alcune società la cui attività “non si appalesariconducibile all’esercizio della professione di architetto anchelatamente intesa”.Numero registro generale 15990/202011.- Del resto, l’art. 2 comma 26, della legge n. 335 del 1N9um9e5ro sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata a carico deiData pubblicazione 27/05/2026professionisti iscritti alla Cassa, ma non preclude agli stessiprofessionisti di iscriversi alla Gestione separata nel caso disvolgimento di attività professionale diversa da quella dellacategoria di appartenenza.12.- Per gli ingegneri e gli architetti, iscritti all’[OSCURATO:PERSONA],tuttavia, sussiste una norma che preclude una duplice posizioneprevidenziale nello stesso lasso temporale: l’art. 2 della legge 11novembre 1971 n. 1046 prevede che “sono esclusi dalla iscrizionealla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenzaobbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ocomunque di altra attività esercitata".Il divieto di una duplice posizione previdenziale è stato ribaditodall’art. 21, comma quinto, della legge n. 6 del 1981 che haprevisto che “Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensidell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegnerie gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie indipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque dialtra attività esercitata”.13.- Come recentemente affermato da Cass. n. 23687/2025“Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1046 del 1971, è preclusa l'iscrizioneall'[OSCURATO:PERSONA] in costanza di iscrizione ad altra gestioneprevidenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento diun trattamento pensionistico integrativo, con conseguenteinefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo didoppia contribuzione e senza che assuma rilievo il criterio dellaprevalenza dell'attività svolta”.14.- Anche al fine di superare i dubbi di costituzionalità dellanormativa sopra indicata sollevati dal ricorrente, Cass. n.890/1996 ha precisato che “Il divieto di iscrizione alla cassaNumero registro generale 15990/2020nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architettNiu mdearo sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026parte del professionista che, per lo svolgimento di altra attivitàData pubblicazione 27/05/2026subordinata o autonoma, sia iscritto ad altra forma di previdenzaobbligatoria, stabilito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1971 n.1046 (e riproposto dall'art. 21, quinto comma, della legge 3gennaio 1981 n. 6) - divieto di cui è stata ritenuta la legittimità inriferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (Corte cost., sent. n. 108 del1989), in considerazione della sua ratio (che è quella di preveniresquilibri finanziari che conseguirebbero, in relazione al sistemacontributivo, alla marginalità dell'esercizio professionale per lamaggior parte degli ingegneri o architetti impegnati in altre formedi attività) -, trova applicazione anche nel caso in cui in concretonon si prospetti un cumulo di trattamenti pensionistici, perl'insufficienza dei versamenti presso l'altro fondo previdenziale”.15.- Si deve precisare che l'esclusione per il professionistadalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenzaper gli ingegneri ed architetti, prevista dall'art. 2 della legge n.1046 del 1971, in relazione al periodo in cui questi sia stato iscrittoad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solofatto dell'iscrizione ad altro ente di previdenza, essendo necessarioche la Cassa, su cui incombe il relativo onere, trattandosi di fattoimpeditivo e non di elemento costitutivo negativo del diritto, offraprova che il professionista abbia effettivamente svolto l'attivitàprofessionale tutelata dall'altro ente previdenziale (così Cass. n.2671/2021).Nella fattispecie in esame, per quanto già precisato neiparagrafi che precedono, è pacifico lo svolgimento di attività diamministratore di varie società, alcune delle quali operanti incampo edile, altre in settori diversi. Come rilevato dalla Corte diappello, tale attività, come descritta dallo stesso ricorrente,consisteva in “definire il budget relativo all’immagine e allaNumero registro generale 15990/2020comunicazione, gestire i rapporti e le comunicazioni con la pubbNulmicearo sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026amministrazione, nonché la stampa, la televisione e i mezzi diData pubblicazione 27/05/2026informazione in generale e promuovere ogni azione volta avalorizzare l’immagine della società, visionare e approvare iprogetti di promozione e pubblicità, con particolare riguardo allapredisposizione di cataloghi e materiali cartacei e video a caratterepromozionale, pubblicitario e illustrativo in genere, approvareiniziative di sponsorizzazione e beneficenze, valorizzare,progettare ex novo e modificare le linee di design e estetiche deiprodotti aziendali avvalendosi anche di consulenze e collaborazioniesterne, promuovere e coordinare le iniziative volte allasalvaguardia dei marchi e dei segni distintivi in genere dellasocietà”.16.- Ne deriva la piena operatività, nella fattispecie in esame,del divieto di doppia posizione previdenziale sancito per gliarchitetti e ingegneri dagli artt. 2 della legge n. 1046 del 1971 e21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981.17.- Né delle norme da ultimo citate può essere fornita, allaluce della norma interpretativa dell’art. 2, comma 26, della leggen. 335 del 1995 introdotta dal d.l. n. 98 del 2011, la letturaproposta dal ricorrente secondo il quale il divieto di duplicazione diposizione previdenziale opererebbe solo nell’ambito dellamedesima attività (di architetto o ingegnere), in quanto taleinterpretazione contrasta con il chiaro tenore delle norme suddetteche fanno riferimento ad “altra attività esercitata”.18.- Non sussistono, infine, elementi per ritenere superatoquanto affermato, in relazione all’art. 2 della legge n. 1046 del1971, nella sentenza n. 108 del 1989 della Corte costituzionale.«La violazione del principio di eguaglianza è denunciata in baseal confronto col trattamento di altre categorie professionali, e inparticolare di quella forense, la cui disciplina previdenzialeNumero registro generale 15990/2020assoggetta all'obbligo di iscrizione alla Cassa anche gli avvoNucmaetroi sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026che svolgano contemporaneamente una attività comportanteData pubblicazione 27/05/2026iscrizione obbligatoria a una diversa forma di previdenza. Ma,come più volte ha osservato questa Corte (sentenze n. 91 del1972, 133 del 1984, 1008 del 1988), il confronto con altrecategorie professionali non conduce a una constatazione didisparita di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Finoa quando il legislatore non provveda al riordinamento, con criteriunitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberiprofessionisti, secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della leggen. 127 del 1980, i vari sistemi previdenziali nell'ambito delle libereprofessioni conservano una propria autonoma individualità, cosìche la soluzione di un problema accolta da uno di essi non puòessere valutata paragonandola con la soluzione accolta da altri.Del resto, la categoria degli ingegneri è caratterizzata, rispettoa quella forense, da una diversità di condizioni che spiega egiustifica la differente disciplina del caso di cui si discute. Lagamma di attività, sia di lavoro autonomo sia di lavorosubordinato, compatibili con l'esercizio della professione diingegnere è di gran lunga più ampia di quella delle attività(comportanti un regime previdenziale obbligatorio) compatibili conl'esercizio dell'avvocatura. Anziché assecondare il principio disolidarietà, che nel sistema della previdenza forense è sottesoall'affiliazione obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo giàtutelati da una forma diversa di previdenza obbligatoria, l'adozionedella medesima disciplina per gli ingegneri avrebbe invece indottola Cassa di previdenza di questa categoria in una condizione disquilibrio finanziario. Invero, nella maggior parte dei casi gliingegneri impegnati in altre forme di attività, a causa dellaconseguente marginalità dell'esercizio professionale, ridurrebberoil loro apporto alla Cassa al contributo minimo.Numero registro generale 15990/2020La questione non appare fondata nemmeno alla streNgumuearo sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026dell'art. 38 della Costituzione. A chi esercita la professione diData pubblicazione 27/05/2026ingegnere o architetto, contestualmente ad altra attività di lavoro,l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 nonimpedisce di ottenere una tutela previdenziale adeguata perl'invalidità o la vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragioneteste’ esposta, l'acquisizione di una duplice posizione assicurativanell'ambito della previdenza pubblica.Che poi, in ragione del breve periodo di iscrizione alla Cassaartigiani e della correlativa esclusione dall'iscrizione alla Cassaingegneri, il ricorrente non abbia maturato il diritto a pensione, ciòdipende da circostanze di fatto … non rilevanti ai fini dellavalutazione di legittimità della norma in esame» (Corte cost. n.108del 1989 cit.).19.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 5.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 15990/2020norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,N uomveero sezionale 2308/2026Numero di raccolta generale 16586/2026dovuto.Data pubblicazione 27/05/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino