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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 15539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano, nel rigettare il reclamo avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano, relativo al mancato inoltro di una missiva indirizzata al ricorrente, osserva che: - in tale missiva si ravvisa un messaggio criptico, essendovi allegata una foto della moglie con l'indicazione di una data, e che non è dato comprendere quale sia il significato della medesima nel suo complesso; - per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) o per chi intrattiene corrispondenza con essi, sussiste l'onere della chiarezza, per cui, in mancanza di tale elemento, non può che procedersi al non inoltro della corrispondenza.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano, nel rigettare il reclamo avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano, relativo al mancato inoltro di una missiva indirizzata al ricorrente, osserva che: - in tale missiva si ravvisa un messaggio criptico, essendovi allegata una foto della moglie con l'indicazione di una data, e che non è dato comprendere quale sia il significato della medesima nel suo complesso; - per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) o per chi intrattiene corrispondenza con essi, sussiste l'onere della chiarezza, per cui, in mancanza di tale elemento, non può che procedersi al non inoltro della corrispondenza. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Decreto Cassazione n. 15539/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris