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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2016

Cassazione n. 34276/2021

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6 ORDINANZA sul ricorso 26944/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n: 3723/2016 della COMM.TRIB.REG.• CAMPANIA, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] GIULIORilevato che: con sentenza n. 3723/29/16 pubblicata il 19 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agente per la riscossione per la provincia di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 7423/7/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di intimazione n. 02820139035943203000 e n. 02820139035943304000 relativi ad IRPEF ed altri tributi relativi all'anno 2007 a lui notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la CTR, in particolare, aveva considerato che l'Agenzia delle Entrate, terza chiamata in causa, aveva provato la notifica degli atti presupposti degli avvisi di intimazione impugnati, producendo idonea documentazione in sede di appello; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi; che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

Considerato che: con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si assume che la produzione in base alla quale è stata decisa la controversia, sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente non essendo stata colposamente prodotta in primo grado; che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per la nullità della notifica degli atti presupposti non notificati a mani del destinatario e senza la prevista successiva raccomandata informativa; che con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'ad. 134 primo comma n. 4 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. lamentando l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, fra l'altro, fa riferimento alla notifica di atti diversi da quelli presupposto degli avvisi di intimazione di cui è causa; che il primo motivo è infondato.

L'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di documenti nuovi in appello purchè non introducano domande o eccezioni nuove.

Nel caso in esame la documentazione è costituita dalla prova delle notifiche contestate dall'originario ricorrente, e quindi non introduce alcuna domanda nuova che allarghi o modifichi il thema decidendum, ma inerisce proprio al motivo che aveva indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso (in termini Cass. 25 marzo 2011, n. 6921); che il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in particolare non viene precisata la modalità della notifica contestata e, soprattutto in ordine alla necessità della c.d. raccomandata informativa, è necessario stabilire le concrete modalità di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, mentre il ricorrente nulla precisa al riguardo; che il terzo motivo è pure inammissibile in quanto l'eventuale errore nell'indicazione dei tributi a cui si riferiscono gli avvisi di intimazione impugnati è irrilevante ai fini del decidere la questione controversa vedente sulla notifica degli atti in questione; che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Cos' deciso in Roma il 27 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 26944/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n: 3723/2016 della COMM.TRIB.REG.• CAMPANIA, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] GIULIORilevato che: con sentenza n. 3723/29/16 pubblicata il 19 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agente per la riscossione per la provincia di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 7423/7/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di intimazione n. 02820139035943203000 e n. 02820139035943304000 relativi ad IRPEF ed altri tributi relativi all'anno 2007 a lui notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la CTR, in particolare, aveva considerato che l'Agenzia delle Entrate, terza chiamata in causa, aveva provato la notifica degli atti presupposti degli avvisi di intimazione impugnati, producendo idonea documentazione in sede di appello; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi; che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. Considerato che: con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si assume che la produzione in base alla quale è stata decisa la controversia, sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente non essendo stata colposamente prodotta in primo grado; che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per la nullità della notifica degli atti presupposti non notificati a mani del destinatario e senza la prevista successiva raccomandata informativa; che con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'ad. 134 primo comma n. 4 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. lamentando l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, fra l'altro, fa riferimento alla notifica di atti diversi da quelli presupposto degli avvisi di intimazione di cui è causa; che il primo motivo è infondato. L'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di documenti nuovi in appello purchè non introducano domande o eccezioni nuove. Nel caso in esame la documentazione è costituita dalla prova delle notifiche contestate dall'originario ricorrente, e quindi non introduce alcuna domanda nuova che allarghi o modifichi il thema decidendum, ma inerisce proprio al motivo che aveva indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso (in termini Cass. 25 marzo 2011, n. 6921); che il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in particolare non viene precisata la modalità della notifica contestata e, soprattutto in ordine alla necessità della c.d. raccomandata informativa, è necessario stabilire le concrete modalità di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, mentre il ricorrente nulla precisa al riguardo; che il terzo motivo è pure inammissibile in quanto l'eventuale errore nell'indicazione dei tributi a cui si riferiscono gli avvisi di intimazione impugnati è irrilevante ai fini del decidere la questione controversa vedente sulla notifica degli atti in questione; che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Cos' deciso in Roma il 27 set
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