CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 30407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva depositata in data 24/06/2026 con cui insistenell’accoglimento del ricorso.Ritenuto il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cuiall’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento alla omissione di essere sottoposto amisura cautelare, è ripetitivo della medesima censura e manifestamenteinfondato.La sentenza impugnata con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicitàmanifesta ha argomentato il dolo del reato in ragione del fatto che, al momentodella presentazione della domanda, il 17/09/2021, la di lui madre era già statadestinataria del provvedimento di sospensione del beneficio del Rdc proprio inconsiderazione dell’applicazione di misura cautelare nei confronti del figlio, oraimputato, che successivamente aveva presentato istanza all’Inps volta ad ottenereil beneficio omettendo, peraltro, di essere sottoposto a misura cautelare, requisitonormativo di cui all’art. 2 c-bis), introdotto con la legge n. 26 del 28 marzo 2019,in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019, ed in vigore almomento della presentazione della domanda, che ha previsto tra i requisiti per ilrichiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale,anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanzadi condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per talunodei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 e la cui omissione integra il reato di cuiall’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]