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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23124/2026

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tati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Gullo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1643/2021depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione, notificato il 4-10/7/2012, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutoin giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo che il 12/11/2007 eradeceduto il sig. [OSCURATO:PERSONA], lasciandoli unici eredi, e cheNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026essi avevano ritrovato titoli intestati al de cuius, tra cui dei bond emessidalla Repubblica Argentina per un valore nominale complessivo di euro251.000,00, destinati a non essere rimborsati, a seguito del defaultdichiarato dall’emittente il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Gli attori, che avevano contestato, con lettera del 14/6/2011,l’operazione di acquisto dei bond, a loro dire eseguita nel luglio 2001,hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità di tale operazione per difettodi forma del contratto quadro, o, in subordine, che venisse dichiaratol’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi e di diligenza,onde ottenere la restituzione delle somme sborsate dal loro dante causaper l’acquisto dei titoli.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che gli acquisti dei bond erano avvenuti inrealtà tra il 21/9/1999 e il 3/8/2000 e che prima del default erano statepagate cedole per euro 65.515,00, ha eccepito, fra l’altro, la prescrizione,rilevando che la lettera 14/6/2011 era successiva alla scadenza deltermine prescrizionale- assumendo come dies a quo la data di acquisto deititoli- e, comunque, generica ed inidonea ad interrompere la prescrizionecon riguardo all’azione risarcitoria, che non vi era menzionata, e, nelmerito, ha tra l’altro eccepito il concorso degli attori nella causazione deidanni patiti e ha chiesto la condanna degli stessi alla restituzione dei titoli,ovvero che il valore dei titoli e delle cedole venisse compensato con lesomme eventualmente dovute agli attori.In corso di causa gli attori hanno riferito che i bond argentini eranostati venduti nel luglio 2014, con un ricavato lordo di euro 228.000,00, ehanno ridotto l’importo delle proprie domande alla somma di euro23.000,00.Con sentenza depositata il 21/3/2017, il Tribunale di Pescara ha, tral’altro, dichiarato prescritta la domanda attorea di ripetizione d’indebito(investimenti effettuati prima del settembre 2000), mentre ha ritenutonon prescritta la domanda risarcitoria per inadempimento della convenuta,Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ravvisando la natura contrattuale della responsabilità e identificando il diesa quo del termine prescrizionale con la dichiarazione di default dellaRepubblica Argentina; ha ritenuto poi che la convenuta non avessedimostrato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni e haquantificato i danni (detratte le cedole e l’importo incassato dallaliquidazione dei titoli) in euro 53.140,86.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto notificato il 26/4/2017,formulando più motivi e reiterando, con il terzo motivo, l’eccezione diprescrizione.

Gli appellati hanno proposto appello incidentale condizionato,circa la dichiarazione di prescrizione della domanda di ripetizione diindebito, sostenendo che i titoli erano stati acquistati il 17/7/2001, per cuila lettera 14/6/2011 aveva interrotto la prescrizione.La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto il terzo motivo dell’appelloprincipale, dichiarando la prescrizione della domanda risarcitoria propostadagli eredi.In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto erronea l’individuazione(fatta dal Tribunale) del dies a quo della decorrenza della prescrizionenella data del default dell’emittente, rilevando che, vertendosi in tema diresponsabilità contrattuale, questa Corte (Cass. civ., sez.

II, 28/01/2004,n. 1547) aveva chiarito che l'individuazione del dies a quo nel momento incui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alleipotesi di responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso diresponsabilità contrattuale il dies a quo va individuato in quellodell'inadempimento, in quanto la corretta applicazione del combinatodisposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il diesa quo rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se nonnelle ipotesi di impedimento legale e non anche, salve le eccezionipreviste dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dellainterruzione, nell’ipotesi di impedimento di fatto, al quale genere vaNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ricondotta l’ignoranza del titolare, salvo che derivi da un comportamentodoloso della controparte ex art. 2941 n. 8 c.c.La Corte precisa che, se in tema di risarcimento del danno causato daresponsabilità contrattuale, per individuare il dies a quo di decorrenzadella prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nellasfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dall’inadempimentodel debitore, va tuttavia rilevato che la lesione a danno dell’investitore, incaso di violazione degli obblighi dell’intermediario di informazione o divalutazione dell’adeguatezza dell’operazione, si produce al momentodell’inadempimento (data coincidente con quella degli ordini diinvestimento, a nulla rilevando la conoscenza dell’insolvenza dell’emittentesolo in data successiva).La Corte d’Appello ha anche richiamato Corte d’Appello di Firenze (n.739/2020), secondo la quale il solo fatto che l'investitore sia stato indottoa impiegare i propri risparmi in un bene diverso da quello che avrebbescelto se fosse stato correttamente informato, costituisce inadempimentoe produce danno immediato, inteso come perdita di opportunità diinvestimento migliori e più sicure, del quale danno l’investitore avrebbepotuto subito rendersi conto, in modo da esercitare l'azione risarcitoriaindipendentemente dalla occasionale andamento successivo dellequotazioni.La Corte d’Appello ha dunque respinto anche la domanda risarcitoriadegli originari attori e ha respinto altresì il loro appello incidentale, relativoalla data di acquisto dei bond.2) Con ricorso del 5/1/2022 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiBonaventura e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di L’Aquila, proponendo un unico motivo diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2935 c.c., come interpretato dalla costantegiurisprudenza di questa ecc.ma S.C., anche in relazione alla particolareresponsabilità dell’intermediario finanziario e agli obblighi di diligenzaspecifica ex art. 1176 co. 2 c.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver affermato ladecorrenza della prescrizione dalla data della sottoscrizione delleobbligazioni, invece che dalla data della dichiarazione di default dellaRepubblica Argentina.I ricorrenti richiamano l'orientamento di questa Corte, che si è formatoin tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei sottoscrittori dei bondCirio e Parmalat (anche in questo caso ancorato al default degli emittenti),secondo il quale la decorrenza della prescrizione estintiva del diritto alrisarcimento del danno va individuata con riferimento al momento in cui lafattispecie costitutiva del diritto (condotta dolosa o colposa, lesivadell'interesse giuridicamente rilevante, determinativa di un danno-conseguenza) non soltanto si sia compiutamente perfezionata, ma siaanche emersa nella sua oggettiva consistenza, e cioè si sia resaobiettivamente percepibile, per cui, al fine di determinare il dies a quo didecorrenza della prescrizione, occorre in ogni caso verificare il momento incui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il pregiudizio, chenel caso di danni cosiddetti lungolatenti viene manifestarsi anche a diversianni di distanza rispetto alla condotta illecita.Il motivo è fondato.1.1) Gli originari attori hanno lamentato l’inadempimentodell’intermediario agli obblighi informativi relativamente all’acquisto deibond argentini e hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguitodella perdita di valore degli stessi causata dal default della RepubblicaArgentina, domandando il rimborso di quanto pagato per l’acquisto deiNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026bond (poi ridotto alla differenza tra il costo di acquisto e quantorecuperato a seguito della rivendita dei bond argentini).La prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, conevidenza, cominciare a decorrere prima dell’emergere di un dannorisarcibile.

E, prima del default dell’emittente, il danno non era ancoraesistente, né percepibile, per cui la sentenza impugnata appareconfondere i due diversi piani dell’inadempimento e del danno.Secondo questa Corte, infatti, in tema di intermediazione finanziaria,il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente,dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimentodell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione dioperazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione delcontratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando simanifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia laconseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metrodell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta,essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fattovalere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. civ., sez.

I,12/12/2024, n. 32226; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso chepretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data deldefault del [OSCURATO:PERSONA], bensì da quella di esecuzione degliordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agliobblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nelpatrimonio del cliente).Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.

