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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41166/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma sezione per i minorenni dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter, cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni meramente reiterative di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di reale confronto con la morivazione della Corte di appello, che ha in modo logico ed argomentato la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico oggetto di imputazione, a prescindere dal dato riportato in modo reiterativo anche in questa sede dalla difesa dell’essere il ricorrente soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non escludendo tale situazione la chiara connotazione circostanziale della condotta ascritta (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, D’Amore, Rv. 280146-01 in caso sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712-01 in cui si era usata l'espressione "nera puttana"; Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008, Vitali, Rv. 242219-01 in cui si erano profferite le parole: "negro perditempo..."; Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009, Finterwald, Rv. 244822-01 in cui si era detto "cinghiale bastardo, sporco arabo"; Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, Rv. 245828-01, per l'espressione "'adesso gli dai una gomma negra come lei"; Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010, Scocozza, Rv. 247495-01 per le parole "sporco negro"; Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, per le espressioni "marocchino di merda" o "immigrati di merda"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma sezione per i minorenni dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter, cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni meramente reiterative di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di reale confronto con la morivazione della Corte di appello, che ha in modo logico ed argomentato la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico oggetto di imputazione, a prescindere dal dato riportato in modo reiterativo anche in questa sede dalla difesa dell’essere il ricorrente soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non escludendo tale situazione la chiara connotazione circostanziale della condotta ascritta (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, D’Amore, Rv. 280146-01 in caso sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712-01 in cui si era usata l'espressione "nera puttana"; Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008, Vitali, Rv. 242219-01 in cui si erano profferite le parole: "negro perditempo..."; Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009, Finterwald, Rv. 244822-01 in cui si era detto "cinghiale bastardo, sporco arabo"; Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, Rv. 245828-01, per l'espressione "'adesso gli dai una gomma negra come lei"; Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010, Scocozza, Rv. 247495-01 per le parole "sporco negro"; Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, per le espressioni "marocchino di merda" o "immigrati di merda"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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