CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 33572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso iscritto al n. 12003/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a digitalmente ex lege; –ricorrente – contro Ministero dell’Interno e Prefettura –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, Oggetto Ricorso contro decisioni di giudici speciali domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso lasentenza del Consiglio di Stato n. 2388/2024 , depositata il 12marzo 202 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al [OSCURATO:PERSONA] , Sezione di Salerno , il [OSCURATO:PERSONA] a r.l. chiese l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Salerno prot. n. 61653 del 12 aprile 2022 (nonché degli atti presupposti) che ne aveva nega to l’iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA] per l’esistenza di informativa antimafia ostativa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in particolare per il ruolo assunto nella gestione del Consorzio, sin dalla sua costituzione, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto collegato alla criminalità organizzata potentina. Con successivi motivi aggiunti impugnò anche i provvedimenti consequenziali di diverse amministrazioni (in particolare, la risoluzione del Commissario di [OSCURATO:PERSONA] sul contratto “Galleria scolmatrice del torrente Bisagno” e altri atti espulsivi/risolutivi delle stazioni appaltanti). 2. Con sentenza n. 1526/2023 il T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso, annullò il provvedimento prefettizio oltre che una serie di provvedimenti consequenziali all’informativa, relativi arapporti a valle della stessa. Ritenne non ragionevolmente supportata la conclusione di pericolo infiltrativo strutturale e perdurante sull’intera attività del Consorzio, rilevando: a) l’assenza di reati “spia” o aggravanti mafiose nei confronti del Vorro; b) che le valutazioni della DIA, sull’attuale governance , non evidenziavano criticità exart. 84; c) che le quattro consorziate interdette su una compagine numerosa non rendono verosimile una contaminazione integrale; d) l’assenza di una quantificazione dell’incidenza dei lavori affidati alle “società contaminate”; e) l’esistenza di riscontri di segno opposto (recisione dei rapporti con le società interdette, allontanamento del Vorro, ecc.) 3. Pronunciando sui contrapposti gravami, previa riunione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2388 del 12 marzo 2024, ha accolto l’appello ministeriale e respinto l’appello incidentale del Consorzio; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso originario e i relativi motivi aggiunti, condannando il Consorzio alle spese. Ha infatti ritenuto: ─ non condivisibile l’affermazione del TAR secondo cui non sarebbe provato che il Vorro fosse dominus del Consorzio , rilevando che gli elementi dell’interdittiva sorregg evano plausibilmente tale conclusione (ruolo fondativo; cariche del cognato e del cugino); ─ non condivisibile neppure il convincimento relativo all’assenza di legame tra il Vorro , la camorra cutoliana e la mafia potentina , rilevando che gli elementi in tal senso emergenti dalla informativa erano logicamente plausibili, non ostando secondo giurisprudenza costante la non recente collocazione nel tempodi molti collegamenti; ─ che per affermare il pericolo relativo al Consorzio non occorreva dimostrare che questo si manifesti in tutte le imprese consorziate , essendo sufficiente che il pericolo si produca al vertice (amministratori/gestione), discendendone anche che le dimensioni vaste del Consorzio non attenuavano, ma semmai po tevano accelerare e diffondere il rischio; ─ che i tentativi di rappresentare una governance “diversa” risultavano solo apparenti; ─ che gli elementi indiziari giustifica va no la scelta della misura interdittiva (inefficaci, nel caso, strumenti diversi). 4. Per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno,[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la inammissibilitàdel ricorso. La società ricorrenteha depositato memori a . La Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di cui all’art. 380-bis.1. cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre motivi presentano tutti la medesima rubrica: un po’ più ampia quella indicata nella «Sintesi» anteposta alle pagg. 1-2 del ricorso ( « Violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo per ‘eccesso di esercizio del potere giurisdizionale’, ‘diniego di giustizia’ e ‘sconfinamento’ nell’area riservata all’amministrazione e ad altra giurisdizione; Violazione degli artt. 103, 113 e 24 Cost.»), meno estesa, ma comunque sovrapponibile alla prima e anch’essa identica per tutti e tre i motivi, quella riprodotta nella successiva illustrazione di ciascuno di essi (rispettivamente alle pagg. 13-25; 25-26; 26-29): « violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo per eccesso di esercizio del potere giurisdizionale e per “diniego di giustizia”; violazione degli artt.103, 113, 24 Cost.». 2. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce che la sentenza impugnata è frutto di un abnorme esercizio del potere giurisdizionale, concretizzatosi in una pronuncia resa in assenza di valida domanda processuale e in violazione del principio del contraddittorio. Lamenta che il Consiglio di Stato avrebbe obliterato le plurime eccezioni di inammissibilità dell’appello erariale, limitandosi a rispondere solo alla prima [mancata impugnazione della statuizione di carenza dei presupposti tipici e tassativi per una informativa interdittiva, ex art. 84 co. 4 lett. a) cod. antimafia , unico potere in concreto esercitato] e ignorando le altre quattro, tutte relative alla mancata impugnazione di autonomi capi della sentenza di primo grado, idonei a sorreggere la pronuncia di annullamento [segnatamente il riferimento è alle motivazioni della prima sentenza secondo cui: a) il Vorro non era portatore di controindicazioni mafiose; b) le pendenze e i precedenti penali a carico dello stesso riguardavano reati ordinari e non reati (spia) mafiosi; i contatti con asseriti esponenti della criminalità potentina erano risalenti nel tempo, irrilevanti ai fini antimafia ed, in ogni caso, già recisi; era esiguo il numero delle imprese interessate (4 su 127), insufficiente a radicare un nesso di incidenza e rilevanza causale sull’intero [OSCURATO:PERSONA]; i l quadro indiziario aveva scarsa valenza dimostrativa, alla luce della erroneità di taluni elementi segnalati dalla Prefettura]. Secondo parte ricorr ente, tale omissione non integrerebbe un mero error in procedendo ma un vizio attinente alla giurisdizione, poiché il giudice di appello avrebbe esercitato il potere decisorio su questioni ormai coperte da giudicato interno, quindi in carenza di potere. Osserva che operando in tal modo il Consiglio di Stato , per ovviare alla mancata contestazione, da parte appellante, dei singoli capi della decisione di primo grado, ha operato una novazione creativa della misura interdittiva, mutandone il fondamento giuridico dall’art. 84, co. 4, lett. a) (reati-spia) all’art. 84, co. 4, lett. d) (informativa generica), invadendo la sfera di discrezionalità riservata alla Prefettura e violando il principio di separazione dei poteri. Tale condotta, secondo il ricorrente, costituirebbe sconfinamento nella funzione amministrativa e diniego di giustizia. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato avrebbe fatto un uso distorto del principio della “r agione più liquida”, adoperato per eludere l’esame di questioni pregiudiziali di rito, quali l’ammissibilità dell’impugnazione e la formazione del giudicato interno. Osserva che il principio dell’assorbimento (par. 20 sent. n. 2388/2024) non può mai valere per superare le eccezioni pregiudiziali di ammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi e delle eccezioni di giudicato, trattandosi di eccezioni processuali, di carattere preliminare, che precedono l’esame del merito e, dunque, sono assorbenti rispetto alla delibazione della fondatezza del giudizio di appello e non potevano essere mai pretermesse attraverso il principio di assorbimento in elusione del contraddittorio processuale. 4. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce che la decisione impugnata si fonda sulla mera supposizione di un fatto la cui verità è esclusa incontestabilmente dalla documentazione depositata in atti. In particolare, il Consiglio di Stato avrebbe basato la riforma della sentenza del TAR su un presunto legame tra [OSCURATO:PERSONA] e la camorra cutoliana e la mafia potentina, mai dedotto con specifici motivi di appello e, comunque, smentito da provvedimenti giurisdizionali penali ritualmente prodotti in giudizio. Richiama, in proposito, il decreto del Tribunale di Salerno n. 24/2023, confermato dalla Corte di Appello con decreto n. 9/2023, che ha escluso la pericolosità speciale e generica del Vorro, e il decreto della Corte di Appello di Potenza n. 3/2023, che ha escluso la mafiosità di [OSCURATO:PERSONA], qualificato invece dal Consiglio di Stato come «soggetto mafioso di un certo calibro». Secondo il ricorrente son o, questi , « elementi sintomatici di sconfinamento nella sfera di attribuzione della P.A. o di altro Giudice e stravolgimento di regole processuali tali da implicare preconcetta negazione e/o rifiuto di tutela giudiziaria (cui ha dato luogo la decisione gravata) in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.». Emergerebbe altresì – sempre ad avviso di parte ricorrente - la violazione del canone di effettività della tutela giurisdizionale, del principio di unità funzionale della giurisdizione e del principio costituzionale del giusto processo. 5. