Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 33034/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1382/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 15404/2019 depositata il 06/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con sentenza n.15405/2019, pubblicata il 6 giugno 2019, accogliendo il terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, riformava la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari sul gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari e, decidendo nel merito, rigettava l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione notificata dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l., al fine di ottenere la restituzione dei contributi erogati dalla Regione per gli investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna in quanto aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

La Corte di Cassazione, per quel che qui rileva, osservava che in ipotesi di aiuti di stato concessi in violazione dell’art. 108 TFUE incombeva in ogni caso sul beneficiario un obbligo di diligenza consistente nel verificare direttamente il contenuto della decisione e, dunque, a prescindere dal comportamento tenuto dall’amministrazione erogatrice del contributo.

Secondo la Corte di Cassazione, “le impese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto medesimo solo quando esso sia stato concesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108 del TFUE.” Ragion per cui le imprese beneficiarie avevano l’onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato.

Aggiungeva ancora la Corte di cassazione che solo in caso di assolvimento di siffatto onere era possibile configurare il legittimo affidamento del beneficiario sulla regolarità dell’aiuto, potendosi presumere non illegale e non incompatibile solo un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria.

In mancanza, “nessun legittimo affidamento poteva essere affermato essendo l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato di natura assoluta,come quello di restituzione da parte del beneficiario che lo aveva indebitamente conseguito.” In questa direzione militava la giurisprudenza costante della stessa Corte di Cassazione che esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno o di invocare la buona fede da parte dei beneficiari dell’aiuto illegittimo “qualora non avessero a loro volta ottemperato all’onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti”.

In base a tali considerazioni, la sentenza qui esaminata riteneva erronea la tesi sostenuta dalla Corte di appello di Cagliari “poiché l’inapplicabilità di aiuti di stato illegittimi è sempre rilevabile a onere degli stessi beneficiari, gravando su di loro un onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria e delle condizioni previste per la concessione delle misure.” Pertanto, la Corte di Cassazione riteneva assorbiti – per assorbimento c.d. improprio - i motivi dal primo al quinto e l’ottavo del ricorso incidentale della Regione Sardegna, risultando invece il sesto ed il settimo motivo inammissibili per difetto di autosufficienza.

In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza ingiunzione.

La società [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione affidato a tre motivi contro la sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, al quale ha resistito con controricorso la Regione Sardegna.

La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 13 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’esistenza di un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c.

La Corte di Cassazione avrebbe tralasciato di considerare, per errore percettivo, il fatto che la Corte di appello avesse accertato in concreto la diligenza dell’operatore economico e la possibilità di invocare un legittimo affidamento senza, peraltro, avere la sentenza impugnata smentito tale punto della pronunzia di appello.

In definitiva, la Cassazione avrebbe, per errore di fatto, supposto l’inesistenza della diligenza che, per contro, sarebbe stata acclarata dal giudice di appello.

Per altro verso la Cassazione sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto per avere omesso di considerare i fatti accertati dalla Corte di appello relativi all’assolvimento dell’obbligo di diligenza con specifico riferimento alla verifica circa il contenuto della decisione di approvazione - pubblicata per estratto sulla GUCE senza indicazione delle condizioni per il riconoscimento del contributo - nonché alla verifica dell’inesistenza di condizioni preclusive all’aiuto nelle successive direttive di attuazione.

In altri termini, la sentenza impugnata avrebbe tralasciato di considerare che l’onere di diligenza era stato pienamente adempiuto.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente ipotizza a carico della decisione impugnata la configurabilità dell'errore percettivo, per nulla sussistente nel caso di specie nel quale, invece, la Corte di cassazione ha affermato alcuni principi di diritto in tema di conoscenza delle decisioni della Commissione UE a prescindere dall'attuazione che ne abbiano dato le autorità nazionali e, in ogni caso, dell'esistenza del diritto all'aiuto che, invece, nel caso di specie è stato negato dalla decisione della Commissione.

Orbene, rispetto a tali affermazioni la censura della ricorrente -che aveva percepito gli aiuti, sulla base di una condotta della Regione Sardegna - cerca di prospettare come errore di fatto da parte della pronunzia impugnata ciò che non è e che sarebbe semmai errore in diritto.

Quanto al tema che la ricorrente ulteriormente introduce in questa sede, rappresentato dal fatto che la decisione della Commissione UE pubblicata per estratto sulla G.U. non avrebbe indicato alcuna limitazione al riconoscimento dell’aiuto, la questione risulta essere già stata affrontata e risolta sfavorevolmente da questa Corte.

La sentenza impugnata richiama quanto affermato dalla Corte di appello di Cagliari che aveva escluso “la sussistenza del legittimo affidamento quale indotto dagli organi dell’UE”, affermando invece che l’affidamento dipendeva dal contegno della Regione Sardegna che la Corte di Cassazione, con la sentenza qui in esame, aveva poi radicalmente escluso potesse rilevare ai fini dell’ottenimento dell’aiuto.

Ciò che dimostra l’impossibilità di configurare, anche sotto tale precipuo aspetto, l’errore percettivo dedotto dalla ricorrente, insussistente nel caso di specie.

Peraltro, è appena il caso di aggiungere che l’errore percettivo sull’accertata e non rimessa in discussione osservanza dell’obbligo di diligenza da parte del beneficiario dell’aiuto non può dirsi sussistente perché la Corte di Cassazione si è espressa specificamente sull’inosservanza di tale obbligo nei parr. 7 e 8 della sentenza impugnata, dove afferma che affinché tale obbligo sia adempiuto, l’impresa deve aver verificato direttamente il contenuto della decisione, a prescindere dal comportamento dell’amministrazione nazionale erogatrice.

In tale sede questa Corte aggiunge che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il legittimo affidamento può ravvisarsi soltanto quando sia accertato il rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto con l’art. 108 TFUE.

Il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di diligenza - il cui accertamento non può fondarsi sui dati forniti dalla Regione (l’asserito carattere incompleto della decisione) e/o su condotte ed atti successivi dell’amministrazione regionale anzidetta - è stato dunque smentito dalla sentenza impugnata ed è pure stato un punto decisivo del giudizio definito dalla Corte di cassazione ed in quella sede discusso.

Ciò che esclude, a monte, l’accesso all’errore revocatorio -cfr., ex plurimis, Cass.n.9527/2019-.

L’inammissibilità del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, astrattamente qualificato come rescindente ma eziologicamente collegato al prospettato accoglimento del primo e di tutte le censure relative alla fase rescissoria, riproposte nel ricorso.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione Sardegna in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1382/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 15404/2019 depositata il 06/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con sentenza n.15405/2019, pubblicata il 6 giugno 2019, accogliendo il terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, riformava la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari sul gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari e, decidendo nel merito, rigettava l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione notificata dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l., al fine di ottenere la restituzione dei contributi erogati dalla Regione per gli investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna in quanto aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La Corte di Cassazione, per quel che qui rileva, osservava che in ipotesi di aiuti di stato concessi in violazione dell’art. 108 TFUE incombeva in ogni caso sul beneficiario un obbligo di diligenza consistente nel verificare direttamente il contenuto della decisione e, dunque, a prescindere dal comportamento tenuto dall’amministrazione erogatrice del contributo. Secondo la Corte di Cassazione, “le impese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto medesimo solo quando esso sia stato concesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108 del TFUE.” Ragion per cui le imprese beneficiarie avevano l’onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato. Aggiungeva ancora la Corte di cassazione che solo in caso di assolvimento di siffatto onere era possibile configurare il legittimo affidamento del beneficiario sulla regolarità dell’aiuto, potendosi presumere non illegale e non incompatibile solo un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria. In mancanza, “nessun legittimo affidamento poteva essere affermato essendo l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato di natura assoluta,come quello di restituzione da parte del beneficiario che lo aveva indebitamente conseguito.” In questa direzione militava la giurisprudenza costante della stessa Corte di Cassazione che esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno o di invocare la buona fede da parte dei beneficiari dell’aiuto illegittimo “qualora non avessero a loro volta ottemperato all’onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti”. In base a tali considerazioni, la sentenza qui esaminata riteneva erronea la tesi sostenuta dalla Corte di appello di Cagliari “poiché l’inapplicabilità di aiuti di stato illegittimi è sempre rilevabile a onere degli stessi beneficiari, gravando su di loro un onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria e delle condizioni previste per la concessione delle misure.” Pertanto, la Corte di Cassazione riteneva assorbiti – per assorbimento c.d. improprio - i motivi dal primo al quinto e l’ottavo del ricorso incidentale della Regione Sardegna, risultando invece il sesto ed il settimo motivo inammissibili per difetto di autosufficienza. In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza ingiunzione. La società [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione affidato a tre motivi contro la sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, al quale ha resistito con controricorso la Regione Sardegna. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 13 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’esistenza di un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. La Corte di Cassazione avrebbe tralasciato di considerare, per errore percettivo, il fatto che la Corte di appello avesse accertato in concreto la diligenza dell’operatore economico e la possibilità di invocare un legittimo affidamento senza, peraltro, avere la sentenza impugnata smentito tale punto della pronunzia di appello. In definitiva, la Cassazione avrebbe, per errore di fatto, supposto l’inesistenza della diligenza che, per contro, sarebbe stata acclarata dal giudice di appello. Per altro verso la Cassazione sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto per avere omesso di considerare i fatti accertati dalla Corte di appello relativi all’assolvimento dell’obbligo di diligenza con specifico riferimento alla verifica circa il contenuto della decisione di approvazione - pubblicata per estratto sulla GUCE senza indicazione delle condizioni per il riconoscimento del contributo - nonché alla verifica dell’inesistenza di condizioni preclusive all’aiuto nelle successive direttive di attuazione. In altri termini, la sentenza impugnata avrebbe tralasciato di considerare che l’onere di diligenza era stato pienamente adempiuto. Il motivo è inammissibile. La ricorrente ipotizza a carico della decisione impugnata la configurabilità dell'errore percettivo, per nulla sussistente nel caso di specie nel quale, invece, la Corte di cassazione ha affermato alcuni principi di diritto in tema di conoscenza delle decisioni della Commissione UE a prescindere dall'attuazione che ne abbiano dato le autorità nazionali e, in ogni caso, dell'esistenza del diritto all'aiuto che, invece, nel caso di specie è stato negato dalla decisione della Commissione. Orbene, rispetto a tali affermazioni la censura della ricorrente -che aveva percepito gli aiuti, sulla base di una condotta della Regione Sardegna - cerca di prospettare come errore di fatto da parte della pronunzia impugnata ciò che non è e che sarebbe semmai errore in diritto. Quanto al tema che la ricorrente ulteriormente introduce in questa sede, rappresentato dal fatto che la decisione della Commissione UE pubblicata per estratto sulla G.U. non avrebbe indicato alcuna limitazione al riconoscimento dell’aiuto, la questione risulta essere già stata affrontata e risolta sfavorevolmente da questa Corte. La sentenza impugnata richiama quanto affermato dalla Corte di appello di Cagliari che aveva escluso “la sussistenza del legittimo affidamento quale indotto dagli organi dell’UE”, affermando invece che l’affidamento dipendeva dal contegno della Regione Sardegna che la Corte di Cassazione, con la sentenza qui in esame, aveva poi radicalmente escluso potesse rilevare ai fini dell’ottenimento dell’aiuto. Ciò che dimostra l’impossibilità di configurare, anche sotto tale precipuo aspetto, l’errore percettivo dedotto dalla ricorrente, insussistente nel caso di specie. Peraltro, è appena il caso di aggiungere che l’errore percettivo sull’accertata e non rimessa in discussione osservanza dell’obbligo di diligenza da parte del beneficiario dell’aiuto non può dirsi sussistente perché la Corte di Cassazione si è espressa specificamente sull’inosservanza di tale obbligo nei parr. 7 e 8 della sentenza impugnata, dove afferma che affinché tale obbligo sia adempiuto, l’impresa deve aver verificato direttamente il contenuto della decisione, a prescindere dal comportamento dell’amministrazione nazionale erogatrice. In tale sede questa Corte aggiunge che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il legittimo affidamento può ravvisarsi soltanto quando sia accertato il rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto con l’art. 108 TFUE. Il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di diligenza - il cui accertamento non può fondarsi sui dati forniti dalla Regione (l’asserito carattere incompleto della decisione) e/o su condotte ed atti successivi dell’amministrazione regionale anzidetta - è stato dunque smentito dalla sentenza impugnata ed è pure stato un punto decisivo del giudizio definito dalla Corte di cassazione ed in quella sede discusso. Ciò che esclude, a monte, l’accesso all’errore revocatorio -cfr., ex plurimis, Cass.n.9527/2019-. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, astrattamente qualificato come rescindente ma eziologicamente collegato al prospettato accoglimento del primo e di tutte le censure relative alla fase rescissoria, riproposte nel ricorso. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione Sardegna in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 33034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris