CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul dolo e sull'idoneità della minaccia, è volto a sollecitare una diversa e non consentita valutazione di merito, a fronte di quanto non illogicamente nrilevato dalla Corte circa la capacità intimidatoria della condotta e circa la volontà del ricorrente di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio da parte degli operanti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Critcuolo DEPOSIT