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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1995

Cassazione n. 13244/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione della fattispecie di oltraggio, essendo stata erroneamente ritenuta la "presenza" di terzi alla condotta posta in essere dall'imputato nei confronti del pubblico ufficiale, non potendo la percepibilità prevalere sulla prova della effettiva comprensione dell'offesa, pena la trasfigurazione del tipo legislativo in reato di pericolo; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che le offese furono proferite in un luogo, aperto al pubblico, in cui era presente personale della Corte d'appello che si stava occupando di alcune udienze; precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, quel che rileva è la mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di terzi dei quali, incidentalmente, il testo legislativo richiede la mera "presenza" (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828); precisato, in risposta alla dedotta trasfigurazione del reato, come questa Corte abbia altresì chiarito che la ratio della disposizione consiste nel fatto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possono essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6,. n. 19010 del 28/03/2017, cit.); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione della fattispecie di oltraggio, essendo stata erroneamente ritenuta la "presenza" di terzi alla condotta posta in essere dall'imputato nei confronti del pubblico ufficiale, non potendo la percepibilità prevalere sulla prova della effettiva comprensione dell'offesa, pena la trasfigurazione del tipo legislativo in reato di pericolo; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che le offese furono proferite in un luogo, aperto al pubblico, in cui era presente personale della Corte d'appello che si stava occupando di alcune udienze; precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, quel che rileva è la mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di terzi dei quali, incidentalmente, il testo legislativo richiede la mera "presenza" (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828); precisato, in risposta alla dedotta trasfigurazione del reato, come questa Corte abbia altresì chiarito che la ratio della disposizione consiste nel fatto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possono essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6,. n. 19010 del 28/03/2017, cit.); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M