CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 03048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8301-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso -controricorrenti - nonché Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati - avverso la sentenza n. 1642/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 1989, convennero in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere alla divisione del complesso immobiliare versante in comunione ereditaria, sia da parte del padre [OSCURATO:PERSONA] che della madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, si oppose alla richiesta di divisione, a suo avviso inopportuna, trattandosi di bene indivisibile. Il processo vide la partecipazione volontaria della banca Unicredit, quale creditore ipotecario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con una prima sentenza parziale, depositata il 17 maggio 2005, il Tribunale di Foggia, risolte plurime questioni attinenti all'eredità materna, che qui non rilevano, dispose la prosecuzione del giudizio, includente le indagini peritali del caso, in ordine alla parte dell'immobile derivante dall'eredità paterna. Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- Nel corso del giudizio, il convenuto dedusse la divisibilità del complesso immobiliare. Per contro, parte attrice, modificando l'originaria richiesta di divisione, sollecitò la vendita all'incanto dell'immobile oggetto della successione paterna. Con una seconda sentenza parziale, depositata il 27 maggio 2008, il Tribunale, considerati gli insorti contrasti sulla comoda divisibilità dello stabile, per la parte proveniente dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] e stimato che la divisione avrebbe imposto onerose, disfunzionali, nonché complesse, operazioni di «autonomizzazione in molte unità immobiliari dell'unico complesso esistente», concluse per la non comoda divisibilità del cespite immobiliare e ne dispose la vendita all'incanto. La Corte d'appello di Bari, registrato il mutamento di richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva chiesto che l'assegnazione avvenisse congiuntamente al nipote [OSCURATO:PERSONA] (resosi acquirente della quota ereditaria dell’altro attore, [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 1155 depositata il 22 dicembre 2011, rigettato l'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA], dispose rimettersi «al seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l'assegnazione dell'immobile sito in Sansevero tra piazza della Repubblica e vico Granata a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], con contemporanea determinazione e attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del conguaglio pecuniario in eccedenza di quote delle altre due parti condividendi» e regolò le spese di causa. Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi di censura e questa Corte con la sentenza n. 9515/2017 rigettò il ricorso ad eccezione del solo quarto motivo, con il quale si censurava la decisione dei giudici di appello che avevano rimesso al Tribunale la decisione in ordine alla richiesta di assegnazione congiunta degli attori, reputando invece che trattavasi di istanza che doveva essere esaminata e decisa dallo stesso giudice di appello. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Foggia con la sentenza definitiva n. 72 del 24 gennaio 2012 accoglieva la richiesta di attribuzione avanzata dai convenuti anche dinanzi al Tribunale, e la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 29 del 2016 rigettava il gravame confermando la statuizione de qua. Avverso tale ultima sentenza era poi proposto ricorso per cassazione che era però dichiarato improcedibile con la sentenza n. 3674 del 12 febbraio 2021. Il giudizio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 9515/2017 era riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale con la sentenza n. 1642 del 22 settembre 2021 ha dichiarato cessata la materia del contendere, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite anche dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità. Osservava il giudice di rinvio che sulla richiesta di attribuzione del bene comune, non comodamente divisibile, questione per la quale era stato disposto il rinvio, si era già pronunciato il Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- Tribunale di Foggia, e che la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 29/2016, che era infine passata in cosa giudicata a seguito della declaratoria di improcedibilità della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3674/2021, con la quale era stato deciso il ricorso avverso la pronuncia di appello. Doveva quindi reputarsi che l’assegnazione del bene a favore degli odierni controricorrenti fosse divenuta definitiva, e che quindi non vi fosse più ragione per coltivare il giudizio di rinvio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Rileva la Corte che rivesta portata assolutamente preliminare ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, che assorbe anche la richiesta del ricorrente di disporre la riunione del presente procedimento a quello di revocazione avverso la precedente sentenza di questa Corte n. 3674/2021. Emerge, infatti che la sentenza impugnata, pubblicata in data 22 settembre 2021, è stata notificata a mezzo pec in data 23/11/2021 (vedi documenti nn. 12 e 13 del fascicolo telematico depositato da pare controricorrente) su iniziativa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore in appello dei controricorrenti, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore in Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -6- appello dell’odierno ricorrente (come si ricava dall’intestazione della sentenza gravata, nonché dal contenuto dell’atto di riassunzione a seguito della cassazione con rinvio operata con la sentenza di questa Corte n. 9515/2017). Trattasi di notifica sicuramente idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse codifensore del Monteleone, che anche in appello aveva agito anche quale difensore di se stesso. Infatti, come si ricava dall’intestazione della citazione in riassunzione in sede di rinvio, trattasi di attribuzione di poteri di rappresentanza disgiuntivi, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio per cui, anche ove si fosse al cospetto di un mandato congiuntivo, la notifica della sentenza ad uno solo dei difensori sarebbe in ogni caso idonea a far decorrere il termine breve (cfr. Cass. n. 4933/2014§; Cass. S.U. n. 12924/2014; Cass. n. 18622/2016). Avuto quindi riguardo alla data di notificazione della sentenza, il ricorso si palesa inammissibile in quanto tardivamente notificato solo in data 18/3/2022, ben oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., venuto a scadere in data 22 gennaio 2022. 3.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate Ric. 2022 n. 08301 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -7- 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui comensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a tito