CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 1416-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] A CARBONARA N. 115, NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale – nonché contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4274/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del primo motivo e del ricorso del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli; vista la memoria depositata dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha notificato in data 10 gennaio 2017 al Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, ed a [OSCURATO:PERSONA] ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 4274/2016, emessa dalla Corte d’appello di Napoli, pubblicata in data 1° dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, ha notificato a sua volta ricorso in data 8 aprile 2017, articolato in quattro motivi, avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Con citazione del 20/24 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima usufruttuaria e la seconda nuda proprietaria di un appartamento, e la seconda anche proprietaria di altro appartamento, entrambi compresi nel Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, convennero il Condominio ed il condomino [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Napoli per avere in restituzione la somma di € 10.000,00 anticipata in relazione all’esecuzione di lavori condominiali per la riparazione del sovrastante terrazzo comune di copertura, da cui derivano infiltrazioni nell’appartamento delle attrici. Con sentenza n. 7022/2013 del 31 maggio 2013 il Tribunale condannò il Condominio a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 5.000,00 anticipata ed a risarcire il danno di € 964,80 per uno dei due appartamenti, e condannò altresì il Condominio nonché [OSCURATO:PERSONA] a risarcire € 2.236,83 ad [OSCURATO:PERSONA] per l’altro appartamento, oltre interessi e rimborso spese. Propose appello il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, appello parzialmente accolto nella sentenza n. 4274/2016 della Corte di Napoli, la quale: ha “revocato” la condanna del Condominio al pagamento della somma di € 5.000,00; ha “posto a carico” del medesimo Condominio, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.236,83 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di proprietà di quest’ultima, ubicato al terzo piano dello stabile, da ripartirsi secondo criteri indicati nell’art. 1126 c.c.; 3) ha “posto a carico” del Condominio e di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 964,80 dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di proprietà di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 quest’ultima, ubicato al quarto piano dello stabile de quo, sempre da ripartirsi secondo criteri indicati nell’art. 1126 c.c. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I.In via pregiudiziale, in sede di notifica dell’avviso di udienza, è risultata la morte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, si riferisce, peraltro, della morte della stessa [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 5 ottobre 2020, e della morte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 25 novembre 2020, cui ha fatto seguito, come sempre si legge in memoria, la notificazione in data 2 febbraio 2021 di un “ricorso per cassazione in riassunzione per integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, eseguita “impersonalmente ex art. 303 c.p.c. entro un (1) anno dalla morte, in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] 115”. La cancelleria ha quindi proceduto a dare comunicazione dell’avviso d’udienza agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], senza che gli stessi abbiano provveduto alla nomina di un nuovo difensore, sicché vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 13/01/2006, n. 477; Cass. Sez. 3, 24/11/2009, n. 24681). Non F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 risultano dagli atti propri del giudizio di cassazione indirizzi diversi degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] cui inviare la comunicazione (arg. da Cass. Sez. 5, 09/08/2017, n. 19864). Nessun rilievo processuale svolge infine il “ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi” eseguito dal Condominio, atteso che la morte, della parte come del procuratore, non dà luogo all’interruzione del giudizio di cassazione (fra le tante, Cass. Sez. 1, 10/10/2007, n. 21133; Cass. Sez. 1, 20/09/2013, n. 21608). II. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mezzo pec del 10 gennaio 2017 ai procuratori del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115 e di [OSCURATO:PERSONA], agli indirizzi risultanti dal Reginde, ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012. Il ricorso e la procura in originale analogico sono poi stati tempestivamente depositati. Il ricorso, riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, non richiede la firma digitale dei difensori, né assume rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (cfr. Cass. Sez. Unite , 21/12/2020, n. 29175; Cass. Sez. 2, 29/10/2020, n. 23951). Non emergono vizi di nullità della notifica del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 10 gennaio 2017, sicché da essa decorreva il termine, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale. Il ricorso notificato per primo da [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 2017 assume, dunque, caratteri ed effetti d'impugnazione principale, in quanto esso ha determinato la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (art. 335 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115 in data 8 aprile 2017 si converte, riunito al primo, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità va esclusa per mancato rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini, breve o lungo, di impugnazione in astratto operativi (Cass. Sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695). III. Non avendo, come detto, il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115 notificato controricorso nel termine stabilito dall’art. 370 comma 1 c.p.c., rispetto al ricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 2017, esso non può presentare memorie (tra le tante, Cass. Sez. 5, 27/05/2009, n. 12381). È dunque inammissibile la memoria depositata il 17 febbraio 2022. IV. Non è stata peraltro depositata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'attestazione di conformità, sottoscritta con firma autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, della relata di notifica, dei messaggi di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna del 10 gennaio 2017 (riferendosi la prodotta attestazione in data 10 gennaio 2017 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla sola sentenza della Corte d’appello di Napoli). Non essendosi costituito [OSCURATO:PERSONA], ovvero uno dei destinatari della notifica del ricorso a mezzo PEC e non avendo depositato controricorso nemmeno il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, era onere della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della notifica entro la data dell'udienza (Cass. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22438). Conseguono le declaratorie di improcedibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di inammissibilità del ricorso proposto dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, compensandosi tra le parti costituite in ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] a Carbonara n. 115, Napoli, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1416/2017 Numero sezionale 454/2022 Numero di raccolta generale 9977/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b