CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 33501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 25102/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 B, c-U2 Sc A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 241/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 31/01/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] (S.n.c.) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di Pace di Venezia la [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. per ottenere il rimborso degli importi corrisposti alla stessa a titolo di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sulle fatture inviate per la tariffa igiene ambientale 1 (TIA1) per il periodo dal 12/06/2033 a118/11/2010 per oltre tremilacento euro (C 3.123,13). Nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. la domanda era rigettata. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. interponeva appello e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 241 del 31/01/2019, riformava la sentenza del primo giudice ed accoglieva la domanda, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro tremila cento e ventitré e tredici centesimi, oltre interessi legali, dalla costituzione in mora al saldo e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ricorre, con atto affidato a un unico motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, contenente ricorso incidentale su di un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale. Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deduce: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 633 Ad. 13/09/2022 CC R.G.N. 25102/2019; estensore: C. Valle del 26 ottobre 1972 e comunque della normativa concernente la detrazione dell'I.V.A., in relazione all'art. 360, comma 1, n 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, detrazione effettuata e non esclusa dall'amministrazione, faccia venire meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. del pagamento di tale IVA e (o) comunque precluda la ripetibilità stessa dell'IVA Il motivo è infondato. In tema di IVA, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21351 del 06/10/2020, non massimata, e Cass. n. 08652 del 08/05/2020 e Cass. n. 15536 del 13/06/2018 Rv. 649342 - 01) che: ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario; Ad. 13/09/2022 CC R.G.N. 25102/2019; estensore: C. Valle stante quanto sopra, non rileva che l'Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che: a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione; b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; VIVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta trattandosi di tributo (Sez. U., n. 08822 del 10/04/2018; cfr. anche, in motivazione, Sez. U., nn. 08631 e n. 08632 07/05/2020), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata illegittimamente ritenuta infondata; è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente; l'osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente, però isolato, di Cass. n. 12927 del 26/06/2020 (non massimata e richiamata a proprio favore dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelle note depositate), secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che Ad. 13/09/2022 CC R.G.N. 25102/2019; estensore: C. Valle all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni. Il detto diverso opinamento deve ritenersi del tutto minoritario e comunque superato dalla successiva (ad esso) giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso principale è rigettato. Il ricorso incidentale censura la sentenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ in relazione all'art. 92 dello stesso codice di rito, per ingiusta compensazione delle spese di lite. Il ricorso incidentale è parimenti infondato; il giudice di appello ha ritenuto la reciproca soccombenza per avere disatteso alcuni capi di domanda proposti dalla rizzo gran Viale di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e sul punto ha offerto idonea motivazione, specificando la detta soccombenza con riguardo agli interessi, alla rivalutazione e ai compensi stragiudiziali (pag. 8, ultimo paragrafo della motivazione). Il ricorso incidentale è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, dovendosi ad essa fare riferimento anche nel caso in cui un'impugnazione concerna le sole spese processuali (Cass. n. 602 del 14/01/2019 Rv. 652393 - 01): «In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio.». Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ad. 13/09/2022 CC R.G.N. 25102/2019; estensore: C. Valle unificato pari a quello per il ricorso e, rispettivamente, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Ca