I, 24/01/2023, n. 2066: “Inambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azionerisarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione nondecorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli,bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale,Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimonialesofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini)”.2) Il ricorso va accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Gullo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1643/2021depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione, notificato il 4-10/7/2012, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutoin giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo che il 12/11/2007 eradeceduto il sig. [OSCURATO:PERSONA], lasciandoli unici eredi, e cheNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026essi avevano ritrovato titoli intestati al de cuius, tra cui dei bond emessidalla Repubblica Argentina per un valore nominale complessivo di euro251.000,00, destinati a non essere rimborsati, a seguito del defaultdichiarato dall’emittente il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Gli attori, che avevano contestato, con lettera del 14/6/2011,l’operazione di acquisto dei bond, a loro dire eseguita nel luglio 2001,hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità di tale operazione per difettodi forma del contratto quadro, o, in subordine, che venisse dichiaratol’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi e di diligenza,onde ottenere la restituzione delle somme sborsate dal loro dante causaper l’acquisto dei titoli.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che gli acquisti dei bond erano avvenuti inrealtà tra il 21/9/1999 e il 3/8/2000 e che prima del default erano statepagate cedole per euro 65.515,00, ha eccepito, fra l’altro, la prescrizione,rilevando che la lettera 14/6/2011 era successiva alla scadenza deltermine prescrizionale- assumendo come dies a quo la data di acquisto deititoli- e, comunque, generica ed inidonea ad interrompere la prescrizionecon riguardo all’azione risarcitoria, che non vi era menzionata, e, nelmerito, ha tra l’altro eccepito il concorso degli attori nella causazione deidanni patiti e ha chiesto la condanna degli stessi alla restituzione dei titoli,ovvero che il valore dei titoli e delle cedole venisse compensato con lesomme eventualmente dovute agli attori.In corso di causa gli attori hanno riferito che i bond argentini eranostati venduti nel luglio 2014, con un ricavato lordo di euro 228.000,00, ehanno ridotto l’importo delle proprie domande alla somma di euro23.000,00.Con sentenza depositata il 21/3/2017, il Tribunale di Pescara ha, tral’altro, dichiarato prescritta la domanda attorea di ripetizione d’indebito(investimenti effettuati prima del settembre 2000), mentre ha ritenutonon prescritta la domanda risarcitoria per inadempimento della convenuta,Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ravvisando la natura contrattuale della responsabilità e identificando il diesa quo del termine prescrizionale con la dichiarazione di default dellaRepubblica Argentina; ha ritenuto poi che la convenuta non avessedimostrato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni e haquantificato i danni (detratte le cedole e l’importo incassato dallaliquidazione dei titoli) in euro 53.140,86.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto notificato il 26/4/2017,formulando più motivi e reiterando, con il terzo motivo, l’eccezione diprescrizione. Gli appellati hanno proposto appello incidentale condizionato,circa la dichiarazione di prescrizione della domanda di ripetizione diindebito, sostenendo che i titoli erano stati acquistati il 17/7/2001, per cuila lettera 14/6/2011 aveva interrotto la prescrizione.La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto il terzo motivo dell’appelloprincipale, dichiarando la prescrizione della domanda risarcitoria propostadagli eredi.In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto erronea l’individuazione(fatta dal Tribunale) del dies a quo della decorrenza della prescrizionenella data del default dell’emittente, rilevando che, vertendosi in tema diresponsabilità contrattuale, questa Corte (Cass. civ., sez. II, 28/01/2004,n. 1547) aveva chiarito che l'individuazione del dies a quo nel momento incui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alleipotesi di responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso diresponsabilità contrattuale il dies a quo va individuato in quellodell'inadempimento, in quanto la corretta applicazione del combinatodisposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il diesa quo rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se nonnelle ipotesi di impedimento legale e non anche, salve le eccezionipreviste dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dellainterruzione, nell’ipotesi di impedimento di fatto, al quale genere vaNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ricondotta l’ignoranza del titolare, salvo che derivi da un comportamentodoloso della controparte ex art. 2941 n. 8 c.c.La Corte precisa che, se in tema di risarcimento del danno causato daresponsabilità contrattuale, per individuare il dies a quo di decorrenzadella prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nellasfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dall’inadempimentodel debitore, va