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, resa peraltro evidente dalla già segnalata identità delle rubriche, sono inammissibili. Essi postulano una interpretazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo ( che ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per « motivi inerenti alla giurisdizione») più ampia di quella accolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva (v.,ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 7926 del 2019; Sez. U. n. 8311 del 2019; Sez. U. n. 13243 del 2019 ; Sez. U. n. 29082 del 2019; Sez. U. n. 6460 del 2020; Sez. U. n. 7839 del 2020; Sez. U. n. 19175 del 2020; Sez. U. n. 18259 del 2021; Sez. U. n. 8588 del 2022). Secondo detto orientamento, ormai consolidato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate, secondo il detto orientamento seguito a Corte cost. n. 6 del 2018, nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice. Restano invece esclusi dall’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione i casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento, come era invece ammesso prima della detta sentenza del 2018 del Giudice delle leggi, atteso che anche in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v. ex multis, Cass.Sez. U . n. 8311 del 2019 ; Sez. U. n. 27770 del 2020 ; Sez. U. n. 19675 del 2020 ; Sez. U. n. 15573 del 2021; Sez. U. n. 14301 del 2022 ; n. 5862 del 2023 ; n. 34483 del 2023). La denuncia del rifiuto della giurisdizione da parte del giudice amministrativo può dunque rientrare fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se tale rifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione di estraneità alle proprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U. 06/06/ 2017, n. 13976 ; Sez. U. 08/02/2013, n. 3037; Sez. U. 14/01/ 2015, n. 475; 04/10/ 2019, n. 24858; Sez. U.26/10/2021, n. 30112). Dinanzi alle Sezioni Unite non può invece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio. 6. Varrà al riguardo rammentare che con ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 questa Corte a Sezioni Unite aveva dubitato della compatibilità con il diritto dell’Unione della detta consolidata prassi interpretativa nazionale ponendo tale dubbio a motivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 T.F.U.E.. Ciò essenzialmente sul rilievo che, in caso di dedotta violazione delle norme eurounitarie, tale orientamento « avrebbe l'effetto di fare consolidare una grave violazione del diritto dell'Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile» (per l’appunto, attraverso il ricorso per cassazione per «motivi inerenti alla giurisdizione»). La Corte di Giustizia, pronunciandosi con sentenza del 21 dicembre 2021, C-497/20 ( [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:SOCIETA]. e altri) , ha però risposto al quesito (si trattava in particolare del primo dei quesiti proposti) affermando che «l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro (come l’art. 111, comma 8, Costituzione) che secondo la giurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro». 7. Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento del giudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettua un’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risulti incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo o un potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nella competenza del legislatore nazionale; e che, di conseguenza, ciò costituirebbe un difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essere impugnabile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.. Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibile equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione ad un motivo inerente alla «giurisdizione», ai sensi del citato art. 111, comma 8, Cost., secondo la linea di pensiero esposta dalla sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6. In ordine al principio di effettività, la Corte UE ha affermato che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimedio giurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Ha concluso nel senso che il diritto dell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni di irricevibilità adottate dal giudice amministrativo d’appello. Pertanto, anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che pure la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (v. Cass. Sez. U.11/11/2019, n. 29085; Id. 06/03/2 020, n. 6460). 8. L’effetto di tale pronuncia ─ la quale, giova ricordare, è vincolante anche fuori del contesto processuale che l’ha provocata, avendo operatività immediata negli ordinamenti interni «al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono» (cfr. Corte cost. n. 284 del 2007) ─ è indubbiamente quello di escludere, come già riconosciuto da Cass. 30/08/2022, n. 25503, pronunciata a definizione del procedimento che aveva originato il rinvio pregiudiziale, la possibilità di rimeditare l’interpretazione restrittiva delle menzionate norme interne sotto il profilo della sua compatibilità con le norme eurounitarie, interpretazione che, difatti, ha trovato ormai ripetute volte conferma nella successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U. 04/10/2022, nn. 28803 e 28800; 29/09/2022, n. 28431; 28/07/2022, n. 23657; 08/04/2022, n. 11549; 16/02/2022, n. 5121; 31/01/2022, n. 2879; 24/01/2022, n. 1996; 18/01/2022, n. 1454; 13/04/2023, n. 9900; 11/12/2023, n. 34483). 