CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA]- tore era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri dì cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la reiterazione del reato a distanza di pochi mesi da un'analoga violazione, mostrando un'assoluta indifferenza alla precedente conte- stazione e non avendo mai conseguito la patente di guida. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente richiama il proprio corretto comportamento processuale, le modeste condizioni economiche e la giovane età e l'occasionalità della condotta, sostanzial- mente formulando un'invocazione di clemenza ed evidenziando profili irrilevanti ai fini della presente decisione o diversamente valutati dalla Corte territoriale con mo- tivazione logica ed immune da censure. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] rra ti