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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 46129/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 19/5/2021 per la partecipazione ad un'associazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico. 2.

Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è risultata costituita da un gruppo di nigeriani con sfondo solidaristico-cultista, dispone di un direttorio e prevede la partecipazione ad adunanze: in tale quadro è risultato che l'associazione è dedita al narcotraffico.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza genetica era stata posta in evidenza la circostanza che il predetto aveva partecipato a più adunanze, tra le quali quella del 20/2/2020 e risultava iscritto nel libro mastro rinvenuto al momento dell'arresto di uno dei sodali.

Il Tribunale aveva per contro ritenuto che tali circostanze non suffragassero uno specifico contributo del soggetto all'attuazione del programma riguardante il narcotraffico, a fronte della componente solidaristico-cultista dell'associazione.

Rileva il ricorrente che avrebbe dovuto aversi riguardo al profilo strutturale e programmatico, risultando nel caso di specie il ricorrente inserito nell'associazione e dovendosi attribuire agli elementi sopra rappresentati il significato della partecipazione alle dinamiche operative della compagine, a prescindere dall'individuazione di uno specifico ruolo.

In particolare, avrebbe dovuto considerarsi il pregnante significato attribuibile alla partecipazione all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale erano venute in rilievo questioni relative all'approvvigionamento della droga e ai pericoli connessi ai controlli delle forze dell'ordine.

Inoltre segnala il ricorrente che il Tribunale era caduto in contraddizione, da un lato rilevando che la natura composita di [OSCURATO:PERSONA] era tale da privare la partecipazione ad una o più riunioni della connotazione tipica che avrebbe potuto avere la partecipazione ad un summit di un'associazione criminale, e dall'altro osservando che la connotazione parareligiosa non era tale da scalfire la ricostruzione accusatoria essendo stata dimostrata la coesistenza della finalità mutualistica e della finalità delittuosa di impiegare le forze comuni in una fiorente attività di narcotraffico. 3.

Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell"art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, pur non facendo riferimento al tema delle esigenze cautelari, è tuttavia parimenti ammissibile.

1.1. Sul punto va rimarcato che, mentre il G.I.P. aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari.

Orbene, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta.

Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.

Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898).

Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari.

1.2. L'onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse.

1.3. Sta di fatto che proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle fin qui sviluppate si è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010).

1.4. E tuttavia deve a questo punto formularsi un'ulteriore osservazione: ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario.

1.5. Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati.

2. Ciò posto, il ricorso è fondato.

3. Il Tribunale, pur riconoscendo che gli elementi acquisiti consentono di ritenere che l'associazione [OSCURATO:PERSONA] abbia una composita natura, in cui si fondono mutualità, religione ed esercizio organizzato di attività criminose, essenzialmente costituite dal narcotraffico, ha tuttavia escluso che a carico di [OSCURATO:PERSONA] ricorrano gravi indizi di partecipazione al sodalizio criminale, in mancanza dell'individuazione di un suo specifico ruolo.

Si tratta di giudizio di cui il Pubblico ministero ricorrente ha segnalato l'inadeguatezza, in quanto connotato da contraddittorietà e da mancato apprezzamento di dati decisivi.4.

Ed invero risulta in primo luogo fondato il rilievo incentrato sulla contraddittorietà della motivazione, nella quale da un lato si è posto in luce che la natura composita dell'associazione priva la partecipazione ad una o più riunioni organizzate della connotazione tipica che potrebbe essere riconosciuta ad un summit criminale e dall'altro si è affermato che la connotazione para-religiosa del sodalizio non è idonea a scalfire la ricostruzione accusatoria, essendo stata dimostrata l'armonica coesistenza della finalità mutualistica perseguita dagli associati con la finalità di impiegare le forze comuni in una attività di spaccio.

In particolare risulta evidente, in tale quadro, l'apoditticità e l'illogicità del giudizio formulato in ordine alla partecipazione alle riunioni, essendosi escluso che la stessa assumesse connotazione indiziante, in quanto non vi era coincidenza tra denaro versato in occasione delle riunioni e c:assa comune del sodalizio: in realtà, nel momento in cui si assume che l'associazione aveva una natura composita e che mutualità, religione e organizzazione di imprese criminali nel settore del narcotraffico si fondevano, non si comprende perché l'inserimento nel libro mastro e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a plurime riunioni, compresa quella del 2/2/2020, in cui si era esplicitamente parlato di operazioni illecite, delle pressioni esercitate dalle forze dell'ordine e della necessità di trasferire un quantitativo di droga, non consentisse di attribuire a dette riunioni la valenza di momenti decisionali condivisi, in relazione a tutti i temi oggetto di analisi, non essendo stato comunque chiarito, rispetto a quel tipo di sodalizio criminale, quale avrebbe dovuto ritenersi il discrinnine, al fine di ravvisare una partecipazione rilevante, basata sull'assunzione di un ruolo, a fronte di un indistinto contributo fornito all'operatività dell'associazione, in rapporto alle problematiche specificamente affrontate nella riunione del 2/2/2020.

In altre parole, è stata omessa una puntuale analisi della concreta operatività di questo tipo di sodalizio, onde comprendere se la coralità della partecipazione alle riunioni costituisse o meno modalità tipica per contribuire anche allo sviluppo delle attività criminali.

5. Ciò di per sé inficia la motivazione e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, perché venga riformulata l'analisi della gravità indiziaria, alla luce dei formulati rilievi.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame ha annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 19/5/2021 per la partecipazione ad un'associazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico. 2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è risultata costituita da un gruppo di nigeriani con sfondo solidaristico-cultista, dispone di un direttorio e prevede la partecipazione ad adunanze: in tale quadro è risultato che l'associazione è dedita al narcotraffico. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza genetica era stata posta in evidenza la circostanza che il predetto aveva partecipato a più adunanze, tra le quali quella del 20/2/2020 e risultava iscritto nel libro mastro rinvenuto al momento dell'arresto di uno dei sodali. Il Tribunale aveva per contro ritenuto che tali circostanze non suffragassero uno specifico contributo del soggetto all'attuazione del programma riguardante il narcotraffico, a fronte della componente solidaristico-cultista dell'associazione. Rileva il ricorrente che avrebbe dovuto aversi riguardo al profilo strutturale e programmatico, risultando nel caso di specie il ricorrente inserito nell'associazione e dovendosi attribuire agli elementi sopra rappresentati il significato della partecipazione alle dinamiche operative della compagine, a prescindere dall'individuazione di uno specifico ruolo. In particolare, avrebbe dovuto considerarsi il pregnante significato attribuibile alla partecipazione all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale erano venute in rilievo questioni relative all'approvvigionamento della droga e ai pericoli connessi ai controlli delle forze dell'ordine. Inoltre segnala il ricorrente che il Tribunale era caduto in contraddizione, da un lato rilevando che la natura composita di [OSCURATO:PERSONA] era tale da privare la partecipazione ad una o più riunioni della connotazione tipica che avrebbe potuto avere la partecipazione ad un summit di un'associazione criminale, e dall'altro osservando che la connotazione parareligiosa non era tale da scalfire la ricostruzione accusatoria essendo stata dimostrata la coesistenza della finalità mutualistica e della finalità delittuosa di impiegare le forze comuni in una fiorente attività di narcotraffico. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell"art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso, pur non facendo riferimento al tema delle esigenze cautelari, è tuttavia parimenti ammissibile. 1.1. Sul punto va rimarcato che, mentre il G.I.P. aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari. Orbene, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. 1.2. L'onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse. 1.3. Sta di fatto che proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle fin qui sviluppate si è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 1.4. E tuttavia deve a questo punto formularsi un'ulteriore osservazione: ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario. 1.5. Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati. 2. Ciò posto, il ricorso è fondato. 3. Il Tribunale, pur riconoscendo che gli elementi acquisiti consentono di ritenere che l'associazione [OSCURATO:PERSONA] abbia una composita natura, in cui si fondono mutualità, religione ed esercizio organizzato di attività criminose, essenzialmente costituite dal narcotraffico, ha tuttavia escluso che a carico di [OSCURATO:PERSONA] ricorrano gravi indizi di partecipazione al sodalizio criminale, in mancanza dell'individuazione di un suo specifico ruolo. Si tratta di giudizio di cui il Pubblico ministero ricorrente ha segnalato l'inadeguatezza, in quanto connotato da contraddittorietà e da mancato apprezzamento di dati decisivi.4. Ed invero risulta in primo luogo fondato il rilievo incentrato sulla contraddittorietà della motivazione, nella quale da un lato si è posto in luce che la natura composita dell'associazione priva la partecipazione ad una o più riunioni organizzate della connotazione tipica che potrebbe essere riconosciuta ad un summit criminale e dall'altro si è affermato che la connotazione para-religiosa del sodalizio non è idonea a scalfire la ricostruzione accusatoria, essendo stata dimostrata l'armonica coesistenza della finalità mutualistica perseguita dagli associati con la finalità di impiegare le forze comuni in una attività di spaccio. In particolare risulta evidente, in tale quadro, l'apoditticità e l'illogicità del giudizio formulato in ordine alla partecipazione alle riunioni, essendosi escluso che la stessa assumesse connotazione indiziante, in quanto non vi era coincidenza tra denaro versato in occasione delle riunioni e c:assa comune del sodalizio: in realtà, nel momento in cui si assume che l'associazione aveva una natura composita e che mutualità, religione e organizzazione di imprese criminali nel settore del narcotraffico si fondevano, non si comprende perché l'inserimento nel libro mastro e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a plurime riunioni, compresa quella del 2/2/2020, in cui si era esplicitamente parlato di operazioni illecite, delle pressioni esercitate dalle forze dell'ordine e della necessità di trasferire un quantitativo di droga, non consentisse di attribuire a dette riunioni la valenza di momenti decisionali condivisi, in relazione a tutti i temi oggetto di analisi, non essendo stato comunque chiarito, rispetto a quel tipo di sodalizio criminale, quale avrebbe dovuto ritenersi il discrinnine, al fine di ravvisare una partecipazione rilevante, basata sull'assunzione di un ruolo, a fronte di un indistinto contributo fornito all'operatività dell'associazione, in rapporto alle problematiche specificamente affrontate nella riunione del 2/2/2020. In altre parole, è stata omessa una puntuale analisi della concreta operatività di questo tipo di sodalizio, onde comprendere se la coralità della partecipazione alle riunioni costituisse o meno modalità tipica per contribuire anche allo sviluppo delle attività criminali. 5. Ciò di per sé inficia la motivazione e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, perché venga riformulata l'analisi della gravità indiziaria, alla luce dei formulati rilievi. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai
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