tuttavia rilevato che la lesione a danno dell’investitore, incaso di violazione degli obblighi dell’intermediario di informazione o divalutazione dell’adeguatezza dell’operazione, si produce al momentodell’inadempimento (data coincidente con quella degli ordini diinvestimento, a nulla rilevando la conoscenza dell’insolvenza dell’emittentesolo in data successiva).La Corte d’Appello ha anche richiamato Corte d’Appello di Firenze (n.739/2020), secondo la quale il solo fatto che l'investitore sia stato indottoa impiegare i propri risparmi in un bene diverso da quello che avrebbescelto se fosse stato correttamente informato, costituisce inadempimentoe produce danno immediato, inteso come perdita di opportunità diinvestimento migliori e più sicure, del quale danno l’investitore avrebbepotuto subito rendersi conto, in modo da esercitare l'azione risarcitoriaindipendentemente dalla occasionale andamento successivo dellequotazioni.La Corte d’Appello ha dunque respinto anche la domanda risarcitoriadegli originari attori e ha respinto altresì il loro appello incidentale, relativoalla data di acquisto dei bond.2) Con ricorso del 5/1/2022 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiBonaventura e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di L’Aquila, proponendo un unico motivo diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2935 c.c., come interpretato dalla costantegiurisprudenza di questa ecc.ma S.C., anche in relazione alla particolareresponsabilità dell’intermediario finanziario e agli obblighi di diligenzaspecifica ex art. 1176 co. 2 c.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver affermato ladecorrenza della prescrizione dalla data della sottoscrizione delleobbligazioni, invece che dalla data della dichiarazione di default dellaRepubblica Argentina.I ricorrenti richiamano l'orientamento di questa Corte, che si è formatoin tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei sottoscrittori dei bondCirio e Parmalat (anche in questo caso ancorato al default degli emittenti),secondo il quale la decorrenza della prescrizione estintiva del diritto alrisarcimento del danno va individuata con riferimento al momento in cui lafattispecie costitutiva del diritto (condotta dolosa o colposa, lesivadell'interesse giuridicamente rilevante, determinativa di un danno-conseguenza) non soltanto si sia compiutamente perfezionata, ma siaanche emersa nella sua oggettiva consistenza, e cioè si sia resaobiettivamente percepibile, per cui, al fine di determinare il dies a quo didecorrenza della prescrizione, occorre in ogni caso verificare il momento incui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il pregiudizio, chenel caso di danni cosiddetti lungolatenti viene manifestarsi anche a diversianni di distanza rispetto alla condotta illecita.Il motivo è fondato.1.1) Gli originari attori hanno lamentato l’inadempimentodell’intermediario agli obblighi informativi relativamente all’acquisto deibond argentini e hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguitodella perdita di valore degli stessi causata dal default della RepubblicaArgentina, domandando il rimborso di quanto pagato per l’acquisto deiNumero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026bond (poi ridotto alla differenza tra il costo di acquisto e quantorecuperato a seguito della rivendita dei bond argentini).La prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, conevidenza, cominciare a decorrere prima dell’emergere di un dannorisarcibile. E, prima del default dell’emittente, il danno non era ancoraesistente, né percepibile, per cui la sentenza impugnata appareconfondere i due diversi piani dell’inadempimento e del danno.Secondo questa Corte, infatti, in tema di intermediazione finanziaria,il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente,dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimentodell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione dioperazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione delcontratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando simanifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia laconseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metrodell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta,essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fattovalere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. civ., sez. I,12/12/2024, n. 32226; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso chepretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data deldefault del [OSCURATO:PERSONA], bensì da quella di esecuzione degliordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agliobblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nelpatrimonio del cliente).Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 24/01/2023, n. 2066: “Inambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azionerisarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione nondecorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli,bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale,Numero registro generale 1762/2022Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 23124/2026Data pubblicazione 13/07/2026ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimonialesofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini)”.2) Il ricorso va accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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