CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 7 giugno 2022 n. 617;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell’autoveicolo modello VW Golf,targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], causò un sinistro stradaleche provocò la morte d’una persona.Al momento del sinistro [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito la patente di guidada meno di un anno, circostanza ostativa alla guida di veicoli con unNumero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kw/t (ovvero kilowatt pertonnellata), quale era quello da lui condotto.2. L’assicuratore contro i rischi della r.c.a. derivanti dalla circolazione delsuddetto veicolo, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]., indennizzò icongiunti della vittima effettuando vari pagamenti.Tra il 2012 ed il 2014 versò loro 511.424,82 euro.Nel 2018 la [OSCURATO:SOCIETA] fu condannata dal Tribunale di Venezia ad unrisarcimento maggiore, ed in esecuzione di tale sentenza l’assicuratoreversò ai danneggiati l’ulteriore somma di euro 654.575,18, ad ottobre del2018.3. Nel 2019 la [OSCURATO:SOCIETA] convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale diVerbania, nelle forme del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., chiedendonela condanna alla rifusione delle somme versate ai terzi danneggiati, entro illimite di euro 500.000.A fondamento della domanda dedusse che il contratto di assicurazionestipulato con [OSCURATO:PERSONA] escludeva la copertura nel caso di sinistrocausato da persona non abilitata alla guida. Tale clausola, inopponibile aiterzi danneggiati in forza della previsione dell’art. 144 cod. ass., legittimavatuttavia l’assicuratore ad esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicuratoper le somme versate alle vittime del sinistro.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo la prescrizione del credito esostenendo che la guida d’un veicolo di potenza superiore a quellaconsentita dalla abilitazione conseguita dal conducente non costituisse unaipotesi di “guida senza patente”.5. Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 16.7.2020 il Tribunale accolse ladomanda.La sentenza fu appellata dal soccombente.Numero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/20266. Con sentenza 7.6.2022 n. 617 la Corte d’appello di Torino rigettò ilgravame.La Corte d’appello:-) rigettò l’eccezione di prescrizione, sul presupposto che l’ultimatranche dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA], per oltre 600.000euro, avvenne ad ottobre 2018, e dunque entro il biennio precedente laproposizione della domanda di rivalsa;-) ritenne che la previsione contrattuale, secondo cui la coperturaassicurativa era inoperante nel caso di sinistri causati da persone nonabilitate alla guida “ai sensi delle disposizioni in vigore”, comprendesseanche l’ipotesi del neopatentato postosi alla guida d’un veicolo di potenzasuperiore a 55 kw/t, condotta non consentita dall’art. 117, comma 2-bis,cod. strad., nel testo applicabile ratione temporis.7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ordine delle questioni.Va esaminato per primo il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 276c.p.c., col quale è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui haritenuto sussistente il diritto di rivalsa dell’assicuratore. Esso solleva quindiuna questione preliminare di merito rispetto al tema della prescrizione, dalmomento che se il diritto di rivalsa non sussistesse, sarebbe inutilediscorrere della sua prescrizione.2. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1362 e 1370c.c.Nell’illustrazione del motivo si deduce che la clausola 2.1 delle condizionigenerali di assicurazione (la quale escludeva la copertura assicurativa se ilNumero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026conducente non fosse “abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni invigore”) si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura fosseesclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché maiconseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso diguida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale lalegge prescriva il possesso della patente da almeno un anno.2.1. Il motivo è fondato con riferimento agli artt. 1362 e 1370 c.c.Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] al momento del sinistro era in possesso dellapatente di guida di categoria “B”, conseguita da meno di un anno.Occorre dunque stabilire se tale previsione contrattuale fu correttamenteinterpretata dalla Corte d’appello, là dove l’ha ritenuta comprensivadell’ipotesi di guida d’un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t da partedi un c.d. neopatentato.A tale quesito deve darsi risposta negativa.2.2. All’epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’art. 117, comma 2-bis cod. strad.stabiliva: “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dalrilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.”.La violazione di tale obbligo era punita con la sanzione amministrativa da165 a 660 euro e con la sanzione accessoria della sospensione dellavalidità della patente da due ad otto mesi (art. 117, comma 5, cod. strad.).Tuttavia ammoniva Celso che incivile est, nisi tota lege perspecta, unaaliqua particula eius iudicare vel respondere: e dunque va considerato chel’art. 116 cod. strad.:(-) da un lato, consentiva ai titolari di patente di categoria “B” laguida di “autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kge progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre alconducente”, senza far cenno alla potenza [art. 116, comma 3, lettera (f),cod. strad.];Numero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026(-) dall’altro lato, puniva con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro“chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patentedi guida” (art. 116, comma 15, cod. strad.).2.3. La legge applicabile ratione temporis considerava dunque “guida senzapatente”, punita con l’ammenda, quella di chi si fosse posto alla guida d’unautoveicolo senza la patente “corrispondente” al tipo.