CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice di Pace in sede, ha confermato la condanna del primo per il reato di lesioni personali colpose, contestualmente assolvendolo dal reato di percosse - rispetto al quale invece riaffermava la responsabilità della sola Polo - rideterminando per entrambi l'entità del trattamento sanzionatorio; 2. Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è generico per aspecificità, in quanto le dedotte doglianze risultano prive di correlazione rispetto alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, avendo invero la Corte d'appello ampiamente dato atto delle ragioni della diversa gravità - nonché penale rilevanza - delle condotte adottate dai due imputati (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); 3. Ritenuto che il secondo motivo del ricorso relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) in relazione alla valutazione del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 dell'impugnata sentenza); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Ritenuto che il terzo motivo del ricorso, anch'esso riferito a [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta l'erroneità del giudizio relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 5. Ritenuto, infine, che il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], speculare all'unica censura avanzata dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] - con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, oltre ad aver motivato, in assenza di illogicità argomentative, in ordine alla non sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'istituto (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), ha anche correttamente applicato il principio consolidato oramai, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace in quanto alternativo alla previsione di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, specificamente strutturata sulla base delle peculiarità - anche in funzione conciliativa - del giudizio di fronte al giudice di pace (Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); 6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della