CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20144/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 760/2024 depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Il presente giudizio trae origine da un accertamento, condotto a posterioriex art. 48 del Reg. UE n. 952/2013, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lacontribuente o la società contribuente), eseguito su venti bollette diimportazione presentate in Dogana tra il 06/06/2019 e il 28/02/2020,aventi ad oggetto articoli di biancheria intima da donna col marchio GianMarco Venturi.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO) notificava alla societàcontribuente, in data 20/5/2022, l’avviso di rettifica dell’accertamento Prot.n. 15284/RU del 20/05/2022 di complessivi Euro 4.877,59 e ilprovvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa n. 135/22 diEuro 2.446,25.2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglieva ilricorso proposto dalla contribuente contro gli atti impositivi, con sentenzan. 3083/2023, confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia (hinc: CGT2). Quest’ultima, infatti, con la sentenzan. 760/2024 depositata in data 04/04/2024, rigettava l’appello propostodall’ADMO.3. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che la CGT2,richiamato l’art. 71 Reg. (UE) n. 952/2013 (hinc: CDU) e la distinzione trala nozione di controllo sul prodotto e quella di controllo sul produttore, haritenuto che quest’ultima ipotesi non ricorresse nel caso di specie, doveerano individuabili due rapporti distinti: uno relativo alla cessione delmarchio (tra licenziante e licenziatario) e uno relativo alla produzione dellamerce (tra licenziatario del marchio e produttore).La CGT2 ha, quindi, affermato che: «Questa Corte esclude l'esistenza di unpotere di indirizzo, di fatto o di diritto, della licenziante nei confrontidell'impresa produttrice estera, non essendo sufficiente a tale fine chevenga esercitato un semplice presidio di qualità sui prodotti importati dallalicenziataria. Tale tipologia di clausole contrattuali persegue esclusivamenteNumero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026la finalità di tutelare la reputazione sociale della titolare del segno distintivo,non comportando alcuna influenza e orientamento, "di fatto o di diritto",sullo svolgimento dell’attività del produttore. Le pattuizioni contrattualicitate dall'Agenzia che, a suo parere, configurerebbero il potere delLicenziante di imporre orientamenti sul [OSCURATO:PERSONA], in realtà regolanoesclusivamente i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] (Licenziataria) e B D (Licenziante)nell'ambito di un contratto di licenza per l'utilizzo di un marchio. Dallaposto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. attiene solo alla qualità dellamerce ed è meramente finalizzato alla tutela del marchio oggetto dilicenza.»4. Contro la sentenza della CGT2 l’ADMO ha proposto ricorso in cassazionecon un motivo.5. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso ADMO ha denunciato la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71 Reg. (UE) n.952/2013 e artt. 127 e 136 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015,nonché degli artt. 1362 c.c. e ss. e dei principi di ermeneutica contrattuale,ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata pernon aver interpretato, in modo conforme ai principi espressi negli artt. 1362e 1363 c.c., una serie di clausole concernenti il controllo preventivo el’approvazione scritta di tutti i prodotti, il controllo di fatto sulla logistica esulla consegna delle merci all’acquirente, il diritto dei licenzianti dicontrollare le scritture contabili della licenziataria e dei fornitori degli articolisottoposti a licenza, denotanti una sostanziale struttura trilaterale degliaccordi negoziali, con controllo indiretto da intendere come “potere dicostrizione ed orientamento” del licenziante sul terzo produttore.Numero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026Segnatamente, i giudici di merito violano il canone ermeneutico di cui all’art.1362 c.c., sia perché vanno contro il senso letterale delle parole, sia perchénon hanno compreso la comune intenzione delle parti. A tal fine richiama,in particolare:- la clausola 2.2., secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] (inteso comel’insieme delle indicazioni e informazioni su forme, stili, materiali, colori,compatibili con le esigenze tecniche, produttive e commerciali delle parti)dovrà essere concordato fra le parti secondo un calendario che sarà decisodi comune accordo. I prototipi, in numero ragionevole di esemplari,unitamente a tutto il materiale di supporto (quali scatole, buste, etichetteecc.), dovranno parimenti e comunque essere in tempo utile proposti allaapprovazione della Licenziante. Il diritto della Licenziataria di ricevereINPUT sarà soddisfatto con la fornitura da parte della Licenziante dei datiper la collezione, mentre il diritto della Licenziataria stessa di utilizzare gliINPUT cesserà alla risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto.I disegni e modelli proposti dalla Licenziataria, quale [OSCURATO:PERSONA], nonpossono essere copiati, né trasmessi ad altri, né utilizzati in altro modo. Idisegni approvati che entreranno a far parte della collezione sarannoutilizzati solo con il marchio Venturi; quelli non approvati che resterannosempre di esclusiva proprietà della Licenziataria, dovranno essere restituitianche in caso di mancata accettazione della proposta. Ogni nuova collezionesarà sottoposta alla approvazione della Licenziante (…);- il