CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile del delitto previsto dagli artt. 56 e 494 cod. pen., in esso riqualificato quello contestato ex art. 489 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alle modalità della condotta, ai contatti con basisti interni alla pubblica amministrazione e con autori di falsi documentali, elementi tutti che, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per il Collegio di secondo grado fondano il diniego delle attenuanti generiche che, come noto, può essere legittimamente basato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e che può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione per il delitto per il quale si procede - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha confermato la pena, come aumentata dalla sentenza di primo grado, ritenendo più grave il delitto oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa: l'aumento è stato operato nella misura di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa (aumento base di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotto per il tentativo a mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa, ridotto per il rito ala pena indicata). Con l'atto di appello lamentava il ricorrente l'eccessività dell'aumento, richiamando la difficoltà economica nella quale era incorso l'imputato, la condotta confessoria successiva al reato, la scelta del rito. La Corte di appello replicava a tale doglianza, ritenendo non comprovato lo stato di difficoltà economica, valutando la gravità della condotta, della quale si è dato atto a proposito del primo motivo, nonché l'irrilevanza della confessione limitata a quanto già emerso. Dal che l'insussistenza di ragioni per la riduzione dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. giudicato fin troppo mite. Il motivo di ricorso ora in esame introduce argomenti ulteriori, non spesi con l'atto di appello, in tema di sproporzione e cumulo materiale verificatosi con l'aumento contestato. Premesso che si verte, quindi, in tema di doglianza inedita, in quanto non si è consentito al giudice del merito un confronto specifico sul punto, comunque deve osservarsi che Sez. U Pizzone hanno chiarito, richiamando Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato". Secondo la pronuncia citata, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Nel caso in esame non si rinviene alcuna sproporzione fra la pena prevista per il reato più grave, pari ad anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa e quella di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, tanto più che le ragioni espresse dalla Corte di appello - che ha indicato, in ordine al delitto per cui si procede, che l'imputato si è mosso con «callidità e spregiudicatezza, per evidente scopo di profitto, oltre che con evidente premeditazione» - forniscono una motivazione congrua e adeguata in relazione all'aumento per la continuazione in misura superiore al minimo edittale, pur se sempre inferiore alla media edittale, anche in relazione al delitto tentato, cosicché non si verte in tema di aumento illegittimo in quanto, come richiedono - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - si è in presenza di una completa e congrua motivazione, non è stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene e sussiste la proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite, cosicché la doglianza è manifestamente infondata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 202