Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16060/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19108/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona del cu- ratore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e S.I.F.A. – SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1306/21, depositata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 il 27 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cas- sazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della ricorrente, pronunciata su ricorso della S.I.F.A. – [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione d'inam- missibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo dalla stessa proposta; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato an- che con memoria, mentre la SIFA non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., affermando che a sostegno dell'i- stanza di fallimento la SIFA aveva fatto valere un credito avente ad oggetto il corrispettivo dovuto per il noleggio di veicoli commerciali, risultante da un decreto ingiuntivo emesso il 31 dicembre 2018 dal Tribunale di Piacenza, av- verso il quale essa ricorrente aveva proposto opposizione; che nel giudizio di opposizione, ancora pendente dinanzi alla Corte d'ap- pello di Bologna, era stata contestata la sussistenza del credito azionato, ne- gandosi l'avvenuta consegna di parte dei veicoli noleggiati ed affermandosi l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto per il noleggio di quelli ef- fettivamente consegnati; che il motivo è inammissibile; che, nell'insistere sulla contestazione del credito allegato a sostegno della istanza di fallimento, la ricorrente propone una questione non trattata dalla sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto in ordine all'esistenza del credito e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 stata sollevata (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; 13/08/2018, n. 20712); che dalla sentenza impugnata emerge infatti che la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata meramente riferita nella pre- messa del reclamo, senza che al riguardo fosse stato dedotto uno specifico motivo d'impugnazione, la cui avvenuta proposizione non è stata in alcun modo allegata dalla ricorrente, con la conseguenza che risulta impossibile stabilire se la questione fosse stata esaminata dal Giudice di primo grado e se fosse stata riproposta in sede di gravame; che, nel censurare la sentenza impugnata, la ricorrente non si duole pe- raltro dell'omesso esame della predetta questione, ma si limita a riportare il fatto storico allegato nel giudizio di merito, lamentando la violazione dell'art.116 cod. proc. civ., la quale presuppone logicamente un accertamento di fatto, essendo deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., soltanto ove si alleghi che il giudice di merito, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attri- buisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

VI, 12/10/2021, n. 27847; Cass., Sez.

III, 31/08/2020, n. 18092); che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione dell'art.116 cod. proc. civ., osservando che, nel rigettare la domanda di ammissione al concordato preventivo, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare la inattendibilità dei bilanci da essa prodotti, in quanto depositati successiva- mente alla proposizione dell'istanza di fallimento, senza considerare che il Tribunale non le aveva concesso il termine per il deposito della proposta e del piano concordatario e che la valutazione richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura è circoscritta alla corretta predisposizione della relazione del pro- fessionista designato ai sensi dell'art. 161, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che, nel dichiarare il fallimento, la Corte di merito ha inoltre omesso di verificare la sussistenza di un irreversibile stato d'insolvenza, essendosi limi- tata a richiamare precedenti di legittimità ed il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, senza considerare che essa ricor- rente era proprietaria d'immobili per un valore di Euro 230.000,00 e titolare di crediti esigibili per un importo di Euro 458.837,14, e senza tenere conto dell'avvenuta contestazione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fal- limento; che, indipendentemente dalla scarsa pertinenza del richiamo all'art. 116 cod. proc. civ., non avente carattere vincolante, il motivo è infondato; che la domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, della legge fall., proposta ai sensi del sesto comma del mede- simo art. 161 dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, può essere dichiarata infatti inammissibile all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammis- sibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. Cass., Sez.

I, 11/11/2021, n. 33594); che correttamente, in quest'ottica, la sentenza impugnata ha ritenuto le- gittimo il vaglio di attendibilità effettuato dal Tribunale in ordine ai bilanci prodotti in giudizio dalla ricorrente, osservando che l'esito negativo del rela- tivo esame doveva indurre a ritenere inadempiuto l'obbligo di produrli e pre- cluso ogni ulteriore scrutinio, anche ai fini della valutazione in ordine alla configurabilità di un abuso dello strumento concordatario; che, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, la sentenza impu- gnata ha invece posto in risalto, oltre all'avvenuto rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso per la riscos- sione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento, l'infruttuosità dell'esecuzione promossa a carico della ricorrente per un credito piuttosto consistente, una rilevante contrazione del fatturato dell'impresa, il notevole importo dei crediti insinuati al passivo, l'inattività dell'impresa, l'assenza di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dipendenti, la fatiscenza dell'unico immobile di proprietà della ricorrente, la sottoposizione dello stesso ad ipoteca e la mancata riscossione del relativo canone di locazione; che, in quanto volto ad evidenziare l'incapacità della ricorrente di prose- guire utilmente la propria attività, tale accertamento si pone perfettamente in linea con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legit- timità, secondo cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liqui- dazione dev'essere desunto non già dal mero rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito neces- sarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass., Sez.

I, 3/03/2022, n. 7087; 20/11/2018, n. 29913; 1/12/2005, n. 26217); che, nel contestare il predetto apprezzamento, la ricorrente si limita ad insistere sull'omessa valutazione di elementi puntualmente presi in conside- razione dalla Corte di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedi- mento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547); che per le medesime ragioni deve considerarsi inammissibile il terzo mo- tivo, con cui la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel ritenere inattendibili i bilanci, la sentenza impugnata ha proceduto ad un esame superficiale degli stessi, es- sendosi limitata a richiamare le difese svolte dal curatore ed un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, senza valutare le contesta- 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 zioni sollevate ed i documenti prodotti da essa ricorrente; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19108/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona del cu- ratore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e S.I.F.A. – SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1306/21, depositata F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 il 27 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cas- sazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della ricorrente, pronunciata su ricorso della S.I.F.A. – [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione d'inam- missibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo dalla stessa proposta; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato an- che con memoria, mentre la SIFA non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., affermando che a sostegno dell'i- stanza di fallimento la SIFA aveva fatto valere un credito avente ad oggetto il corrispettivo dovuto per il noleggio di veicoli commerciali, risultante da un decreto ingiuntivo emesso il 31 dicembre 2018 dal Tribunale di Piacenza, av- verso il quale essa ricorrente aveva proposto opposizione; che nel giudizio di opposizione, ancora pendente dinanzi alla Corte d'ap- pello di Bologna, era stata contestata la sussistenza del credito azionato, ne- gandosi l'avvenuta consegna di parte dei veicoli noleggiati ed affermandosi l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto per il noleggio di quelli ef- fettivamente consegnati; che il motivo è inammissibile; che, nell'insistere sulla contestazione del credito allegato a sostegno della istanza di fallimento, la ricorrente propone una questione non trattata dalla sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto in ordine all'esistenza del credito e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 stata sollevata (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 13/08/2018, n. 20712); che dalla sentenza impugnata emerge infatti che la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata meramente riferita nella pre- messa del reclamo, senza che al riguardo fosse stato dedotto uno specifico motivo d'impugnazione, la cui avvenuta proposizione non è stata in alcun modo allegata dalla ricorrente, con la conseguenza che risulta impossibile stabilire se la questione fosse stata esaminata dal Giudice di primo grado e se fosse stata riproposta in sede di gravame; che, nel censurare la sentenza impugnata, la ricorrente non si duole pe- raltro dell'omesso esame della predetta questione, ma si limita a riportare il fatto storico allegato nel giudizio di merito, lamentando la violazione dell'art.116 cod. proc. civ., la quale presuppone logicamente un accertamento di fatto, essendo deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., soltanto ove si alleghi che il giudice di merito, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attri- buisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 12/10/2021, n. 27847; Cass., Sez. III, 31/08/2020, n. 18092); che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione dell'art.116 cod. proc. civ., osservando che, nel rigettare la domanda di ammissione al concordato preventivo, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare la inattendibilità dei bilanci da essa prodotti, in quanto depositati successiva- mente alla proposizione dell'istanza di fallimento, senza considerare che il Tribunale non le aveva concesso il termine per il deposito della proposta e del piano concordatario e che la valutazione richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura è circoscritta alla corretta predisposizione della relazione del pro- fessionista designato ai sensi dell'art. 161, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che, nel dichiarare il fallimento, la Corte di merito ha inoltre omesso di verificare la sussistenza di un irreversibile stato d'insolvenza, essendosi limi- tata a richiamare precedenti di legittimità ed il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, senza considerare che essa ricor- rente era proprietaria d'immobili per un valore di Euro 230.000,00 e titolare di crediti esigibili per un importo di Euro 458.837,14, e senza tenere conto dell'avvenuta contestazione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fal- limento; che, indipendentemente dalla scarsa pertinenza del richiamo all'art. 116 cod. proc. civ., non avente carattere vincolante, il motivo è infondato; che la domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, della legge fall., proposta ai sensi del sesto comma del mede- simo art. 161 dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, può essere dichiarata infatti inammissibile all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammis- sibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33594); che correttamente, in quest'ottica, la sentenza impugnata ha ritenuto le- gittimo il vaglio di attendibilità effettuato dal Tribunale in ordine ai bilanci prodotti in giudizio dalla ricorrente, osservando che l'esito negativo del rela- tivo esame doveva indurre a ritenere inadempiuto l'obbligo di produrli e pre- cluso ogni ulteriore scrutinio, anche ai fini della valutazione in ordine alla configurabilità di un abuso dello strumento concordatario; che, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, la sentenza impu- gnata ha invece posto in risalto, oltre all'avvenuto rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso per la riscos- sione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento, l'infruttuosità dell'esecuzione promossa a carico della ricorrente per un credito piuttosto consistente, una rilevante contrazione del fatturato dell'impresa, il notevole importo dei crediti insinuati al passivo, l'inattività dell'impresa, l'assenza di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dipendenti, la fatiscenza dell'unico immobile di proprietà della ricorrente, la sottoposizione dello stesso ad ipoteca e la mancata riscossione del relativo canone di locazione; che, in quanto volto ad evidenziare l'incapacità della ricorrente di prose- guire utilmente la propria attività, tale accertamento si pone perfettamente in linea con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legit- timità, secondo cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liqui- dazione dev'essere desunto non già dal mero rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito neces- sarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7087; 20/11/2018, n. 29913; 1/12/2005, n. 26217); che, nel contestare il predetto apprezzamento, la ricorrente si limita ad insistere sull'omessa valutazione di elementi puntualmente presi in conside- razione dalla Corte di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedi- mento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547); che per le medesime ragioni deve considerarsi inammissibile il terzo mo- tivo, con cui la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel ritenere inattendibili i bilanci, la sentenza impugnata ha proceduto ad un esame superficiale degli stessi, es- sendosi limitata a richiamare le difese svolte dal curatore ed un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, senza valutare le contesta- 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19108/2021 Numero sezionale 4614/2022 Numero di raccolta generale 16060/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 zioni sollevate ed i documenti prodotti da essa ricorrente; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5
Sentenza Cassazione n. 16060/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris