Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 02371/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 5761/2016 R.G. e propost i da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R .

L . -intimato- nonché da: [OSCURATO:PERSONA] A R .

L . , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] N. 65 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentiadesivi- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBIRA- Perugia n.450/2015 depositata i l 27/07/2015 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti come “infra” riportate. [OSCURATO:PERSONA]: Dagli atti contenuti nel fascicolo, ed in particolare, attesa l’estrema sintesi della sentenza in epigrafe quanto alla ricostruzione delle vicende sostanziali e processuali, dal ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Franco , si evince che, in relazione a verifica della GdF di Perugia esitata in PVC, erano emersi fatti penalmente rilevanti per fatturazioni fittizie relative a cessioni di bovini.

Il procedimento penale si definiva con sentenza n. 4344 del 2013, mediante la quale Corte di cassazione disponeva annullamento senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e annullamento con rinvio agli effetti civili.

Le contestazioni penali davano luogo, altresì, a distinti avvisi di accertamento nei confronti dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di compravendita.

In tale contesto, l’A.F. notificava a [OSCURATO:PERSONA] A R.L., a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 4203000095 rispettivamente nelle date del 22 novembre 1998, 13 novembre 1998 e 22 novembre 1998.

Detto avviso veniva sostituito da altro avviso notificato in data 26 novembre 1998, riportante lo stesso numero di ordine ed il medesimo contenuto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsi.

La CTP di Perugia, giusta sentenza n. 11/7/11, resa in data 1° dicembre 2010 e depositata in data 31 gennaio 2011, rigettava i ricorsi riuniti. [OSCURATO:PERSONA] A R.L., da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, proponevano appello.

A seguito di differimenti dell’udienza e di provvedimenti di rimessione della causa sul ruolo, con ordinanza n. 25/03/14, resa in data 5 febbraio 2014, la CTR invitava le parti a redigere un quadro sinottico in cui “dovranno essere messi a confronto i risultati ultimi ai quali sono pervenuti il consulente del P. M, i consulenti delle parti, i periti nominati dal GIP; dovranno essere poi determinati ed indicati gli importi (reddito, imposte, sanzioni, ecc. ...) ai quali si sarebbe pervenuti in base a ciascuna ipotesi ricostruttiva e, per ciascuna ipotesi ricostruttiva, tenendo conto o meno, della spettanza delle agevolazioni di cui all'art. 10 D.P.R n. 601 del 1973”.

Indi, con l’epigrafata sentenza n. 450/03/2015, la CTR respingeva gli appelli.

Ricorrevano per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ricorreva anche il Fallimento.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Al ricorso del Fallimento resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate; anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano controricorso, in senso, tuttavia, adesivo al ricorso.

Tra gli atti successivi, nel fascicolo cartaceo, figurano: -una “nota di deposito” datata 7 giugno 2019 a firma del Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardante “documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente […] presentata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018”. -un “atto di deposito di diniego di condono” datato 16 novembre 2020 a firma del patrono dell’Avvocatura generale dello Stato, mediante il quale si rappresenta che le domande di condono di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di provvedimenti di diniego notificati il 24 giugno 2020.

A fronte di ciò, con requisitoria in data 3 novembre 2025, il Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l’inammissibilità del ricorso del Fallimento e per l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando, in particolare, quanto a quest’ultimo: I giudici di appello, infatti, non solo hanno omesso di considerare alcuni dei motivi posti dai contribuenti a fondamento del gravame, ma, quanto agli aspetti specificamente presi in esame, hanno affidato a poche e stereotipate proposizioni il compito (che, invero, non può considerarsi correttamente assolto) di esplicitare le ragioni della decisione.

Se nessuna considerazione, infatti, è stata specificamente riservata ai rilievi riguardanti l'infondatezza nel merito dei recuperi a tassazione, del tutto apparente è, poi, la motivazione riguardo alle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento penale, così omettendosi qualsiasi (doverosa) considerazione circa i numerosi richiami alle perizie (di parte e d'ufficio) svolte al fine di verificare l'effettività delle operazioni oggetto delle contestazioni (prima penali e poi tributarie).

Con atto in data 6 novembre 2025, il Difensore del Fallimento depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta, oltreché dal medesimo, dal Curatore del Fallimento, a seguito di intervenuto accordo conciliativo tra le parti.

Con atto in pari data, l’Avvocatura generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, depositava “atto di adesione alla rinuncia”.

Con memoria in data 18 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – premessa la necessità di aver copia di tale accordo onde valutarne gli effetti ai sensi dell’art. 1304 cod. civ. – insistevano per l’accoglimento del ricorso, illustrando ulteriormente le ragioni a sostegno del medesimo.

All’odierna pubblica udienza – dopo aver il Presidente invitato le parti ad interloquire sulla superiore procedura di definizione agevolata – il Pubblico Ministero, in persona del predetto Sost.

Proc.

Gen., richiamava le conclusioni di cui alla requisitoria; il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], instava per l’accoglimento del ricorso; il rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], instava, quanto al rapporto tra il Fallimento e l’Agenzia delle entrate, per l’estinzione del giudizio e, quanto al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la medesima, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso che l’avviso di accertamento oggetto di giudizio risulta aver attinto, in uno a [OSCURATO:PERSONA], altresì i soci ed amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle sanzioni, quali pretesi autori delle violazioni, in difetto di delucidazioni delle parti all’odierna pubblica udienza, ad avviso del Collegio, sorge necessità di acquisire documentate informazioni sia, da un lato, circa la procedura di definizione agevolata, riguardante apparentemente le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alle eventuali iniziative processuali conseguenti ai provvedimenti di diniego, sia, dall’altro, circa il contenuto del non prodotto accordo conciliativo a base della rinuncia al ricorso del Fallimento, onde saggiare, “in limine”, la refluenza di tale accordo sulle posizioni dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Un tanto impone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con assegnazione alle parti di un termine di giorni sessanta dalla comunicazione a cura della Cancelleria per ottemperare a quanto richiesto.

P.Q.M Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo alle parti t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 5761/2016 R.G. e propost i da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R . L . -intimato- nonché da: [OSCURATO:PERSONA] A R . L . , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] N. 65 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentiadesivi- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBIRA- Perugia n.450/2015 depositata i l 27/07/2015 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti come “infra” riportate. [OSCURATO:PERSONA]: Dagli atti contenuti nel fascicolo, ed in particolare, attesa l’estrema sintesi della sentenza in epigrafe quanto alla ricostruzione delle vicende sostanziali e processuali, dal ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Franco , si evince che, in relazione a verifica della GdF di Perugia esitata in PVC, erano emersi fatti penalmente rilevanti per fatturazioni fittizie relative a cessioni di bovini. Il procedimento penale si definiva con sentenza n. 4344 del 2013, mediante la quale Corte di cassazione disponeva annullamento senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e annullamento con rinvio agli effetti civili. Le contestazioni penali davano luogo, altresì, a distinti avvisi di accertamento nei confronti dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di compravendita. In tale contesto, l’A.F. notificava a [OSCURATO:PERSONA] A R.L., a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 4203000095 rispettivamente nelle date del 22 novembre 1998, 13 novembre 1998 e 22 novembre 1998. Detto avviso veniva sostituito da altro avviso notificato in data 26 novembre 1998, riportante lo stesso numero di ordine ed il medesimo contenuto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsi. La CTP di Perugia, giusta sentenza n. 11/7/11, resa in data 1° dicembre 2010 e depositata in data 31 gennaio 2011, rigettava i ricorsi riuniti. [OSCURATO:PERSONA] A R.L., da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, proponevano appello. A seguito di differimenti dell’udienza e di provvedimenti di rimessione della causa sul ruolo, con ordinanza n. 25/03/14, resa in data 5 febbraio 2014, la CTR invitava le parti a redigere un quadro sinottico in cui “dovranno essere messi a confronto i risultati ultimi ai quali sono pervenuti il consulente del P. M, i consulenti delle parti, i periti nominati dal GIP; dovranno essere poi determinati ed indicati gli importi (reddito, imposte, sanzioni, ecc. ...) ai quali si sarebbe pervenuti in base a ciascuna ipotesi ricostruttiva e, per ciascuna ipotesi ricostruttiva, tenendo conto o meno, della spettanza delle agevolazioni di cui all'art. 10 D.P.R n. 601 del 1973”. Indi, con l’epigrafata sentenza n. 450/03/2015, la CTR respingeva gli appelli. Ricorrevano per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorreva anche il Fallimento. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate. Al ricorso del Fallimento resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate; anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano controricorso, in senso, tuttavia, adesivo al ricorso. Tra gli atti successivi, nel fascicolo cartaceo, figurano: -una “nota di deposito” datata 7 giugno 2019 a firma del Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardante “documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente […] presentata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018”. -un “atto di deposito di diniego di condono” datato 16 novembre 2020 a firma del patrono dell’Avvocatura generale dello Stato, mediante il quale si rappresenta che le domande di condono di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di provvedimenti di diniego notificati il 24 giugno 2020. A fronte di ciò, con requisitoria in data 3 novembre 2025, il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l’inammissibilità del ricorso del Fallimento e per l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando, in particolare, quanto a quest’ultimo: I giudici di appello, infatti, non solo hanno omesso di considerare alcuni dei motivi posti dai contribuenti a fondamento del gravame, ma, quanto agli aspetti specificamente presi in esame, hanno affidato a poche e stereotipate proposizioni il compito (che, invero, non può considerarsi correttamente assolto) di esplicitare le ragioni della decisione. Se nessuna considerazione, infatti, è stata specificamente riservata ai rilievi riguardanti l'infondatezza nel merito dei recuperi a tassazione, del tutto apparente è, poi, la motivazione riguardo alle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento penale, così omettendosi qualsiasi (doverosa) considerazione circa i numerosi richiami alle perizie (di parte e d'ufficio) svolte al fine di verificare l'effettività delle operazioni oggetto delle contestazioni (prima penali e poi tributarie). Con atto in data 6 novembre 2025, il Difensore del Fallimento depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta, oltreché dal medesimo, dal Curatore del Fallimento, a seguito di intervenuto accordo conciliativo tra le parti. Con atto in pari data, l’Avvocatura generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, depositava “atto di adesione alla rinuncia”. Con memoria in data 18 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – premessa la necessità di aver copia di tale accordo onde valutarne gli effetti ai sensi dell’art. 1304 cod. civ. – insistevano per l’accoglimento del ricorso, illustrando ulteriormente le ragioni a sostegno del medesimo. All’odierna pubblica udienza – dopo aver il Presidente invitato le parti ad interloquire sulla superiore procedura di definizione agevolata – il Pubblico Ministero, in persona del predetto Sost. Proc. Gen., richiamava le conclusioni di cui alla requisitoria; il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], instava per l’accoglimento del ricorso; il rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], instava, quanto al rapporto tra il Fallimento e l’Agenzia delle entrate, per l’estinzione del giudizio e, quanto al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la medesima, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso che l’avviso di accertamento oggetto di giudizio risulta aver attinto, in uno a [OSCURATO:PERSONA], altresì i soci ed amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle sanzioni, quali pretesi autori delle violazioni, in difetto di delucidazioni delle parti all’odierna pubblica udienza, ad avviso del Collegio, sorge necessità di acquisire documentate informazioni sia, da un lato, circa la procedura di definizione agevolata, riguardante apparentemente le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alle eventuali iniziative processuali conseguenti ai provvedimenti di diniego, sia, dall’altro, circa il contenuto del non prodotto accordo conciliativo a base della rinuncia al ricorso del Fallimento, onde saggiare, “in limine”, la refluenza di tale accordo sulle posizioni dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Un tanto impone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con assegnazione alle parti di un termine di giorni sessanta dalla comunicazione a cura della Cancelleria per ottemperare a quanto richiesto. P.Q.M Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo alle parti t
Sentenza Cassazione n. 02371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris