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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2020

Cassazione n. 26872/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19205/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 175/2020 depositata il12.5.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ni propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 175 del 2020, pubblicata dalla Corte d'appello di Trieste il 12.5.2020.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di interesse in questa sede: [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva un contratto preliminare di acquisto di un immobile ancora da costruire cui accedeva una polizza fideiussoria che garantiva l'acquirente da una serie di rischi, tra i qualiil rischio del verificarsi di una situazione di crisi a carico della costruttrice-venditrice.

Intervenuto il fallimento della società costruttrice, non avendo dichiarato il curatore la volontà di subentrare nel contratto, il Corazza escuteva la garanzia chiede ndo alla compagnia di assicurazioni la restituzione dell'importo versato a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'immobile, pari a 112.000 €. e, in mancanza di uno spontaneo pagamento, otteneva undecreto ingiuntivo per l'importo indicato.

La compagnia di assicurazioni si opponeva, sostenendo che il contratto preliminare si era in realtà risolto prima del fallimento e quindi che la mancata conclusione del contratto definitivo di acquisto non era dipesa dal fallimento del costruttore. il tribunale rigettava l'opposizione, osservando che la circostanza addotta dalla compagnia di assicurazioni, ovvero che l'immobile oggetto del preliminare fosse già uscito dal patrimonio della società costruttrice al momento del fallimento perché trasferito a un altro soggetto rispetto al signor Corazza, era stata eccepita tardivamente, solo nella prima memoria istruttoria .

I l tribunale ritiene comunque la circostanza ininfluente , atteso che l'efficacia della fideiussione cessa soltanto nel momento del trasferimento dellaproprietà al promissario acquirente e non ad un terzo.

Anche l'appello della [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato.

La sentenza d’appello confermava trattarsi di eccezione tardiva , perché fondata su un fatto nuovo, introdotto con la prima memoria difensiva, che quindi non costituiva né una precisazione né una modificazione della domanda, che avrebbero potuto ritenersi consentite.

Indica il fatto nuovo ne ll'accordo risolutorio intervenuto tra il Corazza e la società venditrice: aggiunge in proposito la corte d’appello che, comunque, stava alla compagnia di assicurazioni provare la fuoriuscita dell'immobile dal patrimonio della società venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre l’onerata non aveva prodotto né il contratto di vendita a terzi e neppure altro contratto in forma scritta da cui risultasse il trasferimento a terzi della proprietà dell'appartamento.

Al contrario, la corte d’appello osservava che dalla documentazione ipocatastale prodotta dalla compagnia di assicurazioni l’appartamento che avrebbe dovuto acquistare il Corazza risultava radicalmente soppresso, per cui, lungi dal risultare trasferito a terzi, la possibilità del suo trasferimento sia a terzi che al promittente acquirente doveva ritenersi definitivamente preclusa dal fatto che l'appartamento non era stato e non sarebbe mai stato realizzato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivola ricorrente denuncia la violazione o erronea interpretazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.122 del 2005 in particolare dell'articolo 1, lettera c) e dell'articolo 3 del predetto decreto.

Il motivo ripercorre la normativa della quale denuncia la violazione sottolineando che essa indica quali condizioni di operatività della garanzia la ricorrenza di una situazione di crisi, consistente nel pignoramento dell'immobile oppure nella sottoposizione della venditrice a procedura concorsuale e la declaratoria della volontà del beneficiario e o del curatore del fallimento delvenditore di non volere dare esecuzione al preliminare.

Sostiene la compagnia di assicurazioni le condizioni di legge indicate non si sono verificate perché non sarebbe stata la società costruttrice a non vol er dare esecuzione al preliminare ma l'immobileera già fuoriuscito dal patrimonio del venditore prima del fallimento.

Torna a sostenere che il mancato trasferimento della proprietaria dell'immobile non era da attribuirsi alla volontà della venditrice o alla impossibilità della venditrice di effettuarlo,quanto alla mancanza ormai nell'attivo fallimentare del bene.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112,115,116 e 163 nn. 4 e 5, nonché 167 e 183 c.p.c.; denuncia la falsa applicazione delle norme sul processo là dove la corte d’appello ha ritenuto tardivamente formulato il rilievo per cui l'immobile fosse già uscito dal patrimonio della società costruttrice al momento del fallimento.

Sostiene che in realtà, presa visione della difesa del signor Corazza e della sua comparsa di costituzione, [OSCURATO:PERSONA] già alla prima udienza deduceva che la mancata stipula del rogito era dipesa dall'alienazione dell'immobile da parte del costruttore prima del fallimento in virtù di un accordo risolutorio o convenzione di rescissione del preliminare sottoscritta dal Corazza, cui sarebbe seguita una nota di accredito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore dello stesso Corazza.

A quella stessa prima udienza il Corazza aveva contestato la conformità all'originale del documento, prodotto solo in copia, e di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva formula to istanza di esibizione dell'originale della scrittura e di verificazione della stessa, aggiungendo che comunque non aveva nessuna importanza l'esistenza nè la prova di un accordo risolutorio perché quello che era importante era che l'immobile fosse stato trasferito per un motivo diverso rispetto alla situazione di crisi della costruttrice, e cioè perché era stato già venduto a un terzo, ovvero per un motivo non coperto dalla garanzia legata al rischio del dissesto delle imprese costruttrici e alla assicurazione obbligatoria a tutela degli acquirenti prevista dalla legge.

Sottolinea ancora la ricorrente che le contestazioni del Corazza non si erano affatto appuntate sulla dedotta fuoriuscita dell'immobile oggetto del preliminare dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma si erano concentrate solo sul negare che ciò fosse dovuto ha un valido accordo risolutorio.

Aggiunge anche che la compagnia di assicurazione aveva comunque prodotto la documentazione ipocatastale da cui risultava l'alienazione del bene a terzi prima del fallimento, anch'essa travisata dalla Corte d'appello,che avrebbe letto da quei documenti che l'immobile che avrebbe dovuto essere trasferito al Corazza in realtà non era stato trasferito a terzi ma era stato soppresso.

Sostiene la compagnia di assicurazioni che questa affermazione si porrebbe in violazione delle norme sull'apprezzamento delle prove perché dall’esame dei documenti emergerebbe la soppressione di altra parte dell'immobile da costruire.

Con il terzo motivo la compagnia di assicurazione deduce la violazione dell'articolo 360,numero 5, c.p.c.

Il fatto decisivo del quale la Corte d'appello avrebbe omesso la considerazione sarebbe rappresentato proprio dalla inesistenza dell'immobile nel patrimonio della fallit a alla data della declaratoria del fallimento.

Quindi la corte d’appello avrebbe mal considerato la non ricorrenza della situazione di crisi legittimante l’ escussione della garanzia.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile,perché si fonda su una implicita richiesta di rinnovazione e diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

La linea difensiva della compagnia di assicurazione è stata ed è esclusivamente attestata sul contestare che si sia verificato il fatto coperto dall'assicurazione ovvero l'impossibilità di trasferire la proprietà dell'immobile costruendo al Corazza a causa del fallimento della società costruttrice, perché al momento del fallimento l'immobile sarebbe stato già trasferito a terzi con l’accordo dello stesso Corazza.

Questa affermazione di base è ulteriormente circostanziata dalla compagnia di assicurazioni là dove assume che l’immobile sarebbe stato trasferito a terzi sulla base di un accordo risolutorio tra la costruttrice e l'acquirente Corazza.

Tuttavia la Corte d'appello ha escluso che fosse in atti la prova di un accordo risolutorio, avendo la compagnia di assicurazione prodotto solo una copia della scrittura, che è stata disconosci uta dal firmatario ovvero il promittente acquirente.

Inoltre, la corte d’appello, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa compagnia di assicurazioni, ha tratto una conclusione del tutto contrastante con la tesi dell’attuale ricorrente, ovvero che l’appartamento oggetto del preliminare non è mai stato costruito, essendo stato addirittura soppresso nel progetto definitivo.

Per questo motivo ha affermato che l'acconto versato dal promittente acquirente dovesse essergli restituito , ed in particolare che egli avesse diritto a richiederlo, in virtù della polizza a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, dalla compagnia di assicurazioni ricorrente.

Tutte le affermazioni della ricorrente sono volte a provocare una diversa lettura e interpretazione da parte di questa Corte delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico de l ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.600 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19205/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 175/2020 depositata il12.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ni propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 175 del 2020, pubblicata dalla Corte d'appello di Trieste il 12.5.2020. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di interesse in questa sede: [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva un contratto preliminare di acquisto di un immobile ancora da costruire cui accedeva una polizza fideiussoria che garantiva l'acquirente da una serie di rischi, tra i qualiil rischio del verificarsi di una situazione di crisi a carico della costruttrice-venditrice. Intervenuto il fallimento della società costruttrice, non avendo dichiarato il curatore la volontà di subentrare nel contratto, il Corazza escuteva la garanzia chiede ndo alla compagnia di assicurazioni la restituzione dell'importo versato a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'immobile, pari a 112.000 €. e, in mancanza di uno spontaneo pagamento, otteneva undecreto ingiuntivo per l'importo indicato. La compagnia di assicurazioni si opponeva, sostenendo che il contratto preliminare si era in realtà risolto prima del fallimento e quindi che la mancata conclusione del contratto definitivo di acquisto non era dipesa dal fallimento del costruttore. il tribunale rigettava l'opposizione, osservando che la circostanza addotta dalla compagnia di assicurazioni, ovvero che l'immobile oggetto del preliminare fosse già uscito dal patrimonio della società costruttrice al momento del fallimento perché trasferito a un altro soggetto rispetto al signor Corazza, era stata eccepita tardivamente, solo nella prima memoria istruttoria . I l tribunale ritiene comunque la circostanza ininfluente , atteso che l'efficacia della fideiussione cessa soltanto nel momento del trasferimento dellaproprietà al promissario acquirente e non ad un terzo. Anche l'appello della [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato. La sentenza d’appello confermava trattarsi di eccezione tardiva , perché fondata su un fatto nuovo, introdotto con la prima memoria difensiva, che quindi non costituiva né una precisazione né una modificazione della domanda, che avrebbero potuto ritenersi consentite. Indica il fatto nuovo ne ll'accordo risolutorio intervenuto tra il Corazza e la società venditrice: aggiunge in proposito la corte d’appello che, comunque, stava alla compagnia di assicurazioni provare la fuoriuscita dell'immobile dal patrimonio della società venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre l’onerata non aveva prodotto né il contratto di vendita a terzi e neppure altro contratto in forma scritta da cui risultasse il trasferimento a terzi della proprietà dell'appartamento. Al contrario, la corte d’appello osservava che dalla documentazione ipocatastale prodotta dalla compagnia di assicurazioni l’appartamento che avrebbe dovuto acquistare il Corazza risultava radicalmente soppresso, per cui, lungi dal risultare trasferito a terzi, la possibilità del suo trasferimento sia a terzi che al promittente acquirente doveva ritenersi definitivamente preclusa dal fatto che l'appartamento non era stato e non sarebbe mai stato realizzato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivola ricorrente denuncia la violazione o erronea interpretazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.122 del 2005 in particolare dell'articolo 1, lettera c) e dell'articolo 3 del predetto decreto. Il motivo ripercorre la normativa della quale denuncia la violazione sottolineando che essa indica quali condizioni di operatività della garanzia la ricorrenza di una situazione di crisi, consistente nel pignoramento dell'immobile oppure nella sottoposizione della venditrice a procedura concorsuale e la declaratoria della volontà del beneficiario e o del curatore del fallimento delvenditore di non volere dare esecuzione al preliminare. Sostiene la compagnia di assicurazioni le condizioni di legge indicate non si sono verificate perché non sarebbe stata la società costruttrice a non vol er dare esecuzione al preliminare ma l'immobileera già fuoriuscito dal patrimonio del venditore prima del fallimento. Torna a sostenere che il mancato trasferimento della proprietaria dell'immobile non era da attribuirsi alla volontà della venditrice o alla impossibilità della venditrice di effettuarlo,quanto alla mancanza ormai nell'attivo fallimentare del bene. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112,115,116 e 163 nn. 4 e 5, nonché 167 e 183 c.p.c.; denuncia la falsa applicazione delle norme sul processo là dove la corte d’appello ha ritenuto tardivamente formulato il rilievo per cui l'immobile fosse già uscito dal patrimonio della società costruttrice al momento del fallimento. Sostiene che in realtà, presa visione della difesa del signor Corazza e della sua comparsa di costituzione, [OSCURATO:PERSONA] già alla prima udienza deduceva che la mancata stipula del rogito era dipesa dall'alienazione dell'immobile da parte del costruttore prima del fallimento in virtù di un accordo risolutorio o convenzione di rescissione del preliminare sottoscritta dal Corazza, cui sarebbe seguita una nota di accredito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore dello stesso Corazza. A quella stessa prima udienza il Corazza aveva contestato la conformità all'originale del documento, prodotto solo in copia, e di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva formula to istanza di esibizione dell'originale della scrittura e di verificazione della stessa, aggiungendo che comunque non aveva nessuna importanza l'esistenza nè la prova di un accordo risolutorio perché quello che era importante era che l'immobile fosse stato trasferito per un motivo diverso rispetto alla situazione di crisi della costruttrice, e cioè perché era stato già venduto a un terzo, ovvero per un motivo non coperto dalla garanzia legata al rischio del dissesto delle imprese costruttrici e alla assicurazione obbligatoria a tutela degli acquirenti prevista dalla legge. Sottolinea ancora la ricorrente che le contestazioni del Corazza non si erano affatto appuntate sulla dedotta fuoriuscita dell'immobile oggetto del preliminare dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma si erano concentrate solo sul negare che ciò fosse dovuto ha un valido accordo risolutorio. Aggiunge anche che la compagnia di assicurazione aveva comunque prodotto la documentazione ipocatastale da cui risultava l'alienazione del bene a terzi prima del fallimento, anch'essa travisata dalla Corte d'appello,che avrebbe letto da quei documenti che l'immobile che avrebbe dovuto essere trasferito al Corazza in realtà non era stato trasferito a terzi ma era stato soppresso. Sostiene la compagnia di assicurazioni che questa affermazione si porrebbe in violazione delle norme sull'apprezzamento delle prove perché dall’esame dei documenti emergerebbe la soppressione di altra parte dell'immobile da costruire. Con il terzo motivo la compagnia di assicurazione deduce la violazione dell'articolo 360,numero 5, c.p.c. Il fatto decisivo del quale la Corte d'appello avrebbe omesso la considerazione sarebbe rappresentato proprio dalla inesistenza dell'immobile nel patrimonio della fallit a alla data della declaratoria del fallimento. Quindi la corte d’appello avrebbe mal considerato la non ricorrenza della situazione di crisi legittimante l’ escussione della garanzia. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile,perché si fonda su una implicita richiesta di rinnovazione e diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La linea difensiva della compagnia di assicurazione è stata ed è esclusivamente attestata sul contestare che si sia verificato il fatto coperto dall'assicurazione ovvero l'impossibilità di trasferire la proprietà dell'immobile costruendo al Corazza a causa del fallimento della società costruttrice, perché al momento del fallimento l'immobile sarebbe stato già trasferito a terzi con l’accordo dello stesso Corazza. Questa affermazione di base è ulteriormente circostanziata dalla compagnia di assicurazioni là dove assume che l’immobile sarebbe stato trasferito a terzi sulla base di un accordo risolutorio tra la costruttrice e l'acquirente Corazza. Tuttavia la Corte d'appello ha escluso che fosse in atti la prova di un accordo risolutorio, avendo la compagnia di assicurazione prodotto solo una copia della scrittura, che è stata disconosci uta dal firmatario ovvero il promittente acquirente. Inoltre, la corte d’appello, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa compagnia di assicurazioni, ha tratto una conclusione del tutto contrastante con la tesi dell’attuale ricorrente, ovvero che l’appartamento oggetto del preliminare non è mai stato costruito, essendo stato addirittura soppresso nel progetto definitivo. Per questo motivo ha affermato che l'acconto versato dal promittente acquirente dovesse essergli restituito , ed in particolare che egli avesse diritto a richiederlo, in virtù della polizza a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, dalla compagnia di assicurazioni ricorrente. Tutte le affermazioni della ricorrente sono volte a provocare una diversa lettura e interpretazione da parte di questa Corte delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico de l ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.600 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent
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