CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 16 maggio 2022 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo deduce i vizi di carenza ed illogicità della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Rileva il difensore che il Tribunale ne ha ravvisato l'esistenza considerando che i fatti risalgono al 2 maggio scorso; che l'indagato è recidivo reiterato e specifico; che le precedenti condanne per spaccio non hanno sortito alcun effetto sulla condotta del ricorrente; che nessuna misura meno afflittiva sarebbe adeguata. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata manca di una motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura e sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari - rigettata dal Tribunale in quanto ivi il Bella organizzava l'attività di preparazione e confezionamento della droga - tenuto, altresì, conto della dichiarazioni dell'indagato in merito alla destinazione della sostanza al consumo di gruppo. 2. Disposta la trattazione orale del procedimento, all'odierna udienza il difensore ha comunicato la rinuncia alla trattazione in presenza mentre il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità del motivo dedotto che, anche in termini contraddittori, lamenta carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata pur dando atto delle ragioni espresse dal Tribunale a fondamento sia della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari che dell'adeguatezza della misura applicata. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, peraltro pedissequamente richiamata dallo stesso ricorso, ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato in considerazione sia della personalità del ricorrente che delle modalità della condotta. Parimenti adeguata è la motivazione sulla inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari posto che, come rilevato dal Tribunale e non specificamente contestato dal ricorrente, questo organizzava presso la sua abitazione tutta l'attività prodronnica alla cessione della sostanza. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.