CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 21185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19577/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, Via de lla [OSCURATO:PERSONA] n. 201 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendecome da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – N. 19577/21R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6595 /202 1 , depositata i l 16.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma – nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] – rigettò l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 9.7.2020 e, accogliendol’ appello incidentale proposto da AdER , annullò la sentenza stessa per totale difetto di motivazione, rimettendo al primo giudice ex art. 353 c.p.c. Con la sentenza annullata, in particolare, il Giudice di prossimità aveva accolto l’opposizione avverso alcune cartelle di pagamento emergenti da estratti di ruolo che la Montepaone aveva spontaneamente acquisito presso l’esattore, e la predetta aveva proposto gravame limitatamente alle spese del grado, che assumeva erroneamente compensate. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi. AdER ha depositato “atto di costituzione” mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112-161, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto di N. 19577/21R.G. poter rilevare d’ufficio la pretesa causa di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ancorché nessuna impugnazione fosse stata resa sul punto dalla parte legittimata. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essere stata resa alcuna motivazione circa le ragioni del rigetto dell’appello principale di essa ricorrente. 1.3 –Con il terzo motivo, in subordine rispe tto al primo motivo , si lamenta la violazione degli artt. 112-132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto di poter rimettere la causa al giudice di primo grado, senza tener conto dell’intrinseca coerenza dell’iter motivazionale da questi già seguito (il che escludeva la riscontrata divergenza tra chiesto e pronunciato), e della stessa piena sussistenza della motivazione, scevra dal ritenuto deficit. 1.4 –Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 161, comma 2,353 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non rientrare il difetto di motivazione tra i casi di rimessione al primo giudice. 2.1 – Non mette conto esaminare nel merito le doglianze avanzate dalla ricorrente, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda della stessa Montepaone, perché avanzata solo a seguito di verifica presso gli uffici dell’agente della riscossione (v. ricorso, p. 2), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c., che non hanno rilevato il difetto della condizione dell’azione. N. 19577/21R.G. Sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., n. 26283/2022). In particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia (ed applicabile anche alle entrate extra-tributarie, come quella che occupa –così la stessa pronuncia prima citata), l’interesse può dirsi sussistenteove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo N. 19577/21R.G. stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bisdel d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ebbene, la ricorrente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto, neppure avendo depositato memoria. Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si vedala già citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022). Si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 10093/2008). 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata , nonché quella di primo grado, sono cassate senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., difettando l’interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la sopravvenienza in corso di causa delle viste innovazioni normative e giurisprudenziali, se nonl’alterno esito delle vicende processuali. P. Q. M. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado. Compensa le sp