CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13725-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.VI.P. S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, elegge domicilio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso la sede legale dell'Istituto - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 158 del 2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 3 marzo 2020 e pubblicata il 17 marzo 2020 (R.G.N. 494/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza del 30 giugno 2016, n. 13459, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall'INAIL e, per l'effetto, ha cassato la pronuncia della Corte d'appello di Torino n. 1328 del 2009, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Cuneo e, in particolare, la condanna dell'INAIL alla restituzione dei premi pagati in eccedenza negli anni 1995/1997. Per quanto ancora rileva, questa Corte ha osservato: «Nella fattispecie, invero, non si tratta di aiuti individuali già versati, giacché l'INAIL non ha effettuato un pagamento, atto giuridico in senso stretto che presuppone Vanimus so/vendi, ma si è limitato ad eseguire un comando giudiziale cogente, che ha contestualmente impugnato, anche in questa sede, contestando il diritto della impresa al beneficio. È dunque evidente la inconfigurabilità di un pagamento e a fortiori di un atto di concessione di aiuti. Può dunque pervenirsi ad un primo approdo, nel senso che nella fattispecie di causa, trattandosi di "pagamenti di aiuti in essere" deve trovare piena applicazione lo ius superverdens, restando invece inconferenti le successive statuizioni della Commissione in punto di recupero. Occorre - poi - dare conto del fatto che la decisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sul piano generale il regime delle agevolazioni, lascia ferma la legittimità dell'intervento legislativo allorquando ricorra alternativamente una delle seguenti evenienze, da valutarsi a livello della singola impresa: - L'aiuto individuale rientra nei limiti del regolamento de minimis applicabile (regolamento della Commissione UE nr. 1407/2013 ovvero regolamento 717/2014 per il settore della pesca ed acquacoltura): punto 115 ed art. 2 della decisione. L'aiuto individuale può beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b T.F.U.E.: punto 132 della decisione. In ambedue le eventualità si impone un accertamento di fatto sicché - in applicazione dei principi di cui in premessa - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio». 2.- Con sentenza del 16 febbraio 2017, n. 4129, questa Corte, in accoglimento del ricorso dell'INPS, ha cassato la pronuncia della Corte d'appello dì Torino, pubblicata il 10 ottobre 2010, che aveva confermato la statuizione di primo grado del Tribunale di Alba, con la condanna dell'INPS a restituire a CAPETTA I.VI.P. s.p.a. il 90% dei contributi versati nel triennio 1994 - 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per quanto ancora interessa nel presente giudizio, questa Corte ha osservato che: «le agevolazioni previste dalla legge n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso e con riferimento ai contributi INPS, Cass.n. 21897 del 2016); ed è appena il caso di ricordare che, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell'aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l'aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. Standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06). Tanto premesso e rilevato che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l'azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 13458 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione». 3.- Dopo le menzionate sentenze di questa Corte, i giudizi sono stati riassunti dall'INAIL e dall'INPS e sono stati decisi dalla Corte d'appello di Torino con sentenza pubblicata il 17 marzo 2020 (n. 158), che ha condannato CAPETTA I.VI.P. s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] - a restituire all'INPS la somma capitale di Euro 388.386,39 e all'INAIL la somma capitale di Euro 43.823,90, con gl'interessi di legge dalle date dei pagamenti, ha compensato le spese del primo grado, dell'appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio e ha posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti. La sentenza della Corte territoriale s'incentra sui seguenti rilievi: a) si tratta di pagamenti di aiuti in essere, e non di aiuti già concessi; b) la società CAPETTA I.VI.P. s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA], Comune interessato dall'alluvione, ha subito un danno che la relazione peritale ha stimato in Euro 1.507.795,91; c) la società non può fruire del regime de minimis, in