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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05189/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1972 Avverso l'ordinanza resa il 13 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 17 luglio 2023 dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli nella veste di imputato per il reato di concorso in truffa aggravata ai danni di persona di oltre 8,5 anni, commessa il 13 Aprile 2022. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 motivazione mancante e apparente poiché il provvedimento si presenta privo di motivazione con riferimento alle precise doglianze articolate nell'atto di appello.

In particolare il tribunale non si confronta con le deduzioni relative al sopravvenire di elementi nuovi che hanno determinato un'attenuazione del pericolo di recidiva originariamente ritenuto sussistente e trascurai di considerare è stato celebrato il giudizio di primo grado ed è stata esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità è riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno. 2.2 Violazione di legge poiché l'ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari è stata eseguita il 20 Febbraio 2023 ell'11 luglio 2023 si à concluso il processo di primo grado celebrato con la forma del giudizio abbreviato, all'esito del quale è stata avanzata istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva.

Il gip ha respinto l'appello affermando che non risultano elementi nuovi se non il decorso del tempo e l'assenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva irrogata.

Il provvedimento impugnato non si confronta con la intervenuta esclusione dell'aggravante del danno di rilevante entità e con la concessione dell'attenuante della riparazione del danno che attestano il processo di revisione critica intrapreso dal ricorrente in ordine alla propria condotta.

Con nota trasmessa via PEC la difesa ha comunicato di volere rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il tribunale ha dichiarato la cessazione della misura cautelare ex art. 300 cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la misura cautelare è stata dichiarata cessata ex art. 300 cod.proc.pen., come comunicato dal difensore.

Non va disposta alcuna condanna del ricorrente poiché in terna di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta c:arenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Roma 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iela [OSCURATO:PERSONA] rni [OSCURATO:PERSONA] IL L 6 FEB, 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1972 Avverso l'ordinanza resa il 13 settembre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 17 luglio 2023 dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli nella veste di imputato per il reato di concorso in truffa aggravata ai danni di persona di oltre 8,5 anni, commessa il 13 Aprile 2022. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 motivazione mancante e apparente poiché il provvedimento si presenta privo di motivazione con riferimento alle precise doglianze articolate nell'atto di appello. In particolare il tribunale non si confronta con le deduzioni relative al sopravvenire di elementi nuovi che hanno determinato un'attenuazione del pericolo di recidiva originariamente ritenuto sussistente e trascurai di considerare è stato celebrato il giudizio di primo grado ed è stata esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità è riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno. 2.2 Violazione di legge poiché l'ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari è stata eseguita il 20 Febbraio 2023 ell'11 luglio 2023 si à concluso il processo di primo grado celebrato con la forma del giudizio abbreviato, all'esito del quale è stata avanzata istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva. Il gip ha respinto l'appello affermando che non risultano elementi nuovi se non il decorso del tempo e l'assenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva irrogata. Il provvedimento impugnato non si confronta con la intervenuta esclusione dell'aggravante del danno di rilevante entità e con la concessione dell'attenuante della riparazione del danno che attestano il processo di revisione critica intrapreso dal ricorrente in ordine alla propria condotta. Con nota trasmessa via PEC la difesa ha comunicato di volere rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il tribunale ha dichiarato la cessazione della misura cautelare ex art. 300 cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la misura cautelare è stata dichiarata cessata ex art. 300 cod.proc.pen., come comunicato dal difensore. Non va disposta alcuna condanna del ricorrente poiché in terna di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta c:arenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iela [OSCURATO:PERSONA] rni [OSCURATO:PERSONA] IL L 6 FEB, 202
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