CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36660/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19880/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Lecco, [OSCURATO:PERSONA] n. 9. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via XXI aprile n. 24-26. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1118/2020, depositata in data 15.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento di € 75.356,31, quale saldo del corrispettivo per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva, attività svolte in occasione della ristrutturazione di un immobile di proprietà dei committenti. I convenuti si sono costituiti, eccependo di aver concordato un compenso di € 13000, già integralmente versato, come da preventivo del 6.12.2007. La domanda è stata respinta dal tribunale, che ha condannato l'attore al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. La decisione di primo grado è stata parzialmente riformata in appello. Secondo la Corte distrettuale di Milano, le parti avevano concluso il contratto d'opera professionale sulla base del preventivo redatto nel dicembre 2007, come provato dalle testimonianze e dal fatto che la prima richiesta di pagamento formulata dal professionista conteneva un'elencazione delle opere da eseguire del tutto conforme a quelle del preventivo, non assumendo rilievo - secondo il giudice territoriale - che detto preventivo fosse stato redatto con riferimento ad opere di minor importo di quelle poi eseguite da altra impresa. Quanto all'eccepita inutilizzabilità della prova per testi, la sentenza ha osservato che nessuna eccezione era stata proposta dall'Acerboni riguardo al superamento dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., non essendo la questione rilevabile d'ufficio. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione relativamente alla condanna per responsabilità processuale aggravata, escludendo la malafede o la colpa grave dell'appellante. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2233 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il preventivo del dicembre 2007 era stato elaborato allorquando i lavori erano stati appaltati all'impresa Milesi. Successivamente, a distanza di circa due anni, i lavori erano stati affidati ad altra impresa per un corrispettivo superiore, senza che al ricorrente fosse richiesto un nuovo preventivo, per cui le condizioni stabilite in precedenza erano ormai superate, essendo mutati il valore dell'appalto e l'impresa affidataria dell'esecuzione delle opere. Data la mancanza di un nuovo accordo sul compenso, il giudice avrebbe dovuto liquidare il corrispettivo in applicazione delle tariffe professionali. 3. La censura è inammissibile. La Corte d'appello, con accertamento in fatto logicamente e congruamente motivato, ha ritenuto che le parti avessero perfezionato il contratto d'opera professionale, confermando le condizioni economiche di cui al preventivo del 2.12.2007 (contenente l'elencazione delle opere da eseguire ed il prezzo richiesto dal professionista), sottolineando che vi era corrispondenza tra tale preventivo e il contenuto di una successiva missiva inviata dall'Acerboni e che dall'istruttoria era emerso che le parti inteso - successivamente - tener fermi gli accordi economici già fissati in precedenza. Essendo intervenuto un accordo sul compenso, non era possibile richiedere un importo maggiore in applicazione delle tariffe: queste ultime vengono in considerazione solo in via sussidiaria, ove le parti nulla abbiano stabilito in proposito, secondo quanto dispone l'art.2233 c.c. (Cass. 29837/2011; Cass. 4081/2014; Cass. 7575/2018). La tesi del ricorrente, secondo cui il preventivo del dicembre 2007, elaborato in occasione dell'affidamento dei lavori all'impresa Milesi, doveva ritenersi orami superato, solleva questioni di fatto motivatamente disattese dalla Corte di merito sulla scorta degli esiti dell'istruttoria che - secondo il giudice di merito - comprovavano il raggiungimento di un accordo sul compenso, secondo le condizioni economiche fissate nel già citato preventivo, nonostante il mutamento dell'impresa appaltatrice ed il diverso importo dei lavori appaltati. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 15. 7..2021. -PRESI E uigi Gioia DEPOSITATO I