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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13991/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Genova emessa il 26 maggio è 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di ricettazione e messa in vendita di capi di abbigliamento con marchio contraffatto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta ai motivi di appello con i quali il ricorrente lamentava la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive; 2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.

1. In ordine al primo motivo, è vero che la Corte non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello volto a richiedere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen..

Tuttavia, tale attenuante, in punto di diritto, non avrebbe potuto essere concessa - con conseguente inammissibilità ab origine del motivo - posto che il Tribunale aveva valutato la valenza economica dei beni contraffatti riconoscendo l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen..

E' noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508).

La Corte, invece, non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione di una sanzione sostitutiva, non potendo neanche valorizzarsi l'improprio richiamo effettuato in sentenza ad una recidiva che non risulta contestata.

Sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la pena - stabilita in misura assai inferiore alla media edittale in ragione anche della quantità di beni sequestrati oltre che della personalità dell'imputato.

La motivazione è esente da censure.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sei. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Genova emessa il 26 maggio è 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai reati di ricettazione e messa in vendita di capi di abbigliamento con marchio contraffatto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta ai motivi di appello con i quali il ricorrente lamentava la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive; 2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1. In ordine al primo motivo, è vero che la Corte non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello volto a richiedere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.. Tuttavia, tale attenuante, in punto di diritto, non avrebbe potuto essere concessa - con conseguente inammissibilità ab origine del motivo - posto che il Tribunale aveva valutato la valenza economica dei beni contraffatti riconoscendo l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.. E' noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). La Corte, invece, non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione di una sanzione sostitutiva, non potendo neanche valorizzarsi l'improprio richiamo effettuato in sentenza ad una recidiva che non risulta contestata. Sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la pena - stabilita in misura assai inferiore alla media edittale in ragione anche della quantità di beni sequestrati oltre che della personalità dell'imputato. La motivazione è esente da censure. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sei. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammin
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