CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46238/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG G. Pratola che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ci? [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con due distinte sentenze, l'una emessa dal GIP del Tribunale di Taranto di condanna per la detenzione illecita ex art. 73 comma 1 DPR n. 309 del 1990 di 50 grammi circa di cocaina di cui il Tondo era stato rinvenuto in possesso a bordo della sua autovettura in occasione di un controllo in agro di Manduria, e l'altra emessa dalla Corte d'appello di Lecce, di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. in qualità di partecipe del clan Stranieri, al quale il Tondo contribuiva ad assicurare i proventi dell'attività estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché per alcune cessioni di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenute di lieve entità e unificate in continuazione col reato associativo in sede di cognizione. 2. La Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'istanza, ritenendo che l'eterogeneità dei fatti, commessi in luoghi e tempi diversi con un differente modus operandi, impedisse di ricondurli all'esecuzione di un unico, originario, disegno criminoso, tenuto anche conto che al Tondo non era stato riconosciuto alcun ruolo collegato allo spaccio di stupefacenti nell'ambito del sodalizio mafioso di appartenenza; la mera commissione di una pluralità di illeciti penali, diversificati nell'obbiettivo e tra loro indipendenti, doveva ritenersi esclusivamente significativa di una scelta di vita genericamente fondata sul delitto. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, premesso che i fatti giudicati con le due sentenze di condanna risultavano tutti commessi in Manduria a una distanza di soli due mesi, gli uni (costituiti da violazioni degli artt. 416 bis e 629 cod.pen., 73 DPR 309/90) nel marzo 2010 e l'altro (violazione dell'art. 73 DPR 309/90) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevava che il ristretto lasso temporale, la connessione spaziale, l'offesa del medesimo bene giuridico e la comune finalità di profitto delle condotte costituivano tutti indici rivelatori della continuazione alla stregua della giurisprudenza di questa Corte; nel caso di specie, la violazione dell'art. 73 DPR 309/90 giudicata dal GIP del Tribunale di Taranto si collocava nello stesso torno di tempo delle analoghe violazioni della disciplina degli stupefacenti giudicate dalla Corte d'appello di Lecce e già unificate fra loro ex art. 81 cpv. cod.pen. in sede di cognizione, così da far ragionevolmente ritenere che anche il fatto commesso in agro di Manduria il 22.05.2010 sarebbe stato ricondotto all'esecuzione del medesimo disegno criminoso se valutato in unico contesto nell'ambito del simultaneus processus. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria di replica con la quale insiste nelle proprie deduzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Sussiste, invero, il dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della natura illogica e contraddittoria, nella misura in cui l'ordinanza impugnata non si è confrontata adeguatamente col dato oggettivo, emergente dalla sentenze allegate dal ricorrente, per cui le analoghe violazioni dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990, per quanto riconducibili all'ipotesi del comma 5 della norma incriminatrice, commesse dal Tondo nello stesso luogo (Manduria) soltanto due mesi prima (nel marzo 2010), sono state unificate in continuazione col reato associativo dal giudice della cognizione nella sentenza pronunciata il 10.11.2014 dalla Corte d'appello di Lecce, mentre la detenzione di un quantitativo non particolarmente rilevante (50 grammi) della medesima sostanza stupefacente (cocaina) accertata in agro di Manduria nel maggio 2010, giudicata dal GIP del Tribunale di Taranto, non è stata ricondotta in sede esecutiva all'attuazione di un medesimo disegno criminoso sul presupposto dell'assenza, nel contesto associativo, di un ruolo del Tondo collegato allo spaccio di stupefacenti, che è stato invece - all'evidenza - riconosciuto in sede di cognizione con riguardo alle pregresse condotte illecite. 3. Sotto tale assorbente profilo l'ordinanza gravata deve perciò essere annullata, con rinvio alla medesima Corte territoriale (in diversa composizione: Corte Cost. n. 183 del 2013) per un nuovo giudizio, libero negli esiti, ma che dovrà dare adeguato conto delle ragioni per cui l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si differenzi in modo qualificato, agli effetti dell'art. 81 capoverso cod.pen., dalle precedenti violazioni della stessa disposizione di legge unificate in continuazione col reato associativo e con la fattispecie estorsiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in d