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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09283/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P R.G. 32380/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato a sette mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto.

Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità (avuto riguardo, in particolare, al profilo soggettivo della fattispecie), è meramente reiterativo della censura svolta in sede di gravame, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici; peraltro la censura fonda su una richiesta di rivisitazione della valutazione della prova testimoniale che non è ammessa in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è inedito, in quanto in appello era stato chiesto il riconoscimento della diversa previsione di cui all'art. 131-bis c.p., sicché il motivo risulta precluso nella presente sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P R.G. 32380/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato a sette mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto. Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità (avuto riguardo, in particolare, al profilo soggettivo della fattispecie), è meramente reiterativo della censura svolta in sede di gravame, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici; peraltro la censura fonda su una richiesta di rivisitazione della valutazione della prova testimoniale che non è ammessa in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è inedito, in quanto in appello era stato chiesto il riconoscimento della diversa previsione di cui all'art. 131-bis c.p., sicché il motivo risulta precluso nella presente sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris