CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Pavia, per quanto di interesse in questa sede, ha parzialmente respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] EnClada ex art. 35-ter Ord. pen., finalizzato a ottenere la riduzione di pena a titolo di riparazione, per effetto delle condizioni detentive patite, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall'art. 3 CEDU. 2. Avverso tale ordinanza Enclada, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Osserva il Collegio che sui reclami proposti ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. il magistrato di sorveglianza decide all'esito di un'udienza svolta in contraddittorio. Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il contenuto, è ammesso - per il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza (o dalla comunicazione dell'avviso di deposito). Non è, quindi, possibile il ricorso diretto per cassazione (che è ammesso, solo per violazione di legge, avverso il provvedimento del tribunale medesimo, come prevede il successivo comma 5: in termini, Sez. 1, n. 32457 del 13/03/2015, Aparo). Fanno eccezione a questa regola i casi di manifesta inammissibilità, su cui il magistrato di sorveglianza decide, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all'art. 35-bis, comma 1, Ord. Pen. In questi casi; il combinato disposto di tali norme prevede come rimedio il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119-01). 4. Laddove, come nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza, contestualmente accolga una parte dell'istanza e rigetti per la parte residua è consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto dal detenuto, quale reclamo, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221-01). Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo al Tribunale di sorveglianza, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso, in Roma