[OSCURATO:PERSONA] era in possesso d’una patente corrispondente al tipo diveicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate). Ciòimpedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona “nonabilitata alla guida”, conclusione corroborata dalla considerazione delcospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente(ammenda fino a 9.032 euro) e quella prevista per la guida di veicoli dipotenza superiore a 55 kw/t da parte di neopatentati (sanzioneamministrativa fino a 660 euro).2.4. In fattispecie assimilabili a quella oggi in esame questa Corte ha giàstabilito che la previsione di una clausola di esclusione della garanziaassicurativa per i danni cagionati dal conducente “non abilitato alla guida”non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguenteobbligo risarcitorio dell'assicuratore, se il conducente sia in possesso di unapatente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma vìoli prescrizioni ecautele imposte dal codice della strada.Infatti per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l'assolutodifetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, dellecondizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca,decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative);oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale èstata conseguita la patente (Cass. Sez. L., 08/04/2021, n. 9375).Ma, per quanto detto, un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t non èun mezzo “di tipo diverso” rispetto a quelli la cui guida è consentita dallapatente “B”.N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero registro generale 22401/2022Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026In virtù di tali princìpi è stata affermata l’inapplicabilità di clausole identichea quella oggi in esame:a) nel caso di violazione, da parte di conducente munito di c.d. “fogliorosa”, del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori (Cass. Sez. 3,25/05/2010, n. 12728; Sez. 3, Sentenza n. 20190 del 25/09/2014);b) nel caso di guida, da parte di persona disabile, di veicolo privodelle dotazioni prescritte dalla legge per la guida da parte di persone condisabilità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016).2.5. Fondata è dunque la denunciata violazione dell’art. 1362 c.c. La letteradel contratto è stata infatti interpretata in modo incoerente con il senso cheall’espressione “abilitato alla guida” si sarebbe dovuta attribuire in base alcombinato disposto degli artt. 116 e 117 cod. strad.2.6. Il motivo è altresì fondato con riferimento alla denunciata violazionedell’art. 1370 c.c.Infatti l’espressione “conducente non abilitato alla guida ai sensi delledisposizioni in vigore” è di per sé ambigua, potendo riferirsi ad una serie dicasi teoricamente innumerabili, come dimostra il ciclico ricorso a questaCorte di parti che controvertono sulla sua interpretazione.Era dunque obbligatorio, per il giudice di merito, interpretare quella clausolain senso sfavorevole al predisponente.3. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo (p. 12 del ricorso) il ricorrente denuncia la violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo una tesigiuridica francamente inusitata che si può così riassumere:-) la società Generali indennizzò i congiunti della persona deceduta, illoro avvocato e l’ANAS (quest’ultima non sappiamo a quale titolo)eseguendo otto pagamenti diversi per destinatario ed epoca;-) sette pagamenti furono eseguiti tra il 2012 ed il 2014, l’ottavo nel2018;Numero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026-) quando la Generali propose la domanda di rivalsa (anno 2019) essachiese la condanna del convenuto al pagamento di euro 500.000 a titolo dirifusione delle somme versate con i primi sette degli otto pagamentisuddetti, e non anche a titolo di rifusione della somma versata con l’ottavopagamento;-) dall’epoca dei primi sette pagamenti era vanamente decorso iltermine biennale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c.;-) pertanto la sentenza impugnata, ritenendo che col ricorsointroduttivo la [OSCURATO:SOCIETA] avesse domandato la rifusione delle sommeversate ai danneggiati ad ottobre del 2018, invece che quelle pagate seianni prima, aveva inammissibilmente mutato il fatto posto dall’attrice afondamento della domanda.Il ricorrente soggiunge che l’intenzione della società Generali di recuperare,con l’azione di rivalsa, le somme versate con i primi sette pagamenti fudichiarata dal suo difensore all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento della censura prospettata colterzo motivo di ricorso.4. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciato “l’omesso esame del verbale d’udienza del10 gennaio 2020”.Il motivo è un corollario del primo: vi si sostiene infatti che nella suddettaudienza del 10 gennaio 2020 il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbeammesso che l’azione di rivalsa aveva ad oggetto i pagamenti effettuati nel2012, e che di conseguenza la Corte d’appello erroneamente rigettòl’eccezione di prescrizione.4.1. Anche il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo.5. Il quarto motivo di ricorso.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 117 cod. strad. eresta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.Numero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/20266. La sentenza impugnata va dunque cassata in applicazione dei seguentiprincìpi di diritto:“il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida dameno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si pongaalla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, nonpuò essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddettaabilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto diassicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistricausati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazionenell’eventualità suddetta”.“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., laquale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “nonabilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione èteoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione maiconseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma conlimitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essava interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370c.c.”.7. La cassazione della sentenza impugnata non impone nel caso di specie ilrinvio della causa alla Corte d’appello di Torino.Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.,rigettando la domanda di rivalsa formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., perinsussistenza del diritto azionato.8. La decisione della causa nel merito impone la liquidazione delle spese deigradi precedenti.In considerazione della novità della questione, esse vanno compensate permetà; la restante metà va posta a carico della [OSCURATO:SOCIETA]..Analoga compensazione va disposta per le spese del giudizio di legittimità.Tutte le spese sono regolate nel dispositivo.Numero registro generale 22401/2022N.R.G.: 22401/22Camera di consiglio del 3 febbraio 2026 Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 13834/2026Data pubblicazione 12/05/2026P.q.m.(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di AntonioDavì del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che per effettodella suddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 5.386,50, dicui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art.2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di AntonioDavì del 50% delle spese del giudizio di appello, che per effetto dellasuddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 10.059,50, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014n. 55;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di AntonioDavì del 50% delle spese del giudizio di primo grado, che per effetto dellasuddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 11.273,50, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014n. 55.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])