quanto ha già ottenuto dall'INPS, in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, l'importo di Euro 871.856,07 e dall'INAIL l'importo di Euro 92.561,70 e ha già conseguito contributi per Euro 259.000,00: tali importi determinano il superamento della soglia massima prevista dal Regolamento 1407/2013, richiamato dalla decisione della Commissione; d) la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno dev'essere valutata con riferimento all'ammontare del danno subito (art. 107, paragrafo 2, lettera b, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea); e) il consulente tecnico d'ufficio, designato nel giudizio d'appello, ha accertato che il danno residuo, devalutato al triennio 1995-1997 e al netto degli aiuti già conseguiti dalla società, ammonta ad Euro 480.673,29, i contributi oggetto della richiesta di ripetizione ammontano ad Euro 820.321,88 e i premi ad Euro 92.561,70; f) nel raffronto tra il danno causato dall'alluvione e gli aiuti ricevuti, il rimborso dei contributi INPS e dei premi INAIL va considerato in base all'importo capitale riferito agli anni 1995-1997 e non già devalutando le somme pagate da INPS e INAIL in data successiva in virtù di sentenze sfavorevoli; g) vi è quindi una "sovracompensazione" pari ad Euro 432.210,29: la società dovrà restituire all'INPS l'importo di Euro 388.386,39 e all'INAIL l'importo di Euro 43.823,90. 4.- Con ricorso notificato 1'11 maggio 2021 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria, CAPETTA I.VI.P. s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino 5.- L'INPS e l'INAIL resistono con separati controricorsi. 6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 7.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- CAPETTA I.VI.P. s.p.a. articola tre motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la società deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, regolamento richiamato dall'art. 3 della decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015 e menzionato nel ricorso in connessione con l'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La sentenza impugnata non avrebbe considerato che, degli esborsi indebiti per contributi previdenziali e premi assicurativi, è stata ottenuta la restituzione «a distanza di venti anni e più dall'alluvione». Tale fattispecie non potrebbe essere equiparata a quella di chi abbia beneficiato nell'immediato dello sgravio, lucrando da subito il vantaggio attribuito dalla legge. Nell'omettere la devalutazione delle somme ottenute in virtù di un titolo giudiziale alla data in cui i contributi sono stati pagati in eccesso (triennio 1995- 1997), la Corte territoriale avrebbe posto a raffronto grandezze eterogenee. 1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 3 della decisione (UE) 2016/195, dell'art. 50 del regolamento (UE) 2014/651 e dell'art. 107 TFUE. La sentenza d'appello è censurata per aver qualificato come un vantaggio per l'impresa i minori interessi sui mutui ottenuti dall'impresa per far fronte ai danni arrecati dall'alluvione. Minori interessi che si configurerebbero pur sempre come un costo.1.3.- Con l'ultima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione (UE) 2016/195, in relazione all'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 2200 cod. civ. e all'art. 3 Cost. Nel condannare la società alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza, la Corte di merito avrebbe violato le disposizioni menzionate, che vietano il recupero degli aiuti di Stato concessi per calamità naturali verificatesi più di dieci anni addietro. 2.- Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dall'INPS nel controricorso. L'eccezione dev'essere disattesa. Colgono nel segno le osservazioni che la parte ricorrente ha svolto nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio. 2.1.- Nel caso di specie, l'impugnazione per cassazione della sentenza d'appello è assoggettata al termine annuale, come la stessa parte controricorrente riconosce (pagina 4 del controricorso). L'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo che il ricorso per cassazione non possa essere più proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La sostituzione dell'originario termine annuale si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009). A tal fine, si deve avere riguardo all'originario atto introduttivo (Cass., sez. VI-III, 1° dicembre 2021, n. 37750), nel caso di specie antecedente al 4 luglio 2009. 2.2.- Si deve poi considerare che la sentenza della Corte d'appello di Torino è stata pubblicata il 17 marzo 2020 e che, per effetto dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato sospeso «il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», ivi compresi anche i termini per le impugnazioni. La sospensione, disposta originariamente dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è stata poi prorogata all'il maggio 2020 in virtù dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40. L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 puntualizza che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sia differito alla fine di detto periodo. 2.3.- A fronte di un termine annuale per l'impugnazione che ha ripreso a decorrere il 12 maggio 2020, si deve reputare dunque tempestivo il ricorso che, per ammissione della stessa parte controricorrente, è stato notificato l'11 maggio 2021. 3.- Prioritario, in ordine logico, è l'esame del terzo motivo, che contesta in radice il diritto di recuperare gli aiuti concessi per calamità risalenti a oltre dieci anni prima. Con la decisione del 14 agosto 2015, la Commissione ha affermato, con riguardo agli aiuti concessi a singoli beneficiari nelle aree colpite da calamità naturale oltre dieci anni prima della data di adozione della sua decisione, che sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare (punto 156), giacché i singoli beneficiari potrebbero non disporre più della documentazione contabile (Cass., sez. lav., 13 febbraio 2017, n. 3721). 4.- Il motivo è inammissibile in tutti i profili in cui si articola. 5.- L'inammissibilità si coglie, anzitutto, nel tentativo di ridiscutere le statuizioni che questa Corte ha reso, nella fase rescindente, con la sentenza n. 13459 del 2016, escludendo la riconducibilità degli aiuti al novero di quelli già concessi. Si deve ribadire che, alla fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, non si attagliano le considerazioni sull'assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti concessi e sulla conseguente esenzione dello Stato dall'obbligo di recupero. Invero, «non si tratta di aiuti concessi ma di aiuti in essere giacché la loro concessione è sub iudice» (fra le molte, sul tema, Cass., sez. lav., 5 settembre 2017, n. 20773). INPS e INAIL, difatti, non hanno effettuato alcun pagamento, atto giuridico in senso stretto che postula l'animus so/vendi, e si sono limitati a eseguire una sentenza di condanna, contestando recisamente il relativo obbligo. Non si configura, pertanto, un atto di concessione degli aiuti, come questa Corte ha ritenuto in molteplici occasioni, nel decidere controversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 25 gennaio 2017, n. 1901). Tale interpretazione non si discosta dal tenore letterale della decisione del 14 agosto 2015, in quanto il punto n. 156 «ha riguardo agli aiuti già concessi "nel quadro delle misure in oggetto", cioè in forza delle agevolazione fiscali e contributive previste dalla legislazione interna anziché di pagamenti effettuati per effetto di una sentenza e non della legge di aiuto» (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2022, n. 36551, nell'esame di una censura formulata in termini affini). 6.- Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui dubita della legittimità costituzionale della normativa, nell'interpretazione accreditata da questa Corte, in ragione della genericità delle argomentazioni addotte a sostegno del paventato contrasto con la Carta fondamentale. La diversità tra le due fattispecie poste a raffronto, che attengono alla concessione di aiuti e all'esecuzione di un comando giudiziale, emerge ictu °cui/ e priva di consistenza il dubbio di legittimità costituzionale che il motivo prospetta in relazione all'art. 3 Cost., qualificando il principio di eguaglianza come controlimite da contrapporre al recepimento della decisione. L'esenzione dal recupero è configurata dalla decisione n. 195 del 2016 come una deroga circoscritta al generale e tassativo obbligo di recuperare gli aiuti difformi dalla normativa europea, volta a perseguire interessi generali meritevoli di tutela, e non può dunque essere estesa in via interpretativa a ipotesi diverse da quelle tipizzate, né può assurgere a idoneo termine di paragone per avvalorare la violazione dell'art. 3 Cost. 7.- Si deve ribadire, pertanto, che si controverte su "pagamenti di aiuti in essere". A tale riguardo, la decisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sul piano generale il regime delle agevolazioni, ha lasciato ferma la legittimità dell'intervento legislativo allorquando l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento de minimis applicabile (punto 115 della decisione), ovvero possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (punto 132 della decisione). Per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi. 8.