punto 2.4 ove è specificato che: «[OSCURATO:PERSONA] non potràapportare alcuna variazione né aggiungere allo specimen dei Marchi […]altra denominazione, simbolo o segno di qualsivoglia natura […] [OSCURATO:PERSONA] non potrà realizzare per proprio conto o commissionare adaltri […] articoli che replichino le caratteristiche individualizzanti dei prodottioggetto del presente contratto»;- la clausola 5.7 ove è indicato che: «In caso di mancato pagamento,anche parziale, delle royalties nei termini stabiliti nel precedente paragrafoNumero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/20265.1, e comunque entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla medesimascadenza, termini che le parti considerano essenziali sarà in facoltà dellaLicenziante dichiarare l'immediata risoluzione di diritto del contratto (…).»1.2. La ricorrente ha, poi, richiamato la giurisprudenza di legittimità, perevidenziare che i criteri ermeneutici utilizzati dal giudice del gravame perricostruire la fattispecie in esame e, quindi, per interpretare le relativeclausole contrattuali contrastano con quelli individuati da Cass. n.8473/2018. Un corretto esame dei contratti conclusi nel caso di specie tralicenzianti e licenziatario avrebbe consentito di pervenire a una conclusioneopposta rispetto a quella della sentenza in esame, riscontrando il controllodi fatto dei licenzianti sul produttore. Infatti, le clausole contrattualievidenziate rispondono proprio all’esigenza delle licenzianti di realizzareprofitto dalla cessione del diritto all’uso del proprio marchio, ma soprattuttosono dirette a tutelare l’immagine del marchio stesso attraverso il controllo,indiretto ma pregnante, di ogni aspetto della fase produttiva.2. Passando all’esame del ricorso occorre richiamare, in via preliminare,i parametri normativi di riferimento, che vengono in rilievo nel caso dispecie:- l’art. 70, par. 1 e 2, CDU prevede: «La base primaria per il valore indogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamentepagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazioneverso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. Il prezzoeffettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deveessere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dalcompratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merciimportate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essereeffettuati, come condizione della vendita delle merci importate.»- l’art. 71, par. 1, CDU – con analogo tenore letterale a quanto previstodall’art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CE n. 2913/1992 (hinc: CDC) - prevedeche: «Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzoNumero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare comecondizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detticorrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare.»;- l’art. 136 Reg. UE n. 2447 del 2015 stabilisce che: «1. Alle merciimportate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, idiritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivisono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo deicorrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante. 2. Se il metodo dicalcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sulprezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che ilpagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle mercioggetto della valutazione. 3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza siriferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti ocomponenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione,oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato unopportuno adeguamento. 4. I corrispettivi e i diritti di licenza sonoconsiderati pagati come condizione della vendita delle merci importatequando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o unapersona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare talepagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato persoddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighicontrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o daquesto acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenzaa un licenziante. 5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamentodei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.»2.1. Questa Corte ha rilevato la parziale discontinuità dell’art. 136 Reg.2447/2015 appena richiamato rispetto all’art. 157 Reg. CE n. 2454/1993Numero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026(«1. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, percorrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento perl’uso di diritti inerenti: — alla fabbricazione delle merci importate (inparticolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione);— alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolaremarchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati); — all’impiego e allarivendita delle merci importate (in particolare diritti d’autore eprocedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merciimportate). 2. Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate inconformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungereun corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato opagabile soltanto se tale pagamento: — si riferisce alle merci oggetto dellavalutazione, e — costituisce una condizione di vendita delle merci incausa.»), norma da integrare con particolare riferimento alla disciplina deimarchi con gli artt. 159 e 160 Reg. n. 2454/1993.2.2. Già nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 157 n. 2454/1993 lagiurisprudenza unionale (CGUE 09/03/2017, causa C-173/15, §§ 57-60)aveva precisato che: «Né l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codicedoganale né l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93precisano, tuttavia, cosa debba intendersi per «condizione di vendita» dellemerci da valutare. A tal proposito, il comitato del codice doganale haritenuto, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana)relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore indogana, che «[i]l problema da risolvere è [...] verificare se il venditore [sia]disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o undiritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nellamaggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la venditadelle merci importate sia subordinata o [meno] al pagamento di uncorrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questoNumero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026sia così specificato». Come rilevato al precedente punto 45, occorre tenereconto delle indicazioni fornite da tale commento. Ciò premesso, si deveritenere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delleconclusioni, che il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenzacostituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutare qualora,nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad essolegata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenzarivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo nonsarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvioverificare.» (sul punto v. anche Cass., 31/05/2019, n. 14990).2.3. Anche il TAXUD/B4/2016 ha precisato che: «il criterio applicabile ècapire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le mercisenza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicitao esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la venditadelle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o diun diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisatonegli accordi» (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).2.4. In sostanza, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 cit. finisce perpuntualizzare e codificare un orientamento già emerso nella giurisprudenzaunionale, secondo cui il pagamento di un corrispettivo o di un diritto dilicenza costituisce una «condizione di vendita» delle merci da valutarequalora …. l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivestaun’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbedisposto a vendere, riproponendolo, tuttavia, in un contesto normativocompletamente rinnovato, dove non solo la nozione di controllo, purmantenendo importanza, viene regolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2015 del2447 con una locuzione più generica e più ampia («si ritiene che una partecontrolli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporreorientamenti alla seconda») rispetto a quella precedente (tale da nonNumero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/2026richiedere che il potere di orientamento investa la totalità delle attività delsoggetto controllato), ma non costituisce più neppure requisitoindispensabile, integrando solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma nonnecessaria per dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royaltiesquale condizione della vendita.2.5. Deve, quindi, ritenersi che, ai fini della determinazione del valorein dogana delle merci, secondo l’art. 136, par. 4, lett. c), Reg. (UE) n.2447/2015 l'esistenza di un collegamento fra il terzo, che richiede ilpagamento delle royalties, e il venditore non è più indispensabile, macostituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente, ma non necessariaper dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties qualecondizione della vendita: la nuova disciplina consente, quindi, di includerele royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento trail venditore e il licenziante, escluso, in ogni caso, che tale condizione abbiavalore essenziale (Cass., n. 22763 del 2019 e, in senso conforme, Cass.,02/10/2020, n. 21069).3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso oltre che ammissibile,in quanto, a differenza di quanto obiettato in controricorso, calibrato sullaviolazione dei criteri ermeneutici (cfr. Cass. 26/02/2025, n. 5052), è altresìfondato, dal momento che il giudice di seconde cure, al fine di escludere ilcorrispettivo delle royalties dal prezzo di dogana, ha ritenuto dirimente lacircostanza che i rapporti tra licenziante e licenziatario e quelli traquest’ultimo e il produttore delle merci importate fossero regolati da duecontratti diversi, senza considerare che, ai fini dell’interpretazione degli artt.71 CDU e 136 Reg. (UE) n. 2447 del 2015 non è dirimente la presenza diun collegamento necessario tra licenziante e produttore dei beni e che lanozione di controllo costituisce, nell’ambito della previsione appenaevocata, solo uno dei possibili requisiti che portano a ritenere che ilpagamento delle royalties sia una condizione della vendita.Numero registro generale 22186/2024Numero sezionale 4436/2026Numero di raccolta generale 20144/2026Data pubblicazione 16/06/20263.1. Si rende, pertanto, necessaria una nuova valutazione del giudicedel rinvio, che tenga conto del nuovo contesto normativo regolativo delleoperazioni contestate alla società contribuente e delle precisazioni dellagiurisprudenza di legittimità.4. In conclusione, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]