9. Alla luce di tale consolidato orientamento, e ricordato pure che, sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello «stare decisis», la conferma dei propri precedenti da parte delle Sezioni Unite costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 13620 del 31/07/2012; Sez. U. n. 25503 del 2022, cit., in motivazione, § 10), non può dubitarsi dell’inammissibilità dei motivi di ricorso, con riferimento a ciascuno dei profili di censura prospettati. 10. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta e applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.. Ne risulterebbe altrimenti del tutto vanificata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non consentono (Cass. Sez. U. 14/09/2020, n. 19085; Cass. Sez. U. 13/01/2023, n. 963; Cass. Sez. U. 08/01/2024, n. 566). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dell’organo di vertice della giurisdizione speciale. 11. Nella specie, la società ricorrente denuncia in sostanza l'erroneità del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivato, da parte del Prefetto, il giudizio di sussistenza del rischio di infiltrazioni mafiosi nella gestione e nell’operato del Consorzio. Ma lo stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia correttamente motivato la sussistenza di tale rischio costituisce unaccertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una "violazione dei limiti esterni" alla giurisdizione stessa. Tale ultimo limite, infatti, è violato solo quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, compie una « diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto», oppure sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (v., ex permultis, Cass. Sez. U.n. 30526 del 26/11/2018 , segnatamente in materia di impugnazione di interdittiva antimafia; nello stesso senso, Cass. Sez. U. Sentenza n. 20590 del09/09/2013; Cass. Sez. U. 26/01/2023, n. 2408). Più in generale l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al merito amministrativo è configurabile quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e, sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass. Sez. U. 04/02/2021, n. 2604; Sez. U. 05/06/2018, n. 14437; Sez. U. 09/04/2018, n. 8720; Sez. U. 09/04/2018, n. 8719;v . altresì Sez. U. 02/05/2018, n.10440; Sez. U. 21/ 0 2/2017, n. 4395; Sez. U. 05/09/2013, n.20360; Sez. U. 28/04/2011, n. 9443). Ne deriva, per converso, che, come questa Corte ha più volte affermato, in relazione alle pronunce di rigetto dell'impugnazione del provvedimento amministrativo, non è ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la semplice e decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, per cui l'autorità che l'ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di non poter ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cass. Sez. U.2/11/2018, n. 30526; 13/03/2019, n. 7207; 09/09/2020, n. 18671; 07/05/2021, n. 12155; 06/09/2022, n. 26165). Questo è esattamente quanto accade nella specie, atteso che il Consiglio di Stato altro non ha fatto che confermare i l provvedimento amministrativo impugnato, senza dunque in alcun modo sostituirsi alle valutazioni riservate all’autorità amministrativa. 12. Tanto meno, alla luce del già ricordato consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, potrebbe costituire "violazione del limite esterno alla giurisdizione" il denunciato contrasto con precedenti pronunce del giudice penale. Eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato nel reputare corretta l'esclusione del Consorzio dalla white list , pertanto, non costituiscono "questioni di giurisdizione", sicché non possono essere sindacati nellapresente sede. 13. Anche la dedotta violazione di giudicato interno asseritamente formatosi per la mancata impugnazione di alcune affermazioni della sentenza del Tar non sfugge agli esposti rilievi di inammissibilità. Queste Sezioni Unite hanno già più volte precisato, e va qui ribadito, che la censura che, deducendo il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, attenga, invece, all’interpretazione del giudicato, interno ed esterno, sotto tutti i possibili profili - dalla sua omessa interpretazione, alla valutazione del suo contenuto, nonché dei suoi presupposti, ed alla sua efficacia, con i conseguenti limiti -riguarda la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, prospettandosi, sostanzialmente, una violazione di legge commessa da quest’ultimo, sicché resta estranea al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi(Cass. Sez. U. 30/03/2017, n. 8245 , Rv. 643557; cui adde , ex multis , tra le più recenti, Sez . U. 30/11/2022, n. 35307 ; Sez. U. 26/01/2023, n. 2405 ; Sez. U. 7/11/2023, n.31019; Sez. U. 2/11/2025, n. 28963). 14. La memoria che, come detto, è stata depositata da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 15. Il ricorsodeve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico di partericorrente, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo. 16. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 17. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la società consortile ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazion i controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e uro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dice