CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 02/11/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per i reati contestati, nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per Lamentare, quale formale motivo unico, inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta recidiva, peraltro mai contestata. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 0:1/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Nella fattispecie si è in presenza di pena del tutto legale, essendo del tutto inesistente la denunciata violazione. Invero, nella determinazione della pena, non si è tenuto conto della pretesa (ma mai ritenuta, né contestata) recidiva, essendosi "partiti" da una pena base (capo A) di anni cinque, mesi uno di reclusione ed euro 1.500 di multa, aumentata per la sola continuazione (capi B e C) a complessivi anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.800 di multa, con riduzione per il rito abbreviato ad anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re [OSCURATO:PERSONA]-PO.SITATO !N CANC