- Tali considerazioni, a più riprese espresse da questa Corte, inducono a respingere anche le censure mosse con il primo e con il secondo motivo, che sottendono questioni omogenee. 9.- La Corte territoriale muove dalla disamina della giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nell'annettere rilievo al danno effettivo, defalcando gli aiuti ricevuti. Per questa via, si scongiura il rischio della "sovracompensazione", che determinerebbe l'incompatibilità dell'aiuto con il diritto dell'Unione europea. Anche l'approfondimento istruttorio esperito in fase di rinvio si pone in consonanza con tali premesse. I giudici d'appello si sono conformati alle indicazioni vincolanti fornite nella fase rescindente da questa Corte, alla luce dello ius superveniens rappresentato dalla decisione della Commissione. 10.- Con apprezzamento di fatto, sorretto da una motivazione immune da mende logiche e giuridiche, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi richiamati, ponderando tutti gli elementi di prova disponibili, inquadrati grazie all'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio disposta in fase d'appello. Con indagine ad ampio spettro, la Corte di merito, nella fase di rinvio, ha tenuto nel debito conto sia l'ammontare effettivo del danno che il complesso dei benefici conseguiti dall'impresa. Tale considerazione onnicomprensiva risponde all'esigenza di apprezzare l'effettiva deminutio patrimonii, in armonia con le prescrizioni del diritto dell'Unione europea e con la decisione della Commissione che le ha applicate. Corretta appare, in particolare, la metodologia prescelta dalla Corte territoriale, che ha demandato al consulente tecnico d'ufficio il compito di valutare tanto il danno quanto l'importo globale degli aiuti ricevuti «alla data di presentazione della domanda amministrativa (31 luglio 2007) al fine di quantificare in maniera omogenea l'eventuale ammontare residuo dei danni in misura eccedente quella del1R/misur di aiuto già fruite» (cfr. l'articolato quesito, riprodotto alla pagina 14 della sentenza impugnata). Questa Corte, in altro giudizio, che trae sempre origine dal recupero degli aiuti di Stato correlati all'alluvione piemontese, ha ritenuto esente da censure la scelta della Corte d'appello di Torino di operare la quantificazione «al tempo della domanda amministrativa di rimborso del 90% dei contributi previdenziali "ai fini di procedere ad un raffronto monetariamente omogeneo con gli aiuti"» (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2022, n. 36550). Nella medesima prospettiva, volta a comparare grandezze omogenee, si iscrive l'ulteriore specificazione del quesito, che ha affidato al consulente tecnico d'ufficio il compito di devalutare il danno residuo al triennio dei contributi oggetto dello sgravio, «assumendo il valore medio tra gli importi devalutati in relazione a ciascuno degli anni 1995-1996-1997, al fine di operare il raffronto previsto dall'art. 117 co.2 lett. B) TFUE e determinare se ed in quale misura l'ammontare degli importi rivendicati a titolo di contributi INPS e premi INAIL rientri nel regime di esenzione di cui all'articolo 107 citato» (pagina 15 della sentenza impugnata). Che siano state comparate grandezze omogenee e che sia stato così valutato il danno effettivo, scevro da ogni sovracompensazione, emerge anche dalla motivazione della Corte di merito in punto di complessiva quantificazione del danno: dal danno subito, rivalutato, sono stati detratti gli aiuti finanziari, egualmente rivalutati, e la differenza è stata devalutata al triennio 1995-1997 al fine di «confrontare dati omogenei» (pagina 15 della sentenza impugnata). Poste tali premesse, si possono scrutinare la prima e la seconda critica, che si palesano infondate. 11.- Quanto al primo mezzo, muove dall'erronea premessa che i giudici d'appello abbiano comparato grandezze incommensurabili, con particolare riguardo agli sgravi contributivi. Posta la premessa metodologica che impone di raffrontare dati comparabili, la sentenza impugnata si sofferma sulla particolarità degli sgravi ottenuti ope iudicis e ne approfondisce le implicazioni ai fini della valutazione della reale deminutio patrimonii. Anche gli sgravi contributivi devono essere defalcati, in quanto si configurano come una compensazione concernente l'alluvione. La sentenza impugnata ha defalcato dall'importo del danno devalutato al triennio 1995-1997 i contributi restituiti in forza d'una posteriore sentenza provvisoriamente esecutiva. La Corte di merito offre analitico riscontro ai rilievi che l'odierna ricorrente ha mosso soltanto all'udienza di discussione sulle modalità con cui tale operazione aritmetica dev'essere attuata (pagina 16), con una disamina che resiste alle critiche veicolate con il primo motivo. L'importo dei contributi - ha soggiunto la Corte torinese - è stato già preso in considerazione dalla sentenza che ne ha disposto la restituzione con riguardo al periodo in cui i contributi, oggetto di restituzione, sono stati versati e dunque non dev'essere né rivalutato né devalutato (pagine 17 e 18 della sentenza d'appello). L'agevolazione, che occorre scorporare, è l'esonero, riferito all'importo di premi e contributi dovuti nel 1995-1997, poiché a questa agevolazione lo Stato si è sobbarcato, riservando alle imprese colpite dalla calamità un trattamento differenziato potenzialmente lesivo dell'equilibrio di mercato. Periodo che non irragionevolmente il giudice assume come termine di paragone nella valutazione dell'effettività del pregiudizio, nella necessaria comparazione con la posizione dell'ente che ha rimborsato i contributi. Tale prospettiva considera la parte che ha pagato i contributi, adempiendo a un obbligo di legge correlato a determinate annualità, e l'Istituto che, per effetto di una sentenza esecutiva, restituisce una cospicua parte dei contributi versati dall'impresa e riferiti alle annualità pregresse, con aggravio degl'interessi a compensazione del danno da ritardo (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata). Sulla base di tali premesse la Corte di merito, nel riallacciarsi a un proprio precedente, compie una disamina incentrata sulle particolarità del titolo giudiziale che ha condannato INPS e INAIL alla restituzione e sulla disciplina che presiede al versamento dei contributi. Tale metodologia di calcolo, calibrata sulla peculiarità dei benefici di cui si discute, è funzionale a rendere ragione in fatto di quella che è la concreta deminutio patrimonii, apprezzata in modo circostanziato, e non si pone in contrasto con le enunciazioni di principio di questa Corte e con la decisione della Commissione, che prescrive un accertamento rigoroso dei presupposti di legittimità degli aiuti concessi anche alla luce della realtà del pregiudizio sofferto, rapportata alle somme ricevute a titolo di ristoro. Tali elementi sono pur sempre devoluti al vaglio del giudice di merito, chiamato a soppesarli in modo da dar conto con prudente apprezzamento, come avviene nel caso di specie, delle complesse variabili che vengono in rilievo. 12.- Infondato, infine, è il secondo motivo. 12.1.- È coerente con le indicazioni di questa Corte e con la decisione della Commissione la scelta dei giudici d'appello di tener conto anche delle agevolazioni correlate ai finanziamenti concessi alle imprese, in quanto di tali agevolazioni lo Stato s'è fatto carico, allo scopo di sovvenire alle esigenze delle imprese e di alleviarne gli oneri. Come traspare dalla decisione della Commissione (punto 137), il recupero degli aiuti illeciti mira a rimuovere il vantaggio di cui l'impresa abbia goduto rispetto a quelle concorrenti. La necessità di defalcare le agevolazioni, nella circoscritta misura in cui hanno creato condizioni di favore rispetto a quelle ordinarie, si raccorda proprio al ripristino dell'originario equilibrio di mercato. Da quest'angolazione, la Corte ha ponderato, con un'indagine esaustiva, «benefici fiscali e contributivi, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato (in base a documentazione [OSCURATO:PERSONA] in atti), provvedendo in quest'ultima ipotesi a determinare il vantaggio economico di cui ha beneficiato l'impresa in relazione al tasso di interesse che mediamente veniva, all'epoca, applicato dagli istituti di credito in relazione a finanziamenti del medesimo importo» (pagina 14). Sempre allo scopo d'individuare il decremento patrimoniale sofferto anche alla luce delle misure apprestate per porvi rimedio, la Corte di merito ha analizzato le condizioni di favore accordate nei finanziamenti alla parte ricorrente, raffrontandole con le condizioni usualmente praticate dal mercato, in difetto del sostegno statale. Tale valutazione, lungi dal generare una commistione tra costi e benefici, è ancorata a dati economici oggettivi che rispecchiano le dinamiche del mercato e non sono stati neppure adeguatamente confutati dalla parte ricorrente. La fattispecie è stata dunque vagliata dai giudici d'appello in linea con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte e l'apprezzamento compiuto non incorre nei vizi denunciati con il secondo mezzo. 13.- La peculiare complessità delle questioni dibattute giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 14.- In base all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso impone di dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.