CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. /3 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 21 gennaio 2020, che, confermata nei suoi confronti la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 aprile 2018 quanto al solo capo D) d'imputazione, relativo al delitto di bancarotta impropria a mezzo di operazioni dolose, commesso da vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della RI.[OSCURATO:PERSONA] Srl., dichiarata fallita il 1 settembre 2009, e, comunque, da concorrente del padre, [OSCURATO:PERSONA] (presidente del Consiglio di Amministrazione e, poi, amministratore unico e liquidatore della RI.MA ), rideterminava la pena inflittagli anche con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. L'impugnazione è affidata dal suo difensore ad un ricorso principale, che consta di due motivi, ed a due motivi aggiunti, spiegati con memoria del 16 dicembre 2021, trasmessa tramite PEC in pari data. - Con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo nuovo è denunciata la violazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, L.F.. Si eccepisce che, a dispetto dei principi di diritto richiamati, la sentenza impugnata aveva omesso qualsivoglia rilievo idoneo a giustificare la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, posto che dagli atti processuali non emergeva affatto che la società fallita avesse omesso, sistematicamente, di pagare tasse e contributi, non potendosi ritenere all'uopo sufficiente la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della RI.MA. - che aveva solo riferito di una cartella di pagamento arrivata nel 2006 o nel 2007 -, né, comunque, appagante quanto risultante dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Curatela, dai quali non era dato evincere che la società fosse già in difficoltà alcuni anni prima del fallimento. In effetti, a diverse conclusioni sarebbe stato possibile giungere se solo fossero stati compulsati i bilanci e la documentazione di supporto, in quanto idonei a dimostrare come, per la modestia obiettiva dei pagamenti inadempiuti, non di un'operazione di sistematica elusione degli obblighi tributari e previdenziali si sarebbe trattato, quanto, piuttosto, di un loro inadempimento, protratto, peraltro, per un arco temporale limitato (dal 2006 al 2008), conseguente ad una pregressa crisi di liquidità. - Con il secondo motivo del ricorso principale e con il secondo motivo nuovo è dedotto il vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'ammontare dei debiti tributari e previdenziali e quanto alla posizione rivestita dal ricorrente nell'ambito della RI.[OSCURATO:PERSONA] Srl.. In riferimento al primo profilo, si lamenta il travisamento della prova per omissione delle valutazioni rassegnate, nella sua relazione, dal [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei dati estrapolati dai bilanci della società fallita, in quanto atte a dar conto di come la RI.[OSCURATO:PERSONA] Sr!.: «non era del tutto inadempiente ma aveva registrato soltanto un progressivo e nient'affatto esponenziale aumento di tali passività». In riferimento al secondo profilo, ci si duole della illogicità della motivazione, laddove il ricorrente era stato assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sul rilievo che ad occuparsi delle scritture contabili fosse stato il padre Fernando, autentico dominus della RIMA sin dalla sua costituzione, mentre era stato condannato per il delitto di bancarotta impropria a mezzo di operazioni dolose, essendo stato riconosciuto fattivamente attivo in azienda; con ciò essendosi confuso il suo ruolo di direttore tecnico dell'azienda con quello di gestore amministrativo della società. 3. Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno del richiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito illustrate. 1. Tutte le deduzioni con le quali il ricorrente ha inteso dimostrare l'inesistenza della sistematica elusione degli obblighi tributari e previdenziali - per effetto del limitato ammontare della somma imputabile al relativo debito, formatosi, peraltro, nel corso di un ristretto arco temporale a cagione della preesistete crisi di liquidità in cui si dibatteva la RI.[OSCURATO:PERSONA] Srl., poi fallita - scontano - a loro mancata articolazione con i motivi di gravame. Infatti, nell'atto di appello a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], depositato in data 27 marzo 2018, si legge, a proposito del capo D) (pag. 5 e seguenti), che [OSCURATO:PERSONA], quale mero dipendente sia della RI.[OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:PERSONA], trovatosi, dapprima, nella scomoda posizione di subalterno del padre, [OSCURATO:PERSONA], ed avendo, poi, rivestito il ruolo di mero tecnico del settore, quando, a far data dal 2008, la gestione della RI.[OSCURATO:PERSONA] era passata nelle mani di Murroni e Landonio, lungi dall'avere causato il dissesto della società con i propri comportamenti, aveva dovuto far fronte al proprio patrimonio per ripagare i debiti aziendali ed aveva continuato a subirne le conseguenze, posto che i suoi beni personali erano stati sottoposti a sequestro conservativo e a pignoramento. Donde, essendo del tutto estraneo alle operazioni dolose contestate doveva essere mandato assolto dal delitto ex art. 223, comma 2, n. 2 L.F.. Ne viene che dei rilievi attinenti all'inconfigurabilità delle operazioni richieste per l'integrazione del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2. L.F. non è consentito lo scrutinio in questa sede, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inediti; ne è, comunque, precluso l'esame officioso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., presupponendone la disamina accertamenti di merito. Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo del ricorso principale nonché il primo motivo nuovo devono essere, quindi, dichiarati inammissibili. 2. Colgono, invece, nel segno le censure sviluppate nella seconda parte del secondo motivo del ricorso principale e con il secondo motivo nuovo. La sentenza impugnata risulta effettivamente inficiata da una manifesta carenza o illogicità argonnentativa, laddove, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A) della rubrica, sul rilievo che non vi fosse prova certa circa la sua possibilità «di ingerenza formale nella società» (pag. 25, primo capoverso), l'ha, tuttavia, riconosciuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, del sistematico inadempimento degli obblighi tributari e previdenziali ancorché si trattasse di operazioni che tale possibilità presupponevano necessariamente, quanto meno sotto il profilo della conoscenza di quanto riportato nelle scritture contabili o, almeno, nella documentazione a supporto circa l'ammontare del fatturato e la gestione del personale. Né a ciò vale obiettare che era rimasto dimostrato che l'imputato, da vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della RI.[OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 2008, avesse coadiuvato il padre nella riscossione di somme di cui la società era creditrice (pag. 23, ultimo capoverso della sentenza impugnata), trattandosi di attività materiale (visto che «gli atti formali venivano generalmente sottoscritti dal padre») per nulla indicativa della sua reale capacità di assumere decisioni quanto a scelte gestionali fondamentali per la vita dell'impresa, quali quelle attinenti al pagamento o meno dei debiti nei confronti dell'Erario. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, è ferma nell'esigere che, ai fini dell'affermazione della responsabilità del mero consigliere d'amministrazione di società per fatti di bancarotta fraudolenta, commessi in concorso con il presidente del Consiglio di amministrazione, deve esserci la prova che il consigliere si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita, desunta da segnali perspicui e peculiari, e che abbia volontariamente omesso di impedirlo, s'i che possa affermarsi che egli abbia quanto meno accettato il rischio di verificazione dello stesso (Sez. 5, n. 9736 del 10/02/2009, Rv. 243023; conf. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261938). 3. Onde provvedere ad emendare ed integrare la motivazione al lume dei rilievi che precedono, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]