CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla non configurabilità della continuazione che, come riconosciuto dal ricorrente, costituiva il presupposto per l'accesso al concordato in appello; ritenuto che la motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della recidiva è immune da censure, essendo stati indicati i parametri ritenuti idonei a giustificare il discostamento dalla pena base, nonché le ragioni sottese al riconoscimento della propensione a commettere reati della stessa indole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell)a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente