Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39495/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: riproduttivi di identica censura formulata in sede di gravame e manifestamente infondati risultano il primo ed il secondo motivo con cui si assume l'illogicità della motivazione quanto a destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, fondata dalla Corte di appello, parimenbp al giudice di primo grado, su plurimi elementi significativi di cui si assume, apoditticamente, la illogicità ed irrilevanza; analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte di appello condiviso e pertanto, effettuato pertinente e consentito rinvio alla decisone di primo grado nella parte in cui il numero di dosi ricavabili dalle stupefacente è stato ritenuto preponderante (oltre 500), e ciò al netto della genericità del motivo visto che la difesa si limita ad enunciare principi di diritto, senza alcun rfferimento alla decisione impugnata; adeguato risulta quanto rilevato dalla Corte di merito circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche fondata sui numerosi precedenti penali, ritenendo, pertanto, sub-valenti le allegazioni della difesa a sostegno della richiesta, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che quanto al ricorso della Mossuto: riproduttivi di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello e declinati in fatto risultano il primo ed il secondo motivo in ordine alla partecipazione nel reato, avendo la Corte di appello apprezzato la complessiva ed unitaria condotta accertata ritenendo, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il rallentamento in aperta eticltIve109 1 deiret" , campagna • imputati he avevano con loro i soldi e lo stupefacente)fosse funzionale ad un imminente occultamento dello stesso, così da rappresentare una unità di intenti, corroborata dal rinvenimento di attrezzi nella comune abitazione ,che esclude la prospettata mera connivenza; generico risulta il terzo motivo che riproduce critiche astratte senza alcun confronto con la decisione impugnata (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: riproduttivi di identica censura formulata in sede di gravame e manifestamente infondati risultano il primo ed il secondo motivo con cui si assume l'illogicità della motivazione quanto a destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, fondata dalla Corte di appello, parimenbp al giudice di primo grado, su plurimi elementi significativi di cui si assume, apoditticamente, la illogicità ed irrilevanza; analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte di appello condiviso e pertanto, effettuato pertinente e consentito rinvio alla decisone di primo grado nella parte in cui il numero di dosi ricavabili dalle stupefacente è stato ritenuto preponderante (oltre 500), e ciò al netto della genericità del motivo visto che la difesa si limita ad enunciare principi di diritto, senza alcun rfferimento alla decisione impugnata; adeguato risulta quanto rilevato dalla Corte di merito circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche fondata sui numerosi precedenti penali, ritenendo, pertanto, sub-valenti le allegazioni della difesa a sostegno della richiesta, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che quanto al ricorso della Mossuto: riproduttivi di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello e declinati in fatto risultano il primo ed il secondo motivo in ordine alla partecipazione nel reato, avendo la Corte di appello apprezzato la complessiva ed unitaria condotta accertata ritenendo, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il rallentamento in aperta eticltIve109 1 deiret" , campagna • imputati he avevano con loro i soldi e lo stupefacente)fosse funzionale ad un imminente occultamento dello stesso, così da rappresentare una unità di intenti, corroborata dal rinvenimento di attrezzi nella comune abitazione ,che esclude la prospettata mera connivenza; generico risulta il terzo motivo che riproduce critiche astratte senza alcun confronto con la decisione impugnata (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 39495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris