CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15586/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma, via Tirso n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 1546/06/17, depositata il 13 novembre 201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1546/06/17 del 13 / 11 /201 7 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 154/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Savona (di Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Inammissibilità del ricorso.Cons. est. G.M. Nonno seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avversol’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento erastato emesso in ragione del fatto che la contribuente svolgeva l’attività di centro trasmissione dati (di seguito CTD) per la raccolta delle scommesse per conto di [OSCURATO:PERSONA], bookmaker avente sede in Malta e privo dei titoli amministrativi necessari per operare in Italia. 1.2. A seguito della determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta unica, calcolata con autonomo accertamento in ragione della raccolta media delle scommesse nella Provincia di Savona, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto alla rideterminazione del reddito della contribuente. 1.3. La CTR respingeva l’appello proposto dalla contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato, dando contezza «dei presupposti dell’imposta, delle attività istruttorie espletate e delle disposizioni normative applicate nella fattispecie», ben potendo l’ufficio fare proprie le risultanze dell’attività ispettiva svolta dalla Guardia di finanza; b) il CTD non era estraneo all’attività svolta dal bookmaker, partecipando alla gestione dell’attività di gioco; c) la legittimazione ai fini dell’imposta unica determinava la soggettività passiva anche ai fini dell’imposta sui redditi; d) poiché le attività di gioco erano operazioni esenti a fini IVA, non sussisteva il pericolo di doppia imposizione; e) la contestazione della contribuente concernente l’adozione, da parte dell’Ufficio, di un meccanismo doppiamente presuntivo era nuova e, pertanto, inammissibile. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.Cons. est. G.M. Nonno 3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è stato proposto e notificato nei confronti di ADM sebbene l’avviso di accertamento impugnato sia stato emesso dall’Agenzia delle entrate, come si evince dallo stesso tenore del ricorso per cassazione nonché dalla sentenza impugnata, emessa chiaramente nei confronti di quest’ultima agenzia. 1.1. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, avendo la ricorrente evocato nel presente giudizio un soggetto allo stesso estraneo e non legittimatopassivamente. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 84.911,00. 2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la Cons. est. G.M. Nonno sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a nor