CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 10200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27681/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MICHELAPOLETTI -ricorrente- contro 2I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale ra ppresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 104/2018 pubblicatail 23/03/2018 , R.G. n. 330/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 104 pubblicata il 23.3.2018, la Corte di appello di Genova, in riforma del provvedimento del Tribunale di Massa, ha rigettato la domanda degli originari ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di passaggio diretto dalla società 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aveva incorporato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), proposta per la condanna al pagamento degli importi di fine rapporto (nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA]) e per la conservazione di tutte le condizioni economiche individuali e collettive (nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], subentrata nella gestione del servizio idrico nell’ottobre 2012). 2. La Corte territoriale, ritenuto ammissibile l’atto di appello della 2i [OSCURATO:PERSONA] (in quanto evidenziava sia le parti della sentenza di primo grado impugnate sia gli errori commessi dal primo giudice), ha, in sintesi, rilevato che l’art. 173 d.lgs. n. 156 del 2002 (che regola la fattispecie di subentro della erogazione del servizio idricopresso il Comune di Massa) prevede due ipotesi distinte, la prima consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro con il precedente gestore e nel passaggio diretto alle dipendenze del gestore subentrante e la seconda nella cessione di ramo di azienda, con applicazione di tutte le garanzie dettate dall’art. 2112 cod.civ.; il quadro probatorio acquisito agli atti dimostrava che tra le due società era intervenuta una vera e propria cessione di ramo di azienda (contratto stipulato tra le due società in data 29.9.2012 ove si prevedeva la cessione alla società subentrante di beni materiali e strumentali e di attrezzature, di plurimi contratti sussistenti con società terze per locazione, noleggio di automezzi e attrezzaggi, di tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2112 cod.civ., e si determinava il valore della cessione), con conseguente applicazione di tutte le tutele dettate dall’art. 2112 cod.civ. a favore dei lavoratori; le domande dei dipendenti, che si fondavano sul presupposto che la fattispecie fosse riconducibile alla prima parte dell’art. 173 d.lgs. n. 156 cit. dovevano, pertanto, essere respinte. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori soccombenti con due motivi; hanno resistito con distinti controricorsi le società intimate. Tutte le parti hanno depositato memoria. In data precedente l’udienza è pervenuto atto di rinuncia di un lavoratore ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (deducendosi l’intervenuta transazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. non essendo condivisibile la decisione della Corte territoriale che aveva respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello della società 2i [OSCURATO:PERSONA], non essendo spiegato sufficientemente in quali punti si riteneva di contestare la motivazione del giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.lgs. n. 152 del 2006 avendo, la Corte territoriale interpretato correttamente la disposizione normativa ma errato nell’individuare una cessione di ramo di azienda, posto che l’art.173 citato faceva salva la legislazione regionale e, pertanto, il personale operante nel servizio acquedotto doveva essere trasferito alla società subentrante secondo l’art. 6, comma 7, della legge Toscana n. 26 del 1997 (che prevede che il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell’art. 9, comma 4, legge n. 36 del 1994 è trasferito al soggetto gestore con le modalità di cui al presente articolo…ossia, ai sensi del comma 2, “è trasferito ai gestori del servizio idrico integrato, nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale”); la lettura comparata dell’art. 173 cit. e dell’art. 6 della legge regionale consentono di affermare che il personale doveva essere trasferito, nel caso di specie, secondo le modalità previste dalla prima parte dell’art. 173 (e non dalla seconda parte, che prevede una cessione di ramo di azienda e la tutela dettata dall’art. 2112 cod.civ., riferita al personale entrato in servizio in data successiva agli otto mesi prima del passaggio al nuovo gestore e non risultante dagli atti di ricognizione effettuati, circostanze non ricorrente nel caso di specie). Inoltre, il servizio idrico non poteva essere ceduto come ramo di azienda in quanto non era nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], come ben evidenziato dal giudice di primo grado; inoltre, la convenzione Camuzzi/Comune di Massa recepita nella delibera del Consiglio del Comune di Massa n. 144 del 1991 prevedeva, all’art. 6, che alla scadenza della concessione il Comune che decida di assumere direttamente il servizio o tramite gestione speciale municipalizzata o consortile, entrerà in possesso di tutti i beni costituenti gli impianti, gli immobili e le attrezzature esistenti al momento, e ciò dimostra che non vi era spazio per un trasferimento di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, la delibera della Giunta comunale n. 262 del 2012 (peraltro adottata in violazione di legge, trattandosi di materia di competenza del Consiglio comunale) ammetteva che il ramo acquedotto era tornato al Comune e che per legge doveva essere affidato alla società [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) dell’atto di appello della società 2i [OSCURATO:PERSONA], fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali (collocazione, numero di documento), potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile e per la parte residua infondato. 4.1. Le doglianze relative alla illegittimità del contratto di cessione di azienda alla luce della legislazione regionale nonché il rispetto della convenzione Camuzzi/Comune di Massa recepita nella delibera del Consiglio del Comune di Massa n. 144 del 1991 appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo state dette questioni (implicanti accertamenti di fatto in ordine al contenuto della convenzione e delle delibera e ai requisiti richiesti dalla legge regionale), specificamente trattate nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente l'interpretazione dell’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006), ne' avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018). 