CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 30636/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Corleone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo il 26/5/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 18/6/2019, riconosciuta all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., rideterminava in mesi tre, gg quindici di reclusione la pena inflitta al Greco per il delitto di danneggiamento.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. nonostante la levità del danno, consistente in alcuni graffi sulla fiancata dell'autovettura della p.o., il ristoro dello stesso prima della celebrazione del giudizio e le condizioni soggettive del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale (pag. 2) ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità argomentando che l'istituto richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ovvero di valore economico pressocché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore della cosa danneggiata ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la p.o. abbia patito in conseguenza della condotta illecita, impropriamente evocando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. 1.1 Questa Corte ha recentemente ribadito, in linea con i principi fissati da Sez. Unite Tushaj, che, ai fini della configurabilità della causai di non punibilità, deve procedersi ad una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che -salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. peri. - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Di siffatte coordinate ermeneutiche la Corte di merito non ha fatto corretto governo, valorizzando in via esclusiva la pretesa gravità del danno, di cui è stata omessa qualsivoglia quantificazione, trascurando il precoce risarcimento operato dall'imputato ed omettendo ogni considerazione circa la modestissima intensità del dolo, la pacifica occasionalità della condotta e il trascurabile impulso a delinquere, elementi che avrebbero dovuto orientare all'accoglimento della richiesta difensiva. Deve aggiungersi, per la rilevanza che assume nel caso a giudizio, che l'art. 1, comma 1 lett. c) del decreto Igs 150/22 è intervenuto sull'art. 131 bis cod.pen. attribuendo esplicito rilievo ai fini della valutazione circa la particolare tenuità dell'offesa alla condotta susseguente al reato, come peraltro già anticipato da Sez. U. Ubaldi.2. Ritiene, dunque, il Collegio che, sulla base dei dati fattuali accertati in sede di merito, debba farsi nella specie applicazione del principio secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 - 01; Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241-02). 3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile per particolare tenuità. P.Q..M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ex art. 131 bis cod.pen. Così deciso in Roma il 22 giugno 2023 Il