CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20306/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- tana, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- tagostino, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.134, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 1936/22, depositata il 6 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Milano ac- colse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima al pagamento della somma di Euro 9.215,26, oltre interessi, a titolo di restituzione degli aiuti eurounitari erogati per gli anni2015 e 2016 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e illegittimamente recuperati mediante compensazione con quelli dovuti per gli anni successivi; che l'impugnazione proposta dalla Regione è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 6 giugno 2022 ha rigettato la do- manda proposta dall'attore; che avverso la predetta sentenza il Facchini ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sedici motivi, al quale la Regione ha resistito con con- troricorso. Considerato che con atto sottoscritto dal difensore, a tanto abilitato dalla procura specialerilasciata in calce al ricorso, il 2 aprile 2024 e depositato in Cancelleria in pari data, il ricorrente ha riferito che altre impugnazioni aventi ad oggetto sentenze analoghe a quella impugnata nel presente giudiziosono state rigettate dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali; che,con atto sottoscritto dai difensori l'11 aprile 2024 e depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024,la Regione ha preso atto della rinuncia del ricor- rente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, e dichiarando a sua volta di non avere più interesse alla decisione di un ricorso incidentale condizionato, che non risulta peraltro essere stato proposto; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, e dovendosi intendere la dichiarazione della controricorrente come un'accettazione, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che oc- corra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, che, ai sensi dello art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna delrinunciante alle spese; che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228, applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammis- sibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560)