4.2. Le censure sono, inoltre, carenti di specificità in quanto il dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata è formulato in termini generici, senza specifico riferimento alle argomentazioni presenti nella sentenza della Corte territoriale (ma attraverso il mero richiamo delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado), e tale, quindi, da non integrare una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione. 4.3. Inoltre, le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento, con particolare riferimento alla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda tra le due società in data 29.9.2012, operazione non consentita in sede di legittimità alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporisapplicabile - circoscrive il vizio di motivazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). 5. Per la parte residua, il motivo non è fondato, essendosi conformata, la Corte territoriale, all’interpretazione dell’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 già affermata da questa Corte (Cass. 7717 del 2016) e che il Collegio ritiene di condividere. 5.1. L’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 recita: «1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile». L'art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36, prevede che: «3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.». L’art. 6 della legge regionale Toscana n. 27 del 1997 recita: « 1. L’autorita’ di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell’organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico- finanziario predisposto dall’autorita’ di ambito ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 2. Il personale in servizio negli enti di cui all’articolo 1 alla data del 31 dicembre 1992 e’ soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato, nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale. 3. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 che non intenda essere trasferito e’ tenuto a presentare domanda motivata all’Autorita’ di ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato, stabilito dalla medesima.4. Il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992, e’ trasferito a domanda, da presentarsi all’ATO entro lo stesso termine di cui al comma 3, solo in presenza di disponibilita’ di posti nell’organico di cui al comma 1, una volta considerato il personale che non intende essere trasferito. 5. Qualora i posti delle qualifiche dell’organico di cui al comma 1 non risultino coperti dopo l’espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede al trasferimento del personale di cui al comma 3, nei limiti dei posti vacanti, previo confronto con le [OSCURATO:PERSONA], tenendo prioritariamente conto dell’anzianita’ di servizio. 6. Il personale non trasferito e’ assorbito dagli enti di appartenenza che ne assicureranno l’impiego prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalita’ di ciascuno, ed altrimenti mediante l’attivazione di processi di riqualificazione professionale. 7. Al termine del periodo di salvaguardia, il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell’articolo 9, comma 4, della legge 36/94, e’ trasferito al soggetto gestore con le modalita’ di cui al presente articolo, previa determinazione da parte dell’autorita’ di ambito dell’aggiornamento del piano tecnico finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 36/94». 5.2. Ebbene, come affermato da questa Corte (Cass. 7717 del 2016), l’art. 173 del d.lgs. n. 152 cit. distingue l'ipotesi del personale, soggetto, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato (previa risoluzione del rapporto di lavoro,) ancorchè con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto, rispetto all’ipotesi del passaggio dei dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, assoggettati alla disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 cod.civ. La disposizione normativa detta, con riguardo al personale dotato di un minimo di anzianità di servizio (otto mesi prima dell'affidamento del servizio), la garanzia minima dell’assunzione presso il nuovo gestore del servizio e della salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto, salva la ricorrenza di una cessione di ramo di azienda, che consente di applicare la tutela rafforzata dettata dall’art. 2112 cod.civ.5.3. La legislazione regionale richiamata dal ricorrente (più risalente rispetto alla disposizione di livello nazionale) non si pone in contraddizione con l’art. 173 del d.lgs. n. 152 cit., in quanto prevede il trasferimento dei dipendenti dal gestore uscente al gestore subentrante senza precisare le modalità e le forme del trasferimento, che pertanto possono essere compatibili con le tutele apprestate dall’art. 2112 cod.civ. in caso di cessione di ramo di azienda (che, nel caso di specie, secondo apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, è intervenuto). 6. Risulta, altresì, carente di decisività la censura relativa alla indisponibilità dei beni concernenti il servizio idrico integrato (dedotta alla luce dell’art. 172 del d.lgs. n. 152 del 2006), posto che la Corte territoriale ha precisato come tale requisito va senz’altro riconosciuto con riguardo alle infrastrutture, alle reti e agli impianti attinenti la gestione del servizio acquedotto (che passano gratuitamente a carico della società subentrante in quanto “beni che pacificamente erano di proprietà del Comune”, pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata), mentre gli altri beni (di proprietà della società uscente) ben potevano essere suscettibili di trasferimento a titolo oneroso. 7. In conclusione, il ricorso dei lavoratori ricorrenti va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cod.proc.civ.in ragione della rinuncia effettuata nei confronti solo di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese tra queste due parti in ragione della intervenuta transazione. Le restanti spese di lite seguono il criterio dellasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002, con esonero del Lapi al versamento del contributo unificato limitatamente alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa tra le dette parti le spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e di Lapi nei confronti di 2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna tutti –eccetto Lapi che risponderà solo nei confronti di 2I Rete gas s.p.a. - al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, a favore di ciascuna società, in euro 200,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, con esclusio