CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08908/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena e delle pene sostitutive e la declaratoria di inammissibilità nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 giugno 2024, la Corte d'appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale della stessa città, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 473 cod. pen., e, esclusa la sospensione condizionale della pena e rigettata la richiesta di applicazione di pene sostitutive, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta contestata all'imputato. La Corte territoriale avrebbe omesso di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen., il quale punisce chi fa uso dei marchi contraffatti, laddove la condotta di detenzione degli stessi, posta in essere dal ricorrente, non è sanzionata da tale disposizione. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione «nella forma del travisamento dell'informazione probatoria», avendo i giudici di appello escluso il beneficio della sospensione condizionale sulla base delle risultanze di un certificato del casellario giudiziale relativo a soggetto diverso dall'imputato. 2.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 53 ss della legge n. 689 del 1981 nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, nonché vizio di motivazione «nella forma del travisamento dell'informazione probatoria». Nel rigettare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento al certificato del casellario giudiziale relativo ad altra persona. Inoltre, erroneamente il diniego sarebbe stato fondato sul carattere più blando della pena sostitutiva, trattandosi di sanzione equiparata dalla legge alla pena principale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale e della applicazione di pene sostitutive, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 1. Il primo motivo è infondato. L'art. 473 cod. pen. punisce la condotta di indebita utilizzazione dei marchi da parte di chi non sia titolare della relativa proprietà industriale. Questa Corte di legittimità ha chiarito che tale delitto, in quanto finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276893 - 01; Sez. 5, n.18289de127/01/2016, Volponi, Rv. 267119, N. 4305 del 1996 Rv. 204837, N. 26263 del 2010 Rv. 247684). Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale disposizione, dando conto non solo del fatto che l'imputato era stato trovato in possesso di oltre 19.000 etichette, ma altresì della circostanza che la loro destinazione all'uso (cioè quella di siglare merce contraffatta) era resa evidente dal contestuale rinvenimento di strumenti per la loro applicazione. Trattasi di motivazione logica e coerente, idonea a comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena conseguirebbe alla utilizzazione, a fini decisori, di un certificato del casellario giudiziale relativo ad una persona diversa. Trattasi di censura inammissibile in quanto inedita, essendo estata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Invero, già la sentenza di primo grado aveva negato la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti da cui era gravato l'imputato e tuttavia con i motivi di appello questi si era limitato a contestare nel merito la valutazione operata dal Tribunale. In ogni caso trattasi di censura che implica una valutazione in fatto che esula dall'ambito della cognizione del giudizio di legittimità. Costituisce principio consolidato quello per cui in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4. Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha reso esaustiva motivazione in ordine al diniego della concessione delle pene sostitutive richieste dall'imputato (libertà controllata o semidetenzione) in ragione della negativa personalità dell'imputato, evidenziata dai precedenti penali che attestavano «l'ampia dimensione dell'attività illecita svolta» e che - ad avviso della Corte territoriale - conducevano a ritenere la pena sostitutiva inidonea ad evitare la reiterazione di ulteriori condotte criminose.Trattasi di motivazione logica e coerente, conforme ai criteri che, ai sensi degli artt. 53 ss., legge n. 689 del 1981 presidiano l'esercizio del potere discrezionale del giudice. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]