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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29769/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo reitera genericamente deduzioni difensive esaminate con motivazione illogica dalla Corte, che ha posto in evidenza la condotta minacciosa e oppositiva del ricorrente, nella fase in cui gli operanti stavano procedendo al controllo del motociclo, all'identificazione del conducente e all'accertamento del tasso alcolemico; Rilevato che genericamente formulata risulta la doglianza riguardante l'arbitrarietà del comportamento degli operanti; Ritenuto che manifestamente infondato risulta il motivo incentrato sul ragionevole dubbio, correlato ad una condizione di necessità e urgenza, atteso che la Corte ha dato conto di come solo il giorno successivo fosse avvenuto il ricovero della madre, successivamente deceduta; Ritenuto che parimenti generico risulta il motivo con cui si invoca l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, peraltro esclusa dalla Corte con motivazione immune da vizzi, che dà conto dell'atteggiamento tenuto dal ricorrente in un contesto nel quale si era manifestato il suo stato di ebbrezza; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo reitera genericamente deduzioni difensive esaminate con motivazione illogica dalla Corte, che ha posto in evidenza la condotta minacciosa e oppositiva del ricorrente, nella fase in cui gli operanti stavano procedendo al controllo del motociclo, all'identificazione del conducente e all'accertamento del tasso alcolemico; Rilevato che genericamente formulata risulta la doglianza riguardante l'arbitrarietà del comportamento degli operanti; Ritenuto che manifestamente infondato risulta il motivo incentrato sul ragionevole dubbio, correlato ad una condizione di necessità e urgenza, atteso che la Corte ha dato conto di come solo il giorno successivo fosse avvenuto il ricovero della madre, successivamente deceduta; Ritenuto che parimenti generico risulta il motivo con cui si invoca l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, peraltro esclusa dalla Corte con motivazione immune da vizzi, che dà conto dell'atteggiamento tenuto dal ricorrente in un contesto nel quale si era manifestato il suo stato di ebbrezza; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris