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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23207/2026

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ndagini preliminaridel Tribunale di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di continuazione tra reatigiudicati con due sentenze divenute, una per tentata rapina e violazione dellanormativa in tema di armi, l'altra per rapina e lesioni personali, emesse neiconfronti del condannato e divenute definitive.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (inosservanza dell’art. 81 cod. pen.) è inammissibileperché non consentito in sede di legittimità, trattandosi di doglianza riproduttivadi profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata.Rilevato, inoltre, che si tratta di motivo manifestamente infondato in quantodenuncia asserito difetto di motivazione che non si riscontra dalla lettura delprovvedimento del giudice dell’esecuzione (v.p.2).Rilevato, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimento censuratoche si tratta di condotte diverse attinenti, una, alla sottrazione di diversi oggettipreziosi ai danni di vittime rese incoscienti mediante la somministrazione disostanze stupefacenti, realizzata con un complice, l’altra, posta in essere inconcorso con altro soggetto attinente al tentativo di rapina di un furgone, fattidunque ritenuti con ragionamento immune da vizi dal giudice dell'esecuzione deltutto privi di collegamento l'uno dall'altro.[OSCURATO:PERSONA] infatti che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa,nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune daviolazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndagini preliminaridel Tribunale di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di continuazione tra reatigiudicati con due sentenze divenute, una per tentata rapina e violazione dellanormativa in tema di armi, l'altra per rapina e lesioni personali, emesse neiconfronti del condannato e divenute definitive.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (inosservanza dell’art. 81 cod. pen.) è inammissibileperché non consentito in sede di legittimità, trattandosi di doglianza riproduttivadi profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata.Rilevato, inoltre, che si tratta di motivo manifestamente infondato in quantodenuncia asserito difetto di motivazione che non si riscontra dalla lettura delprovvedimento del giudice dell’esecuzione (v.p.2).Rilevato, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimento censuratoche si tratta di condotte diverse attinenti, una, alla sottrazione di diversi oggettipreziosi ai danni di vittime rese incoscienti mediante la somministrazione disostanze stupefacenti, realizzata con un complice, l’altra, posta in essere inconcorso con altro soggetto attinente al tentativo di rapina di un furgone, fattidunque ritenuti con ragionamento immune da vizi dal giudice dell'esecuzione deltutto privi di collegamento l'uno dall'altro.[OSCURATO:PERSONA] infatti che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa,nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune daviolazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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