CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46309/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 119-24860/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., nella forma attenuata di cui al secondo comma, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione della res descritta in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione della fattispecie di contraffazione (niente affatto grossolana, per quanto patrimonio valutativo di apprezzamento nel merito e qui non sindacabile) in marchi o segni distintivi. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'accertato e incontroverso possesso del numero di oggetti griffati indicati in imputazione, che riproducono i segni distintivi di note maisons registrate, consente di riconoscere il fatto ed attribuirgli il nomen iuris ritenuto in sentenza, sia per la evidente rappresentazione (che può assumere anche le forma del dolo eventuale) della provenienza da delitto degli oggetti ricevuti da chiunque, che per la ontologica necessaria provenienza da delitto (art. 473-474 cod. pen.) degli stessi, senza che possa sul punto rilevare l'aspetto della ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019). 1.3. Del pari quanto a negata circostanza attenuante della tenuità dell'offesa patrimoniale, esclusa dalla Corte di merito in ragione del valore stimato dei beni ricettati e delle circostanze attenuanti innominate, negate valorizzando il curriculum criminale dell'imputato. 1.4. Consegue la inammissibilità del motivo speso in ordine alla configurabilità del delitto di ricettazione in difetto del presupposto illecito. 119-24860/2021 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mo Perro&ti---, [OSCURATO:PERSONA].cchio i P1 i A/ij(:(1('{. `) D EPOSI