CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 15457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16997/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa DOVALUE S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi da l l ’ avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidental i – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7790/2019depositata il 12/12/2019 . Ad. 20/04/2023 CC R.g. 16997 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 20/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , quale cessionaria del credito, impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 7790 del 12/12/2019 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone, che aveva accolto l’azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della vendita, da parte di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e in favore di Cristina e [OSCURATO:PERSONA], stipulata per atto pubblico notarile in data 22.7.2008 (trascritt a in data 0 1 / 08 / 2008) avente ad oggetto l’immobile, consistente in un appartamento, sito in Ceccano (FR) censito al catasto fg. 10 mapp. 668 sub.5. Antonio, Cristina e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], r esistono con controricorso , contenente ricorso incidentale condizionato,affidato a un unico motivo. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. La ricorrente ha depositato memorianel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901 cod. civ., per erroneità della sentenza, in ragione del fatto che la Corte di a ppello h a disatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione degli elementi che configurano l’evento di dan no, non avendo considerato che ai fini dell’azione revocatoria rileva anche la sola variazione qualit ativa del patrimonio del soggetto obbligato e quindi, nella specie dei fideiussori della E.B.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ossia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. 16997 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo mezzo deduce, inoltre, che a fronte della motivazione della prima parte della sentenza d’appello, che aveva ritenuto che i Micheli non avessero offerto la prova che l’alienazione di un loro cespite fosse l’unico mezzo per ripianare l’esposizione con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., vi fosse un contrastocon la seconda parte d ella stessa motivazione, laddove si afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato che vi era stata una diminuzione qualitativa e (o) quantitativa del patrimonio dei Micheli. Il secondo mezzo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio c he è stato oggetto di discussione tra le parti , a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c od . p roc. c iv . , individuato nell’assoggettamento dell’immobile oggetto della compravendita a vincoli ipotecari e segnatamente all’ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia mutuo (iscrizione del 29 / 05 / 2001) all’ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo ( iscrizione del 19/09/2003) e pignoramento immobiliare (trascrizione del 29/03/2005). Il primo motivo è infondato, non risultando contraddi ttoria la sentenza d’appello, poiché la Corte territoriale ha, con valutazione di merito, escluso che vi fosse una prova effettiva della diminuzione patrimoniale dei Micheli e quindi che non si fosse concretizzato l’evento di danno, in quanto, a fronte di una residu a consistenza patrimoniale derivante dalla proprietà di ulteriori cespiti immobiliari, consistenti in terreni e un altro appartamento, il credito dell’[OSCURATO:SOCIETA]., pari a poco più di centosedicimila euro, eraancora adeguatamente garantito dai residui beni degli stessi. Il primo motivo di ricorso non censura adeguatamente l’affermazione decisoria della sentenza in punto di destinazione della somma ricavata dall’alienazione del detto cespite immobiliare Ad. 20/04/2023 CC R.g. 16997 del 2020; estensore: C. Valle a fare fronte a un debito scaduto, facente capo ad altra banca, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione a detto profilo la motivazione della sentenza è coerente anche con le più recenti affermazioni di questa Corte, atteso che la Corte territoriale ha comunque ritenuto che la restante parte del patrimonio dei Micheli garantiva adegua tamente la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01) , in quanto, a pag. 5, la Corte d’appello ha affermato che già al momento della proposizione della domanda risultava che altro immobile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era stato liberato dal vincolo ipotecario che lo gravava in favore di altro istituto di credito ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) come diretta conseguenza dell’intervenuto pagamento con il denaro ricavato dalla vendita del luglio del 2008. La sentenza impugnata enumera, peraltro, anche ulteriori beni immobili, consistenti in appezzamenti di terreno, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],e di cui alla visura catastale prodotta dalla stessa banca che aveva proposto l’azione revocatoria. Tanto costituisce motivazione adeguata sia in punto di insussistenza dell’evento di danno, sia di residua consistenza del patrimonio dei debitori, quali fideiussori. Il primo motivo del ricorso principale è,pertanto , infondato. Il secondo motivo èin mass ima parte inammissibile, in quanto non riproduce adeguatamente gli atti processuali di parte dai quali dovrebbe risultare che la questione concernente le ipoteche e il pignoramento era stata sottoposta al dibattito giudiziale. Il secondo mezzo, inoltre, nu lla dedu ce su lla circostanza, adeguatamente allegata in controricorso, che l’ipoteca volontaria dell’anno 2001 era stata iscritta in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (e precisamente il contratto che la concedeva era stat o sottoscrittonegli stessi locali di detto ente creditizio, in Frosinone), Ad. 20/04/2023 CC R.g. 16997 del 2020; estensore: C. Valle banca che successivamente era entrata a far parte del gruppo bancario [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, l’ipoteca iscritta nell’anno 2001 garantiva le stesse ragioni di credito della banca che aveva agito in revocatoria, cosicché questa non poteva dolersi dell’alienazione del cespite immobiliare assoggettato all’azione revocatoria. L’iscrizione ipotecaria dell’anno 2005, presa in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era, viceversa, venuta meno a seguito dell’adempimento, da parte dei Micheli, del debito nei confronti di detto istituto bancario, a seguito dell’alienazione, del luglio 2008,del bene immobile che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intesoassoggettare a revocatoria. Il secondo motivo è, pertanto, in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorso principale è, per quanto motivato, rigettato. Il ricorso incidentaledi Antonio, Cristina e [OSCURATO:PERSONA], volto a contrastare l’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale, mediante richiamo del l’orientamento di legittimità in tema di revocatoria ordinaria, così contrasta ndo l’assunto della ricorrente principale in punto di prova dell’assoluta necessità dell’alienazione al fine di procurarsi il denaro per fare fronte al debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , è assorbito, in quanto espressamente qualificato come condizionato dalla stessa difesa dei Micheli. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale, e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Il rigetto del ricorso principale , con assorbimento dell’incidentale, comporta che, a i sensi dell ’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrent e principale , dell ’ ulteriore importo a titolo di Ad. 20/04/2023 CC R.g. 16997 del 2020; estensore: C. Valle contributo unificato pari a quello per il ricorso principale , a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se eventualmente dovuto . P.Q.M. Rigetta il ricorsoprincipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 se eventualmente dovuto . Riserva deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc