CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14410 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrente principale - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - con troricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4243/35/2015, depositata in data 30 settembre 2015; nonchè sul ricorso iscritto al n. 20328 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5658/7/2017, depositata in data 28 dicembre 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali, relativamente al procedimento R.g. n. 14410/2016, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale e, relativamente al procedimento R.g. n. 20328/2018, ha chiesto il rigetto del ricorso; Lt-; 0,vv(At:- 1'4 3e, Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4243/35/2015, di cui al procedimento R.g. 14410/2016, si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica, relativo agli anni dal 1987 al 1995, emesso dall'Agenzia delle dogane per il recupero di diritti doganali relativi ad operazioni di importazione di formaggi dalla Svizzera, sul presupposto che la società, quale importatrice, aveva fittiziamente indicato un prezzo di importazione non inferiore a quello minimo stabilito per potere beneficiare del trattamento preferenziale del dazio doganale per prelievi agricoli, in considerazione di accrediti successivi all'importazione ricevuti dalla contribuente dalle società estere venditrici che riducevano, in sostanza, il prezzo finale di acquisto; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso evidenziando, quanto al merito, che non era corretta la metodologia di accertamento utilizzata per l'individuazione del valore minimo delle importazioni; la Commissione tributaria provinciale di Como aveva dichiarato inammissibile il ricorso, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992; avverso la pronuncia di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello, in particolare, dopo avere ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento doganale, ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione doganale dal potere di rettifica con riferimento a tutte le annualità oggetto di revisione, avendo ritenuto necessario, al fine di applicare il regime di sospensione del termine di decadenza, che sussistesse un rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del fatto oggetto di procedimento penale e quello relativo all'illecito tributario; avverso la pronuncia del giudice di appello l'Agenzia delle dogane aveva proposto ricorso per cassazione; la Suprema Corte, con sentenza n. 24453/2013, definita la questione processuale relativa al vizio della notifica del ricorso di primo grado, aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla decadenza del potere impositivo e demandato al giudice del rinvio di accertare se, nel caso di specie, ricorresse il presupposto della tempestiva trasmissione della notitia criminis avuto riguardo alle date di insorgenza delle obbligazioni doganali relative alle singole importazioni di merce, nonché di procedere ad un nuovo esame del merito; la società aveva quindi proposto ricorso in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, a seguito della riassunzione del giudizio, ha accertato che la formale comunicazione della notizia di reato da parte dell'amministrazione doganale era avvenuta in data 25 novembre 1997, sicché la decadenza del potere impositivo poteva essere dichiarata per le obbligazioni doganali sorte fino al 25 novembre 1994; inoltre, ha dichiarato di non potere procedere all'esame nel merito della non legittimità degli avvisi di rettifica per i quali non doveva essere pronunciata la decadenza, in quanto si trattava di un accertamento non richiesto dalla pronuncia di cassazione con rinvio. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a cinque motivi di ricorso, cui ha resistito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società depositando controricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte. Dalla esposizione in fatto della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5658/7/2017, di cui al procedimento R.g. n. 20328/2018, si evince che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4243/2015 che si era pronunciata in sede di giudizio di rinvio, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 24453/2013, riassunto dalla medesima società e relativo ad un giudizio tributario instaurato con ricorso avverso un avviso di rettifica ed accertamento doganale con il quale erano stati recuperati maggiori diritti doganali ed iva per gli anni dal 1987 al 1995. La società, in particolare, aveva richiesto la revocazione della sentenza in quanto il giudice del gravame non aveva provveduto, in difformità al principio contenuto nella sentenza di cassazione, ad esaminare le questioni di merito poste già a base del giudizio originario e riproposte nel giudizio di rinvio, sicchè il giudice del rinvio era incorso in una erronea percezione e in un travisamento nella lettura della sentenza di rinvio, dunque in un errore di fatto, consistente nel travisamento della lettura di atti processuali, elementi fondanti la decisività dell'errore revocatorio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto il motivo di impugnazione non riguardava un errore materiale commesso dal giudice, ma la errata valutazione ed apprezzamento delle indicazioni contenute nella pronuncia di cassazione con rinvio. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato ad un unico motivo, articolato in tre diversi profili, cui ha resistito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni scritte. Ragioni della decisione Preliminarmente, va disposta la riunione al procedimento R.g. n. 14410/2016 del procedimento R.g. n. 20328/2018, stante il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi esistente. Per motivi di priorità logico-sistematica, si rende necessario esaminare prioritariamente il procedimento R.g. n. 20328/2018. Sul ricorso R.g. n. 20328/2018 Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 64, d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111, Cost., nonché degli artt. 6 e 13 CEDU. In particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, sia in quanto ha erroneamente ritenuto che l'errore revocatorio debba ricadere su di un fatto estraneo al giudizio, sia in quanto, nel caso di specie, l'errore revocatorio era consistito in una errata percezione, da parte del giudice del rinvio, del contenuto testuale della sentenza di cassazione con rinvio, dunque relativo ad una fase precedente rispetto a quella, successiva, della valutazione del contenuto della domanda, ed è su tale errata percezione che il giudice del rinvio ha ritenuto di non potere decidere anche sulle domande di merito; si evidenzia, inoltre, la decisività dell'errore. Il motivo è infondato.Questa Corte (Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2021, n. 4368) ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Con riferimento al caso di specie, il giudice della revocazione ha ritenuto che la decisione del giudice di rinvio circa gli esatti termini degli effetti della pronuncia di cassazione con rinvio non costituisse errore revocatorio, in quanto conseguente ad una valutazione dell'esatta portata del contenuto precettivo, sotto tale profilo da porsi al di fuori dell'errore revocatorio. La suddetta considerazione è corretta, ponendosi una questione non di errore /percezione di un fatto ma di una corretta o meno attività valutativa circa l'effettiva portata del contenuto precettivo della pronuncia della Corte di cassazione da cui è derivato il giudizio di rinvio. In realtà, sebbene l'errore revocatorio possa consistere anche nell'erronea percezione o nel travisamento di atti processuali, sia in relazione alla loro esistenza che al loro contenuto, occorre comunque che lo stesso attenga a elementi fattuali sicuramente ricavabili dal contenuto del medesimo atto, non alla erronea interpretazione circa la portata precettiva da esso derivata. Quel che, invero, il giudice del rinvio ha compiuto è stata una attività interpretativa del contenuto precettivo della pronuncia di cassazione con rinvio, avendo valorizzato, in termini esclusivi, la portata precettiva contenuta nella suddetta pronuncia relativa alla necessità di verificare, in sede di rinvio, se, nel caso di specie, ricorresse o meno il presupposto della tempestiva trasmissione della notitia críminis avuto riguardo alle date di insorgenza delle obbligazioni doganali relative alle singole importazioni di merce del contenuto nella fattispecie, ed avendo escluso, d'altro lato, proprio in forza della valenza esclusiva del suddetto precetto, ogni possibilità di procedere all'esame nel merito delle ulteriori questioni. Sicché, la questione non può essere collocata nell'ambito dei presupposti dell'errore revocatorio: il giudice del rinvio aveva ben chiaro quale fosse il contenuto della pronuncia di cassazione, ma ha proceduto ad una valutazione in ordine alla portata precettiva della medesima, con la conseguenza che, in ordine alla suddetta decisione, entra in gioco il diverso profilo della correttezza, in diritto, della suddetta attività valutativa piuttosto che quello della erronea percezione del contenuto dell'atto processuale. La pronuncia censurata, dunque, è corretta sul piano della applicazione dei presupposti dell'errore revocatorio, avendo evidenziato che, nella fattispecie, si trattava di compiere una valutazione dell'esatta portata del contenuto della pronuncia di cassazione con rinvio, dunque al di fuori dei suddetti presupposti. Sul ricorso R.g. n. 14410/2016 Devono, quindi, essere ora esaminati i motivi di ricorso principale e incidentale di cui al procedimento R.g. n. 14410/2016. Sui motivi di ricorso principale Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 63, d.lgs. n. 546/1992, e degli artt. 383, 384 e 394, cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 24 e 111, Cost.. In particolare, lamenta parte ricorrente che erroneamente il giudice del rinvio, dopo avere esaminato la questione della intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva richiesta dalla pronuncia di cassazione, ha ritenuto di non potere esaminare le questioni di merito dalla stessa proposte sin dal ricorso introduttivo e riproposte nei successivi gradi di giudizio ed ancora nel ricorso in riassunzione. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112, cod. proc. civ., per avere omesso di pronunciare sulle questioni di merito proposte dalla ricorrente sin dal ricorso originario e riproposte anche con il ricorso in riassunzione a seguito della pronuncia di cassazione con rinvio. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati.Questa Corte ha affermato che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali (Cass. civ., 30 novembre 2015, n. 24336; Cass. civ., 12 febbraio 2019, n. 4070). È stato altresì precisato, al fine di definire quali siano i limiti che il giudice del rinvio è tenuto ad osservare in caso di pronuncia di cassazione con rinvio, che questi deve uniformarsi non solo alla "regola" enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass. civ., 3 marzo 2022, n. 7091). In sostanza, il limite che il giudice del rinvio è tenuto ad osservare riguarda esclusivamente le questioni che la Corte di cassazione ha o, definitM, dovendosi ricomprendere in esse anche quelle che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione di cassazione, mentre devono essere esaminate le ulteriori questioni che sono conseguenziali alla pronuncia di cassazione e che non sono state decise nei precedenti gradi di giudizio e che non possono essere comprese nel principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia di cassazione con rinvio.Con riferimento al caso di specie, parte ricorrente ha evidenziato che con il ricorso introduttivo aveva prospettato ragioni di contestazione della pretesa impositiva che attenevano al merito della controversia, cioè l'illegittimità del metodo di accertamento, l'erronea quantificazione dei diritti doganali e dell'iva oggetto di recupero, la carenza dei presupposti per il recupero erariale, la violazione del principio del contraddittorio preventivo nonché l'applicabilità dell'art. 220, lett. b), CDC. Le suddette questioni, riproposte nei giudizi successivi nonché con il ricorso in riassunzione, attenenti al merito della controversia, non sono state oggetto di definizione in nessuno dei suddetti giudizi, essendosi le pronunce limitate a statuire in ordine alle diverse questioni processuali della tempestività del ricorso introduttivo e della decadenza del potere impositivo e su tali questioni si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 24453/2013, con la quale, in particolare, si è definita la questione processuale relativa al vizio della notifica del ricorso di primo grado e, in accoglimento del motivo di ricorso relativo alla decadenza del potere impositivo, è stato demandato al giudice del rinvio di accertare se, nel caso di specie, ricorresse il presupposto della tempestiva trasmissione della notitia criminis avuto riguardo alle date di insorgenza delle obbligazioni doganali relative alle singole importazioni di merce. La suddetta statuizione, quindi, ha solo indicato al giudice del rinvio quale era il corretto principio di diritto cui attenersi al fine di stabilite se l'amministrazione doganale fosse o meno decaduta dal potere impositivi sicché, sotto il profilo logico-giuridico, non può ritenersi che la stessa abbia ricompreso, logicamente, anche le questioni di merito, pur riproposte dalla società nei diversi gradi di giudizio nonché nel giudizio di rinvio: in altri termini, una volta definita la questione, secondo il principio di diritto espresso dalla pronuncia di cassazione, se ricorresse o meno la decadenza, il giudice del rinvio era tenuto ad esaminare, con riferimento alle annualità per le quali aveva ritenuto non sussistente la decadenza dal potere impositivo, le ulteriori questioni di merito, logicamente conseguenti all'accertamento della non intervenuta decadenza. La pronuncia del giudice del gravame, dunque, non ha correttamente ritenuto di dovere limitare la decisione alla sola questione relativa alla intervenuta decadenza, dovendosi anche pronunciare sulle ulteriori questioni di merito, logicamente conseguenti alla decisione di cassazione con rinvio di questa Corte. L'accoglimento del primo e secondo motivo comporta l'assorbimento: del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 111, Cost., dell'art. 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., e dell'art. 118, disp. Att., cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente, per non avere individuato chiaramente quale fosse il contenuto della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso in riassunzione; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di infondatezza nel merito della pretesa; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 15, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al capo della sentenza con cui ha statuito per la compensazione delle spese di lite. Sul motivo di ricorso incidentale Con l'unico motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., e dell'art. 221, par. 4, CDC, e dell'art. 84, comma 3, TULD, anche con riferimento all'art. 115, cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente incidentale censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della pretesa impositiva, dovesse farsi riferimento alla comunicazione della notizia di reato del 25 novembre 1997. Secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto farsi riferimento alla primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato del 27 ottobre 1995, in conseguenza della quale la Guardia di Finanza era stata delegata dalla Procura della Repubblica allo svolgimento delle successive indagini, ovvero al processo verbale di constatazione del 5 luglio 1996, notificato alla Procura della Repubblica, essendo la notizia di reato del 25 novembre 1997 meramente integrativa di quella precedentemente trasmessa. Evidenzia inoltre parte ricorrente che, proprio con riferimento alla notizia di reato riportata nel processo verbale di constatazione del 5 luglio 1996, la stessa ricorrente aveva, nei propri atti difensivi, affermato che era con riferimento a questo atto che si era concretizzata la trasmissione della notitia criminis alla Procura della Repubblica. Il motivo è fondato. Parte ricorrente evidenzia che al giudice del rinvio era stato prospettato che la formulazione della prima notizia di reato, in ordine di tempo, doveva essere fatta coincidere con la data di iscrizione nel registro generale delle notizie di reato del 27 ottobre 1995, sulla cui base la Guardia di finanza era stata delegata dalla Procura della Repubblica a svolgere le successive indagini dalla quali erano poi scaturiti il processo verbale di constatazione del 5 luglio 1996 e il successivo atto integrativo del 25 novembre 1997 (vd. pagg. 20 e 21 controricorso). La questione in esame era stata dunque prospettata dinanzi al giudice del gravame e, sul punto, la difesa della società aveva evidenziato che:era irrilevante il riferimento alla data del 27 ottobre 1995, opposto dall'ufficio richiamando il foglio 3, punto 4, del pvc del 1996, risultando solo un decreto di perquisizione disposto dal Pubblico Ministero in esecuzione della rogatoria svizzera; il primo evento/condizione procedimentale idoneo a determinare la proroga del termine per l'esercizio della pretesa recuperatoria nel senso fatto proprio dalla cassazione, in quanto primo atto dell'organo di controllo dell'amministrazione finanziaria in relazione al recupero doganale indirizzato alla Procura della Repubblica, non poteva che essere il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza elevato il 5 luglio 1996, poi integrato dalla stessa amministrazione doganale con ulteriore autonoma comunicazione di notizia di reato del 25 novembre 1997, anche questa trasmessa alla Procura della Repubblica. Risultano, dunque, incontestati sia l'avvenuta iscrizione della notizia di reato del 27 ottobre 1995, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale da parte della procura elvetica ed il compimento di successive indagini penali, sia la trasmissione del processo verbale di costatazione del 5 luglio 1996, contenente già l'indicazione di ipotesi di reato. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la stessa sentenza di cassazione di questa Corte aveva evidenziato che: "trovando nella specie titolo la obbligazione doganale (artt. 201-203 CDC) in un fatto qualificato come reato (reato di truffa aggravata, appropriazione indebita, frode fiscale, falso ideologico) ed essendo stato definito il procedimento penale ex art. 411 c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati, con decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Varese del gennaio 2006, il termine di prescrizione per la contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali non poteva iniziare a decorrere prima di tale data". Ciò precisato, il giudice del gravame, cui era stato richiesto da questa Corte di accertare se, nel caso di specie, ricorresse il presupposto della tempestiva trasmissione della notitia criminis avuto riguardo alle date di insorgenza delle obbligazioni doganali relative alle singole importazioni di merce, ha ritenuto che: "Nel caso di cui alla presente causa la formale comunicazione della notizia di reato da parte delle Dogane di Como ai sensi dell'art. 347 Codice Penale avviene solo il 25 novembre 1997". La suddetta pronuncia non è corretta laddove ritiene che abbia rilevanza, ai fini della proroga del termine di decadenza, la formale comunicazione della notizia di reato. Questa Corte (Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 615; Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16359) ha precisato che dalla normativa applicabile nonché dalla giurisprudenza in materia non è dato evincere che sia necessaria una formale denunzia perché sia prorogato il termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, in relazione all'art. 221, 4 par., CDC. Al riguardo, in conformità del consolidato orientamento della Corte, in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione, che quello di decadenza per la revisione dell'accertamento del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta (Cass., n. 26045/16; n. 24674/15; n. 14016/12). In sostanza, non è necessaria la presentazione di una formale denuncia di reato al fine della proroga triennale dei suddetti termini di prescrizione e di decadenza, essendo, invece, sufficiente un atto configurabile quale notizia di reato, secondo i principi generali.Si è anche precisato che, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito che: a) la mera notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente da autorità statali; b) tale atto pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria. L'affermazione del giudice del gravame, secondo cui occorre la formale comunicazione della notizia di reato confligge, in particolare, con la nozione di notizia di reato desumibile all'art. 330, cod. proc. pen., che può essere trasmessa sia all'Autorità giudiziaria sia alla polizia giudiziaria, sicchè la notizia di reato e la denuncia penale sono nozioni distinte, essendo sufficiente che la prima pervenga ad ufficiali di p.g, ovvero all'Autorità giudiziaria, entro il suddetto termine triennale, al fine del relativo raddoppio. La sentenza censurata, quindi, non è conforme ai suddetti principi, con conseguente violazione di legge. Conclusioni: relativamente al procedimento R.g. n. 20328/2018, il motivo è infondato, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Relativamente al procedimento R.g. n. 14410/2016: sono fondati il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, è fondato il motivo di ricorso incidentale, con conseguente accoglimento del ricorso principale le di quello incidentale e cassazione dell sentenza z ; , tz,i3 IA k c.1 k LA2/. con rinvio alla _ tta Lorriticu dia anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: relativamente al procedimento R.g. n. 20328/2018: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto; relativamente al procedimento R.g. n. 1441