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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41440/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] con il quale si chiedeva di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte in conseguenza dell'atto di appello del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo.

2. Ricorre per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Lo stesso ricorrente conferma la regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di appello, convocata a seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale; conferma anche l'assenza volontaria dell'imputato e del suo difensore di fiducia; lamenta, tuttavia, il ricorso al servizio postale per la notifica della sentenza di appello e, in conseguenza della irreperibilità dell'imputato al domicilio eletto, l'ulteriore notifica al difensore fiduciario ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Si tratta, al contrario, di procedura assolutamente regolare, atteso che la notifica a mezzo di servizio postale è prevista dalla legge; né, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il sistema delle notifiche presuppone sempre una notifica a mano dell'atto all'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle ia(At spese processuali e lginVizrsazrWRZI della somma di euro 00 .

Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estens,ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] con il quale si chiedeva di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte in conseguenza dell'atto di appello del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo. 2. Ricorre per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente conferma la regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di appello, convocata a seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale; conferma anche l'assenza volontaria dell'imputato e del suo difensore di fiducia; lamenta, tuttavia, il ricorso al servizio postale per la notifica della sentenza di appello e, in conseguenza della irreperibilità dell'imputato al domicilio eletto, l'ulteriore notifica al difensore fiduciario ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta, al contrario, di procedura assolutamente regolare, atteso che la notifica a mezzo di servizio postale è prevista dalla legge; né, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il sistema delle notifiche presuppone sempre una notifica a mano dell'atto all'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle ia(At spese processuali e lginVizrsazrWRZI della somma di euro 00 . Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estens,ore [OSCURATO:PERSONA]
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