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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07766/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d ensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Varese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto, aggravato, di un cellulare - che si trovava nel locale bagno di un supermercato, custodito all'interno di un giubbino riposto nell'armadietto delle scope - . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo, contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non ricorrendo nel caso di specie, rispetto al cellulare sottratto, alcuna delle circostanze richieste dalla norma da cui deve dipendere l'esposizione - necessità, consuetudine o destinazione della cosa.

2.2. Col secondo, lamenta che la corte territoriale ha confermato la legittimità della contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nonostante il capo di imputazione non contenga né l'indicazione della norma che la contempla - essendo indicato l'art. 625 n. 4 cod. pen. - né la descrizione in fatto della stessa.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato che non ricorre alcuna ipotesi di nullità della pronuncia impugnata, eccepita in ricorso col secondo motivo, risultando, nel capo d'imputazione, sufficientemente descritta in fatto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (cfr. Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 che, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., costituente fattispecie particolare implicante valutazione sulla natura dell'atto, non hanno affatto inteso escludere il rilievo della contestazione in fatto della circostanza aggravante laddove oggetto di puntuale indicazione nei suoi risvolti di fatto).

Indi, passando alla valutazione dell'aggravante, è evidente che nel caso di specie ricorra l'esposizione del bene alla pubblica fede, essendo stato il cellulare dalla persona offesa, dipendente del supermercato, lasciato all'interno dell'armadietto ove erano custodite le scope utilizzate per la pulizia del servizio igienico, non chiuso a chiave, sito nel bagno, accessibile ai clienti, del supermercato medesimo.

Indi, correttamente, la corte territoriale ha concluso, conformemente all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119) che le scope come tutto quanto si trovava nell'armadietto - e l'armadietto stesso - non chiuso a chiave, era lasciato per necessità in pronta e libera accessibilità per le ragioni del loro uso sicchè anche il cellulare era da ritenersi esposto alla pubblica fede della clientela; questa poteva sì accedere liberamente al bagno ma non poteva di certo accedere ai beni ivi presenti che, per necessità o consuetudine, erano affidati all'altrui senso di rispetto; senso di rispetto che s'imponeva agli eventuali avventori, come reso palese dalle stesse circostanze del caso concreto.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente StAsìi Ge e31 o Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d ensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Varese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto, aggravato, di un cellulare - che si trovava nel locale bagno di un supermercato, custodito all'interno di un giubbino riposto nell'armadietto delle scope - . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo, contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non ricorrendo nel caso di specie, rispetto al cellulare sottratto, alcuna delle circostanze richieste dalla norma da cui deve dipendere l'esposizione - necessità, consuetudine o destinazione della cosa. 2.2. Col secondo, lamenta che la corte territoriale ha confermato la legittimità della contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nonostante il capo di imputazione non contenga né l'indicazione della norma che la contempla - essendo indicato l'art. 625 n. 4 cod. pen. - né la descrizione in fatto della stessa. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che non ricorre alcuna ipotesi di nullità della pronuncia impugnata, eccepita in ricorso col secondo motivo, risultando, nel capo d'imputazione, sufficientemente descritta in fatto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 che, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., costituente fattispecie particolare implicante valutazione sulla natura dell'atto, non hanno affatto inteso escludere il rilievo della contestazione in fatto della circostanza aggravante laddove oggetto di puntuale indicazione nei suoi risvolti di fatto). Indi, passando alla valutazione dell'aggravante, è evidente che nel caso di specie ricorra l'esposizione del bene alla pubblica fede, essendo stato il cellulare dalla persona offesa, dipendente del supermercato, lasciato all'interno dell'armadietto ove erano custodite le scope utilizzate per la pulizia del servizio igienico, non chiuso a chiave, sito nel bagno, accessibile ai clienti, del supermercato medesimo. Indi, correttamente, la corte territoriale ha concluso, conformemente all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119) che le scope come tutto quanto si trovava nell'armadietto - e l'armadietto stesso - non chiuso a chiave, era lasciato per necessità in pronta e libera accessibilità per le ragioni del loro uso sicchè anche il cellulare era da ritenersi esposto alla pubblica fede della clientela; questa poteva sì accedere liberamente al bagno ma non poteva di certo accedere ai beni ivi presenti che, per necessità o consuetudine, erano affidati all'altrui senso di rispetto; senso di rispetto che s'imponeva agli eventuali avventori, come reso palese dalle stesse circostanze del caso concreto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente StAsìi Ge e31 o Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
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